Il Professionista che (ancora??!) vorrà omettere l’emissione di regolare fattura dovrà dare dimostrazione di abilità mnemoniche superiori alla norma, dal momento che qualsiasi scritto extra contabile potrà essere legittimamente utilizzato quale elemento indiziario nei confronti dell’evasore.

Un mix tra Al Capone e Pico della Mirandola. Ecco come, secondo la Corte Suprema di Cassazione, dovrebbe essere chi volesse cimentarsi in reati contabili: criminale spregiudicato come il famigerato gangster e, al contempo, ipertimesico eccezionale come il famoso filosofo. Bigliettini, appunti e note a margine, infatti, potranno legittimamente essere utilizzati per supportare l’accusa in un accertamento contabile. Attenzione allora, perché le attitudini delinquenziali sono più semplici da acquisire di quelle mnemoniche.

Un appello rigettato

“1. B.E. impugnava, con distinti ricorsi, gli avvisi accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, per gli anni di imposta 2009 e 2010 effettuati sulla scorta della documentazione extracontabile reperita presso lo studio medico dentistico.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello, rilevando che la sola presunzione costituita dall’elemento extracontabile non era sufficiente a sorreggere un accertamento, posto che le verifiche non avevano fatto riscontrare alcuna irregolarità formale.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La contribuente non ha svolto difese”.

Sembrava una sentenza già scritta, d’altronde un evasore che si rispetti non può non considerarsi tale se non ha il classico e molto cinematografico taccuino nero su cui annota entrate, uscite, interessi e scadenze. Eppure…

Appunti scritti “in nero”

“Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di secondo grado disconosciuto valore probatorio alla documentazione extracontabile rinvenuta e acquisita presso lo studio dentistico. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli art. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. 2018/12680 e 27622/201834725/2019).

È stato inoltre precisato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. n. 30803/2017; n. 24051/2011, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; n. 4080/2015, in relazione a un quadernone contenente l’indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto).

Pertanto, nella specie, l’Agenzia, con il rinvenimento di un file clienti contenente una sorta di agenda dei clienti riportante la data dei pagamenti, gli importi pagati e le fatture emesse, ha fornito un elemento indiziario preciso e grave della esistenza della contabilità in nero della società.

Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento. …”.

E se il taccuino si è evoluto in file, poco cambia: la scrittura extra contabile sarà sufficiente per contestare la “mala gestio” al Professionista smemorato.

La memoria

“La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé”, diceva Oscar Wilde, e mai come in questo caso, così, agli occhi dell’evasore, dovrebbe essere: un diario, un libricino, un quadernetto nascosto in un punto recondito del cervello che, alla bisogna, snocciola date e numeri a supporto di richieste non esigibili.

Bene esercitare la memoria, ancor meglio se – come auspicava Cicerone - lo si fa avanti negli anni, ma perché farlo per questi vili scopi?

Sappia, l’evasore, che aver incluso il “pizzino” tra gli strumenti utili a fondare un accertamento è solo l’inizio di un nuovo giro di vite. E la Professione deve essere vissuta in serenità, concentrata solo sulla sua essenza, senza timore che un vuoto di memoria vada a compromettere la tranquillità di cui non solo il Dentista, ma anche il Paziente deve godere.

 

IL DELITTO PERFETTO - Ultima modifica: 2022-08-26T11:08:09+00:00 da K4
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