E alla frase “La parola alla difesa” si alzava dal banco Perry Mason, che con occhiate penetranti come stiletti rovesciava le sorti del processo, mandando assolto il proprio Assistito. Peccato che così, per voi Odontoiatri, non possa essere…
Un Professionista sanitario che si sia sentito leso nel proprio diritto alla difesa, nel corso del procedimento di primo grado avanti la Commissione disciplinare prima e nel corso del procedimento di secondo grado avanti la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.) poi, non potrà controinterrogare i testimoni dell’accusa per poter, proprio come Perry Mason, ribaltare un giudizio già scritto.
Questo, almeno, è quanto sostiene la Cassazione che, con sentenza n. 9114 del marzo 2023, esclude l’applicazione di procedure penali a ciò che penale, in tutta evidenza, non è.

Il motivo non può essere accolto

Il fatto è, come si suol dire, di scuola: “La vicenda trae origine dal ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., proposto da M.A. nei confronti del dottor C.G., avente ad oggetto la prova di asseriti danni derivanti da responsabilità professionale medica in relazione a un intervento di implantologia eseguito da un terzo specialista implantologo; il consulente tecnico nominato dal giudice segnalava con un esposto all’Ordine dei medici e odontoiatri di Rimini che il dottor C. aveva consentito all’odontotecnico Ca. e all’assistente di poltrona A. di operare nella bocca di M., così come sulla bocca di altri pazienti, il tutto in sua presenza e con la sua approvazione (in particolare, aveva permesso all’odontotecnico di preparare monconi in bocca, di prendere impronte e provare manufatti protesici e aveva permesso all’assistente di effettuare la pulizia dei denti, montare ponti, cementare provvisori e sbiancare denti senza la necessaria idoneità). L’Ordine, ricevuto l’esposto, convocava C., che veniva sentito, e la Commissione medica avviava un procedimento disciplinare a suo carico.

Nella seduta del 15 febbraio 2016 la Commissione medica riteneva fondati gli addebiti relativi alla violazione degli artt. 67 codice deontologico e della L. n. 175 del 1992, art. 8 per avere C. agevolato l’esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte di Ca. e di A. e infliggeva a C. la sanzione dell’interdizione dall’esercizio della professione per un anno.

C. chiedeva la revoca della sanzione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La Commissione ha respinto il ricorso con la decisione n. 37/2019. 3. Avverso la decisione della Commissione centrale C. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Rimini”. Al netto degli altri motivi di impugnazione, liquidati tutti in un paio di capoversi, l’unico che impegna il giudice estensore è il quarto: il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 3,24,102 Cost., comma 2, art. 111 Cost., art. 6, comma 3, lett. d) CEDU in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 nonché del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, con riguardo al pieno espletamento del diritto di difesa e ai principi regolatori del giusto processo (art. 360 c.p.c., n. 3).

La violazione del diritto di difesa

Il procedimento si è svolto, in entrambe le fasi, in violazione dei principi del diritto di difesa e del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; è infatti stato del tutto omesso, da parte della Commissione centrale, l’esame delle prove testimoniali indicate dal ricorrente, avendo la Commissione esaminato le sole dichiarazioni rese illo tempore dai soggetti convocati davanti all’Ordine dei medici di Rimini.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta che l’istruttoria si sia svolta violando le garanzie procedimentali previste dall’art. 6, comma 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in base al quale ogni accusato ha diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, norma che ha esteso il proprio ambito di applicazione oltre l’originario perimetro, trovando applicabilità a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo, quale quella irrogata al ricorrente.

La tesi del ricorrente è quindi che al giudizio disciplinare in esame vadano tout court applicate le garanzie proprie del processo penale, e in particolare quelle dettate per tale processo dall’art. 6 della Convenzionale Europea dei diritti dell’uomo. Tale tesi non è condivisibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti a un ordine professionale ed è preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi - secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - natura sostanzialmente penale (così Cass. n. 2927/2017; si veda anche la pronuncia delle sezioni unite n. 9558/2018, per cui le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa; cfr. anche Cass. 7270/2000, che sottolinea la diversità di natura tra il procedimento penale e quello disciplinare degli esercenti le professioni sanitarie)”.

Impedimento naturale

E così la natura delle due procedure è talmente differente, che il Legislatore non ha il minimo dubbio: deve essere ben differenziata dalla penale per la propria natura estremamente amministrativa e quindi soggetta ad altrettante normative, distinte e rigide nella propria applicazione. Colpisce la iniquità di tale separazione, soprattutto quando applicata a un frangente che non porterebbe sicuramente a una pena detentiva, è vero, ma verosimilmente a una sanzione sospensiva, eventualità per un Professionista ben tristemente comparabile.
Il controinterrogatorio dei testi dell’accusa non implicherebbe allora uno spreco di tempo e denaro, bensì porterebbe a convalidare o stravolgere una decisione già presa. Per amore di verità. Da far emergere. Da ricercare. Sempre.

 

La difesa negata - Ultima modifica: 2024-08-27T12:04:46+00:00 da K4
La difesa negata - Ultima modifica: 2024-08-27T12:04:46+00:00 da K4