Profili di responsabilità professionale in ortodonzia: errori e complicanze

La responsabilità professionale in ortodonzia

Si configura ipotesi di responsabilità professionale dell’odontoiatra quando l’azione o l’omissione del sanitario sia dipesa da suo comportamento colposo (imperizia, imprudenza, negligenza oppure inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline) e a essa sia conseguito un nocumento al paziente. Decisamente rare, infatti, le ipotesi di dolo (aver agito con coscienza e volontà), più frequenti le fattispecie della colpa (con danno preveduto ma non voluto) quale elemento psicologico dell’evento.

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Si sottolinea che la condotta professionale può essere attiva o omissiva (si ricorda in proposito che ai sensi dell’art. 40 c.p. non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo).

La condotta colposa da cui deriva il danno al paziente può essere riconducibile a colpa generica, vale a dire imprudenza, imperizia, negligenza oppure a colpa specifica e più precisamente a inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Si precisa che con il termine negligenza ci si riferisce a una prestazione svolta senza attenzione o con scarsa vigilanza; con il termine imprudenza si indica un atteggiamento avventato mentre con il termine imperizia si fa riferimento all’ignoranza delle comuni conoscenze clinico-terapeutiche relative al caso concreto, all’assenza del bagaglio professionale vale a dire di quelle conoscenze teoriche e pratiche, comunque con riferimento alla media dei colleghi di pari esperienza, che il sanitario dovrebbe possedere. Ci interesseremo di seguito della responsabilità professionale di più frequente riscontro correlata a trattamenti clinici inadeguati, ma non deve essere dimenticato che esiste anche una responsabilità professionale derivante dalla violazione di doveri previsti dal codice penale (falsità ideologica in certificato, omissione di referto, omissione di denunce obbligatorie ecc.) e ancora derivante dal mancato rispetto di specifiche leggi e/o regolamenti molti dei quali relativi alla gestione dello studio (smaltimento rifiuti 2/89-12/96, dispositivi ortodontici CE 93/42 -DE 46/97 e radiografici DL 230/1995- DL 187/2000, impianto elettrico, elettromedicali, sicurezza sul lavoro 626-94, contratti lavoro, personale dipendente, privacy 196/2003 ecc.).

Il medico è chiamato a rispondere del suo operato in ambito sia penalistico sia civilistico.

Premesso che in ambito penale la responsabilità professionale è personale dovendosi con ciò intendere che ciascuno deve rispondere personalmente delle proprie azioni e/omissioni, si ricorda che in tale ambito la colpa professionale comporta più frequentemente per l’odontoiatra ipotesi di responsabilità professionale relative a lesioni personali (articoli 582, 583 c.p.).

Poiché solamente nell’1% dei casi si assiste alla querela penale nei confronti del professionista, in questa sede ci interesseremo dei contenziosi in ambito civile la cui finalità è quella di ottenere ristoro economico del danno subito inteso quale risarcimento del danno biologico derivato dall’incongruo trattamento, a cui potranno essere aggiunte le spese relative al lavoro già effettuato ed eventualmente da effettuarsi per emendare il danno residuato.

Perché si configuri una responsabilità professionale odontoiatrica con conseguente richiesta di risarcimento di danno da parte del paziente, devono di necessità sussistere, come già anticipato, le seguenti condizioni:

  • errore (inescusabile) nel trattamento ortodontico;
  • danno alla salute del paziente inteso quale peggioramento rispetto allo stato anteriore;
  • nesso di causalità tra il danno riportato dal paziente e l’errore nel trattamento ortodontico.

Nei casi in cui non si ottenga il risultato ortodontico previsto a causa di carenze nella prestazione del sanitario, non rileva se foriero di danno permanente o meno, si configura una inadempienza contrattuale per inefficacia delle cure effettuate, con pressoché inevitabile conseguente richiesta al sanitario della restituzione dei compensi percepiti.

Vogliamo ancora una volta ricordare che la copertura assicurativa di responsabilità professionale non contempla tale rimborso economico. L’errore comportamentale, come già anticipato derivante da comportamento attivo o omissivo, ascrivibile a negligenza, imperizia, imprudenza dell’operatore può attenere a qualsiasi fase del trattamento, dalla diagnosi alla terapia, e si realizza nel momento in cui egli non mette in opera quelle regole dell’arte medica che sono patrimonio comune ai sanitari. Ciò detto si segnala, altresì, come sempre trattandosi di prestazione d’opera intellettuale, qualora la stessa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’odontoiatra risponde dei danni da lui causati solo nel caso di colpa grave.

Per quanto riguarda la prestazione ortodontica, si ricorda che essa è una prestazione d’opera a carattere intellettuale gravata, quindi, dall’impossibilità di conseguimento certo dell’esito favorevole, per cui all’odontoiatra è richiesto un obbligo di mezzi traducibile nell’approntamento di tutti i mezzi diagnostici e terapeutici in suo possesso nel tentativo di conseguimento dell’esito favorevole. Indubbiamente, comunque, all’operatore specialista in ortodonzia, sanitario di eccellenza ed estrema ultra-specializzazione nella propria branca, sono richieste una diligenza, prudenza e perizia superiori rispetto all’odontoiatra generico, che è comunque a sua volta abilitato a eseguire trattamenti ortodontici.

Va però sottolineato che, essendo sempre più ampia la richiesta di esecuzione di trattamenti ortodontici con una prioritaria finalità estetica in particolare da parte degli adulti (come evidenziabili anche dall’utilizzo dei mezzi estetici quali l’ortodonzia linguale e “invisibile” e dall’esistenza di protocolli consolidati in letteratura che garantiscono risultati predicibili), la giurisprudenza si sta spostando verso un obbligo di risultato con minor considerazione delle motivazioni del fallimento, anche se veniali sul piano tecnico e conseguente addebito di inadempienza contrattuale qualora il risultato non sia raggiunto.

Profili di responsabilità professionale in ortodonzia: errori e complicanze - Ultima modifica: 2012-02-24T23:46:43+00:00 da Redazione

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