Essere direttore, tra onori e oneri

Se deve essere, che almeno sia ben retribuito! E questo pensiero non nasce per un bieco attaccamento al vil denaro quanto per far comprendere, a chi mi chiede, quanto gli “costerà” in tempo, energie e ansie l’accettazione di un incarico di direttore sanitario.

Complici (e benedetti) i controlli delle Autorità preposte primi fra tutti il reparto speciale dei Carabinieri, Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS), gli interventi ministeriali, federativi, ordinistici in argomento, le relativamente recenti novità normative, gli odontoiatri oggi si avvicinano alla carica in modo più responsabile e consapevole, pongono domande e pretendono garanzie.

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Incarico dalle mansioni non rigidamente elencate e indicate, il direttore sanitario è oggi sostanzialmente responsabile per tutto quanto possa succedere all’interno della struttura cui è a capo, eccezion fatta – forse – per le responsabilità puramente amministrative-contabili.

Vigilanza sanitaria e obblighi deontologici

E così, non avendo un’unica statuizione che ne racconti gli oneri e gli onori, bisogna attingere qua e là nel “mare magnum” del diritto e individuare i compiti assegnati al “nostro direttore”.

Innanzitutto la figura nasce con il Servizio sanitario nazionale, nel lontano 1978, quando, nel dicembre, viene varata la Legge n. 833. O meglio, la figura in realtà si intravede soltanto tra le righe della riforma, è un’apparizione fugace individuata nella struttura quasi scheletrica che il Legislatore dà della futura Sanità Pubblica, demandata poi alle singole Regioni per una più precisa identificazione.

In Lombardia, ad esempio, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 31/97, ma poco il Legislatore si sofferma, in realtà, sull’effettiva attività che il direttore sanitario dovrebbe prestare. È stato poi emanato, sempre in Lombardia e solo per gli studi odontoiatrici, un Decreto della Direzione Generale della Sanità (il n. 8100/2004), questo sì ben articolato e ben approfondito, in cui – tra le numerose incombenze e specificazioni – si limitava la possibilità di assunzione di incarichi di direzioni sanitarie a un numero non superiore a due, lasciando così presupporre una suddivisione temporale del 50 % tra le due strutture.

Quanto agli obblighi, il direttore sanitario è figura preposta alla vigilanza sanitaria e non, da svolgere all’interno della struttura affidatagli. Le responsabilità cui va incontro il direttore sanitario sono gravose, sia per culpa in vigilando che per culpa in eligendo: l’erronea prestazione di un collaboratore è quindi facilmente riconducibile, a livello civilistico, alla figura del direttore sanitario che – evidentemente – mal ha vigilato e mal ha scelto.

Esistono poi obblighi deontologici che l’assunzione di una Direzione sanitaria comporta: il sanitario ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza l’assunzione dell’incarico, deve pretendere il rispetto rigoroso delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori, contestare i fatti per iscritto al rappresentante legale della Struttura con espresso invito ad adottare i provvedimenti evidentemente non attuati e che ritiene necessari e segnalare all’Ordine professionale gli interventi e le iniziative assunte.

La responsabilità in tema di pubblicità sanitaria

È altresì tenuto a verificare che la pubblicità sanitaria sia effettuata dalla Struttura a norma di legge (L. 248/2006). È notizia dell’ultima ora l’approvazione da parte della Commissione Bilancio della Camera di un emendamento animosamente caldeggiato dalla CAO Nazionale e dalle sigle sindacali più rappresentative del mondo dell’odontoiatria: il testo è in piena antitesi con lo spirito che animava la cd. Legge Bersani, assolutamente condivisibile ma non in settori particolarmente delicati quale quello della salute dei cittadini. Viene, in buona sostanza, vietato qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, limitando il messaggio a una vera e propria informativa sanitaria, che permetta, quindi, al paziente di acquisire le giuste e corrette informazioni per operare una scelta, la più consona e adatta alla propria situazione. Responsabile della scorrettezza del messaggio pubblicitario altro non sarà che il direttore sanitario, che sarà chiamato a risponderne avanti il proprio Ordine di appartenenza (che non potrà essere diverso dalla provincia ove sarà situata la sede operativa della Struttura) e a giustificare la propria culpa in vigilando esplicatasi nel non essere stato in grado di intercettare il messaggio fallace dalla mente creativa del pubblicitario incaricato al volantino stampato.

“Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino. …” e anche “La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata…” sono, questi, stralci di un Codice che molti Ordini anni or sono hanno ritenuto desueto, quanto mai invece oggi attuale nei suoi articoli 55 e 56 relativi alla “Pubblicità e informazione sanitaria” (Codice di Deontologica Medica 2006 ancora in vigore presso l’Ordine di Milano).

In quante strutture?

Gli ultimi interventi del Legislatore sono stati – poi - ancor più restrittivi, e ciò sempre in un’ottica di assoluta salvaguardia della salute dei cittadini: la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha disposto all’art. 1:

  • Comma 153. “L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla Legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’Albo degli Odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della Legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge”.
  • Comma 154. “Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153”.
  • Comma 155. “Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154”.

Quindi, il direttore sanitario dovrà essere ora totalmente dedicato alla struttura che lo ha incaricato, laddove questa sia una società che operi nel settore odontoiatrico o una struttura polispecialistica presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico. E a nulla varrà la dislocazione regionale o provinciale delle Sedi, la disposizione - di portata nazionale – condurrà categoricamente non solo a una giusta restrizione della carica, ma anche a una sua maggiore valorizzazione laddove l’incaricato, totalmente dedicato, si applicherà perché la struttura di cui è responsabile raggiunga l’eccellenza.

Unico dubbio, al momento irrisolto, riguarda la contemporaneità della carica assunta in strutture quali quelle sopra descritte con la titolarità di un proprio studio professionale, ove l’odontoiatra sia… direttore sanitario di se stesso. Tali perplessità, legate per lo più alle piccole realtà lavorative, in uno all’importanza che continua ad acquisire tale carica, lasciano supporre che molto sarà ancora scritto e disposto in argomento.

To be continued…

Mariateresa Garbarini
Essere direttore, tra onori e oneri - Ultima modifica: 2019-03-25T10:08:52+00:00 da monicarecagni
Essere direttore, tra onori e oneri - Ultima modifica: 2019-03-25T10:08:52+00:00 da monicarecagni

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