Una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha finalmente dato lustro e reso merito al più volte bistrattato e sottovalutato corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, istituito con Legge n° 409 promulgata il 24 luglio 1985
Nel gennaio 2005 l’Associazione Italiana Odontoiatri, insieme ad alcuni professionisti personalmente e direttamente interessati alla questione, proponeva ricorso avverso una delibera (la n° 3825 del 4 novembre 2004) in forza della quale il Direttore Generale dell’ASL n° 6 aveva escluso dalla partecipazione a un concorso indetto per la copertura di due posti di dirigente odontoiatra del Servizio Sanitario Nazionale i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, adeguandosi al parere del Consiglio di Stato che già si era pronunciato in merito alla insufficienza – per la copertura di posti lavorativi del S.S.N. a livello dirigenziale – della laurea in odontoiatria in assenza di relativa specializzazione. I ricorrenti, come ovvio, non condividevano tale decisione, adducendo violazioni a numerose normative di stato, una fra tutte quella istitutiva del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (L. 409/1985).
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale
Con l’impugnata sentenza (n° 473/2006) il T.A.R. rigettava il ricorso avanzato, confermando la necessità per il Consiglio di Stato di adeguarsi a una corretta interpretazione dell’art. 28 del D.P.R. 483/97, laddove prevedeva l’esistenza in capo ai candidati di requisiti specifici e ben specificati per l’ammissione al concorso per l’accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra del Servizio Sanitario Nazionale, quali 1) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria (nonché la laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra) e 2) la specializzazione nella disciplina. Se da un lato, quindi, i ricorrenti sostenevano l’effetto assorbente della laurea in odontoiatria e protesi dentaria nei confronti dell’ulteriore requisito richiesto della specializzazione nella disciplina, dall’altro il Consiglio di Stato riteneva invece che la neonata laurea abilitasse sì allo svolgimento della professione ma non fosse requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, per il cui accesso l’ordinamento aveva espressamente previsto non solo il possesso della laurea ma anche della specializzazione.
Detto principio – contenuto nell’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e ripreso dall’art. 48 del D.P.R. 483/97 – era quindi ritenuto non derogabile, con conseguente incensurabilità della scelta operata. Il T.A.R. curava inoltre di elogiare il riordino della disciplina in campo medico-sanitario operato dal legislatore con il D.Lgs. 502/92 e basato su principi di managerialità ed efficienza.
Quanto alla normativa istitutiva del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, il Consiglio di Stato (il cui pensiero – si ricorda – era posto a fondamento della prima delibera impugnata) non ne ravvisava alcuna violazione o falsa applicazione, così come non rinveniva contrasti o contraddizioni delle direttive comunitarie suo tramite attuate, essendo stata la legge promulgata in epoca anteriore alla emanazione del Decreto Legislativo (1985 la prima, 1992 il secondo) e con delle finalità del tutto estranee a quelle del Decreto Legislativo citato. Il D. Lgs. 502/92 aveva, infatti, come scopo quello di inserire personale competente e più che qualificato direttamente ai vertici dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, e tale ruolo non poteva essere conseguito con il possesso del semplice diploma di laurea ma solo grazie a una più approfondita conoscenza professionale, che non poteva essere acquisita se non con la specializzazione.
Il Tribunale Amministrativo regionale concludeva quindi per la legittimità del provvedimento contestato, ove non bastasse anche a causa dell’omessa impugnazione del bando di concorso là ove prevedeva specificamente il possesso sia della laurea che della specializzazione, e respingeva il ricorso.
La parte soccombente appellava allora la sopra riportata decisione deducendo nuovamente la violazione degli artt. 15 D.Lgs. 502/92, 28 D.P.R. 483/97 e 1 L. 409/85, oltre che la violazione delle Direttive comunitarie 78/686 CEE e 78/687 CEE emesse il 25 luglio 1978.
La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa
L’appello veniva questa volta ritenuto fondato.
Richiamati l’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n° 502/92 che prevedeva il possesso di un diploma di laurea corrispondente al profilo professionale per la partecipazione a un concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario e, più nello specifico, l’art. 28 del D.P.R. n° 483/1997 («Concorso per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale odontoiatra – Requisiti specifici di ammissione: 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra; b) specializzazione nella disciplina; c) iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985 n° 409, al rispettivo albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. …»), il Consiglio di Giustizia Amministrativa riteneva però dover essere interpretate le succitate norme in armonia con quelle dettate dal D.P.R. 135/80 e dalla L. 409/85 istitutiva – in attuazione della direttiva 78/686/CEE – della professione sanitaria di odontoiatra, che sanciva in termini di reciproca specialità il rapporto tra la professione medica e quella odontoiatrica, escludendo ogni fungibilità tra le due figure, cosicché non solo l’odontoiatra non avrebbe potuto svolgere la professione medica, ma neppure il medico generico avrebbe potuto svolgere la professione odontoiatrica, essendogli richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria ovvero dell’ulteriore laurea in odontoiatria.
Parte appellante sosteneva che l’art. 1 della L. 409/85 istituiva la professione sanitaria di odontoiatra quale «mestiere» esercitato da chi in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di stato, nonché dai laureati in medicina e chirurgia con relativa abilitazione all’esercizio professionale. Ne desumeva quindi come l’odontoiatra fosse in realtà già titolare di una specializzazione in odontoiatria avendola conseguita unitamente al diploma di laurea con conseguente ed evidente contrasto della interpretazione seguita dalla ASL con le direttive comunitarie nn. 78/686 e 78/687 CEE. La tesi dell’appellante convinceva il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che riteneva dover affrontare una interpretazione della normativa nazionale in maniera ovviamente sistematica. Tale interpretazione prevedeva che l’art. 1 della L. 409/85 dovesse essere coordinato con le altre norme sopra richiamate, con l’ovvia conseguenza di ritenere l’odontoiatra già titolare di una specializzazione in odontoiatria, conseguita unitamente al diploma di laurea.
Concludeva quindi, considerate anche le specifiche specializzazioni previste dalla legge del 1985, che per partecipare a un concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario non dovesse essere richiesto all’odontoiatra il possesso di una specifica specializzazione in odontoiatria là ove il concorso fosse stato bandito per l’area di odontoiatria, ove invece fosse stato indetto per la disciplina di ortodonzia o chirurgia orale la semplice laurea in odontoiatria non sarebbe stata sufficiente, in assenza della relativa specializzazione.