Lotta continua

Anche il Consiglio di Stato attacca l’abusivismo confezionando una sentenza ad hoc volta a colpire soprattutto coloro senza i quali l’abusivo poco potrebbe: i prestanomi. 

Mai si sarebbe potuto credere che una locuzione così odiosa, per i nefandi ricordi a essa collegati, potesse invece piacevolmente essere riferita alla lodevole azione congiunta che le  diverse Autorità statali (giudiziaria, disciplinare e amministrativa) stanno svolgendo in questo momento contro gli abusivi e contro chi presta loro “la faccia”.

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Dopo chiare e riconosciute  responsabilità penali e dopo chiare e riconosciute responsabilità disciplinari non poteva esimersi – la giustizia amministrativa – dal sentenziare  anch’ella contro abusivi e prestanomi con l’intento ultimo di debellare o, perlomeno, ridurre il compimento  di un reato (l’esercizio abusivo di una professione, per l’appunto) sempre “in auge” tra i mancati professionisti.

Il caso

Il T.A.R. della Lombardia accoglieva  un ricorso proposto da XX avverso  un provvedimento emesso dalla U.S.S.L. n. 71 di Castano Primo in forza del quale era stata revocata, ai sensi dell’art. 16 comma 2 L. Reg. 17  febbraio 1986 n. 5, l’autorizzazione sanitaria per l’esercizio dello studio medico-dentistico dallo stesso  condotto, perché durante un’ispezione, eseguita in data 3 giugno 1994, era stata accertata la presenza, all’interno dell’ambulatorio, dell’odontotecnico YY, titolare di un laboratorio sito nel medesimo edificio e collegato attraverso una porta con i locali dello studio medico-dentistico.

Questi veniva sorpreso mentre  effettuava prestazioni tipicamente mediche (quali la raccolta di sintomi, l’ispezione del cavo orale, la diagnosi, l’iniezione di anestetico) estranee alla mera attività di odontotecnico.

Il T.A.R. accoglieva, in particolare, la doglianza di sproporzionalità ed eccessività dell’irrogata sanzione, “atteso che, nel caso, la violazione accertata – se pure grave – è una sola (ex art. 16 L.R. 5/86)”, compensando interamente tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva, allora, appello l’Amministrazione soccombente U.S.S.L., deducendo innanzitutto  un’erronea interpretazione dell’art. 16 comma 2 L.  Reg. 17 febbraio 1986 n. 5, nonché l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sproporzionalità  della sanzione.

Chiedeva il rigetto del ricorso proposto  da XX in primo grado e la vittoria di spese del giudizio.

Costituendosi, l’appellato XX contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto, a spese rifuse.

La decisione

Il Consiglio di Stato riteneva l’appello fondato.

Riteneva, infatti, incontrovertibilmente comprovata la presenza, in sede di sopralluogo eseguito il 3 giugno 1994 dal personale ispettivo dell’U.S.S.L. n. 71 di Castano Primo presso l’ambulatorio medico-dentistico di XX, dell’odontotecnico YY, titolare di un laboratorio odontotecnico direttamente collegato con lo Studio dentistico,  colto nell’atto di offrire prestazioni  di natura tipicamente medico-sanitaria non riconducibili in alcun modo all’attività artigianale di odontotecnico quale quella delineata dall’art. 11 R. D. 31 maggio 1928 n. 1334.

Nello specifico, il succitato articolo  vieta “agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza e in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata”, limitandone la sfera di  attività alla costruzione di “apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi”.

Atteso che l’attività svolta dall’odontotecnico nell’ambulatorio dell’appellato si poneva in palese contrasto con il citato disposto normativo configurando esercizio abusivo di professione sanitaria (tant’è che è stato instaurato correlativo procedimento per il reato previsto e punito dall’art. 348 del Codice Penale), tenuto altresì conto dell’indubbia gravità oggettiva del fatto contestato, di rilevanza penale e ben evidenziata nella parte motivazionale del gravato provvedimento, il Consiglio di Stato osservava come l’irrogazione della sanzione della revoca dell’autorizzazione fosse ampiamente sorretta dalla previsione normativa contenuta nell’art. 16 comma 2 L. R. 17 febbraio 1986 n. 5 (“Disciplina per l’autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi”), applicabile ratione temporis, che disponeva: “In caso di ripetute o gravi violazioni l’ente responsabile dei servizi di zona può disporre la revoca dell’autorizzazione; la revoca è altresì disposta nel caso in cui venga meno il soggetto titolare dell’autorizzazione, per rinuncia, per decesso ovvero per estinzione della persona giuridica”.

Rilevava, inoltre, come l’applicazione  della sanzione della revoca dell’autorizzazione sanitaria non presupponesse affatto – come poteva sembrare dall’impugnata sentenza – l’accertamento di una pluralità di violazioni della richiamata disciplina, rimanendo sufficiente, alla luce del  chiaro e univoco dato della citata disposizione normativa, il compimento di una violazione unica, purché grave.

Né, infine, il Consiglio di Stato riteneva fosse ravvisabile la lamentata sproporzionalità della sanzione, essendo  il provvedimento sanzionatorio sorretto da congrua e logica motivazione in ordine alla gravità della violazione, legittimante l’irrogazione della  sanzione della revoca dell’autorizzazione sanitaria.

Amare considerazioni

Lodevole intento, questo del Consiglio di Stato; lodevole perché dimostra essere volontà di tutti porre fine a questo odioso reato e perché ribadisce con fermezza quali uniche siano le attività che un odontotecnico possa e debba porre in essere.

Un vademecum prezioso, quindi, che si accompagna alla copiosa giurisprudenza penale emessa sul punto.

L’importanza del messaggio che la sentenza oggi riportata ha inteso mandare può essere desunto anche dalle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato per riformare la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia in contrasto a quanto deliberato dalla U.S.S.L. di competenza: la normativa applicata, la più volte citata Legge Regionale n. 5 del 1986, è stata infatti applicata ratione temporis, perché vigente all’epoca dell’effettuata ispezione, risultando successivamente – detta normativa regionale – abrogata dall’art. 1 dell’allegato A della Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 15 (“Legge di semplificazione 2001.

Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione”).

Il pensiero che per poter combattere anche a livello amministrativo-burocratico l’abusivismo professionale in campo sanitario sia necessario ricorrere a una norma abrogata rende forse più amara questa nuova vittoria.

Nel mare magnum della produzione legislativa regionale pare, infatti, dimenticata la grande portata del secondo comma dell’ormai famoso art. 16 e forse questa breve ma intensa sentenza potrà avere anche il merito di ricordare che, a fronte di minime pene edittali previste dall’art. 348 del Codice Rocco, a fronte di forse più preoccupanti sanzioni disciplinari irrogate ai prestanomi dagli Ordini professionali di appartenenza, potrebbe esistere anche la possibilità di bloccare in modo assoluto l’operatività e la produttività dell’intero Studio di cui il prestanome è titolare.

Lotta continua - Ultima modifica: 2011-09-26T11:04:21+00:00 da Redazione

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