Con i soldi risparmiati sul gas, vado dal mio Dentista e mi faccio fare un ritocchino agli occhi! La Legge di conversione del cd. “Decreto Bollette”, senza neanche aggiungere un articolo dedicato, ma semplicemente inserendo un “ter”, sgancia tre bombe che rivoluzionano la Professione Odontoiatrica. Il nostro è un Paese così. Siamo fondamentalmente degli eclettici. Spaziamo dal gas alla luce passando, incidenter tantum, per la Sanità. Succede che, senza porsi troppe domande (né dare troppe giustificazioni) sul senso di testi normativi così... chiamiamoli... coinvolgenti, la Legge di conversione n. 56/2023 del D.L. 34/2023 ha introdotto novità, quanto all’Odontoiatria: alcune sorprendenti, altre auspicate da tempo.

Il posto fisso

Un plauso al Parlamento che ha abrogato questa odiosa e inconcepibile limitazione. Agli Odontoiatri era, nei fatti, interdetto l’accesso ai concorsi pubblici per l’assunzione di incarichi di Dirigenza Medica.

Nei fatti, perché sulla carta no, non c’erano impedimenti direttamente riferiti e riferibili all’Odontoiatria. Però (e c’è un però) gli Odontoiatri avrebbero dovuto non solo possedere un diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ma anche un diploma di specializzazione che, in buona sostanza, era impossibile ottenere ritenuto già il nuovo corso di laurea esso stesso specialistico.

Sino a oggi, infatti, ci si poteva rifare esclusivamente all’art. 28 del D.P.R. 483/1997, che recitava: “Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione:

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

  • a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra;
  • b) specializzazione nella disciplina;
  • c) iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso”.

Se timidamente qualche voce cominciava, flebile, a rivendicare la propria posizione nel SSN (più che spinti dal desiderio del “posto fisso” alla Checco Zalone, credo dal desiderio di eliminare una indubitabile ingiustizia), solo il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia – nei lontani primi anni del 2000 - ardiva a contrastare le molteplici pronunce del Consiglio di Stato (tutte contrarie agli Odontoiatri ricorrenti, esclusi dai concorsi perché mancanti di specializzazione) asserendo che, considerate anche le specifiche specializzazioni previste dalla legge del 1985, per partecipare a un concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario non dovesse essere richiesto all’Odontoiatra il possesso di una specifica specializzazione in Odontoiatria là ove il concorso fosse stato bandito per l’area di Odontoiatria, ove invece fosse stato indetto per la disciplina di Ortodonzia o Chirurgia Orale la semplice laurea in Odontoiatria non sarebbe stata sufficiente, in assenza della relativa specializzazione. Timida ma, almeno per una piccola parte, perentoria.

Con il “Decreto Bollette” questa preclusione è stata definitivamente eliminata. L’art. 15 ter del D.L. 34/2023 recita, ai primi tre commi:

  1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
  2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
  3. All’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale”.

Il ritocchino

Ammetto che non comprendo la necessità di tale ampliamento. Anzi, vi guardo con giuridica preoccupazione. Già l’Odontoiatria è bersaglio degli scontenti; se aggiungiamo la Medicina Estetica, branca obiettivamente frequentata da insoddisfatti (sicuramente prima, eventualmente – se le cose vanno male - anche dopo) il gioco è fatto: le richieste risarcitorie si eleveranno alla ennesima potenza.

L’art. 15 ter D.L. 34/2023 al comma 4 lettera a) recita “Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”.

Questa non mi sembra una gran conquista. Nulla è più temibile di una Erinni infuriata per una rughetta mal spianata. Bello aver dato la possibilità di spaziare anche in questo campo, furbo chi non lo fa.

La Doppia laurea

Da ultimo, si interviene per rimediare a un’altra assurda limitazione che la L. 409/85, norma istitutiva della professione dell’Odontoiatria, aveva incredibilmente imposto. L’Odontoiatra era Odontoiatra. Punto. Non poteva essere iscritto ad altro Albo nonostante l’eventuale laurea conseguita. Una negazione di diritti tanto palese da ammutolire. E così se un Medico Chirurgo con una laurea sola poteva, se immatricolato entro il 1981 o dopo aver superato (se immatricolato entro il 1984) un test attitudinale, essere iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri, un Odontoiatra con due lauree, una in Odontoiatria e una in Medicina e Chirurgia, doveva scegliere tra i due Albi in forza dell’art. 4 comma 3 L. 409/85 che dettava “L’iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale”. L’art. 15 ter comma 4 lettera b) D.L. 34/2023 semplicemente dispone che “all’articolo 4, il terzo comma è abrogato.”. E con una frasetta semplice semplice si permette, a chi ha legittimamente conseguito un titolo, di iscriversi all’Albo per esercitarne la Professione. Era atto doveroso e dovuto.

Quid plura?

Per il momento queste le novità che un atto normativo nato per ridimensionare i prezzi folli di gas e luce ha portato alla Professione Odontoiatrica.
Ci fosse altro non c’è da temere, ma da attendere fiduciosi un altro decreto: in fondo questo non ha affrontato i costi della benzina!

Siamo eclettici: cosa è cambiato per gli odontoiatri con il Decreto Bollette - Ultima modifica: 2023-09-05T09:22:00+00:00 da K4
Siamo eclettici: cosa è cambiato per gli odontoiatri con il Decreto Bollette - Ultima modifica: 2023-09-05T09:22:00+00:00 da K4

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