ANDI e Dott. Spatafora: il dentista e le leggi che ne regolamentano la professione

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Negli ultimi giorni è stato acceso il dibattito che vedeva messa in discussione la legittimità di medici odontoiatri di occuparsi di trattamenti estetici sui tessuti molli periorali. Dopo che la discussione si è spostata anche in televisioni e sui giornali, il Dott. Francesco Spatafora ha inviato una lettera pubblicata dal sito di ANDI nella quale egli evidenza, oltre le vane chiacchiere, quelle che sono le effettive leggi che regolamentano la figura dell’odontoiatra, sottolineando quello che è il suo pieno diritto di agire, come qualsiasi altro medico, secondo le norme della professione.

Riportiamo di seguito la lettera pubblicata da ANDI del Dott. Francesco Spatafora:

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“Il Parere del Consiglio Superiore di Sanità, investito nell’estate del 2014 dal Ministero della Salute dell’incarico di far chiarezza sulla liceità e sui limiti dell’operato del Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel campo specifico della Medicina Estetica, ha generato poche certezze e molta confusione; in alcuni casi, parrebbe, la confusione e le deduzioni sono strumentali alla limitazione della legittimità della Professione odontoiatrica.

Andiamo con ordine.

Cosa è I’Odontoiatra? Come da DPR 135/1980 istitutivo del Corso di Laurea all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia e, soprattutto, come da Legge 409/85, è colui che segue, come professione, il seguente dettato: “Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.” (articolo 2, comma 1 delle citata Legge). Viene spesso citata, come dato giurisprudenziale, l’estensione della Sentenza 15078/2000 della Suprema Corte (lll Sez. Civile), che recita: “… A parte il restringimento dell’ambito nel quale opera, I’odontoiatra è senz’altro medico (dei denti, secondo il significato etimologico del termine) e, entro tali limiti, esercita la professione medica”.

Questi dati, di una semplicità disarmante, sembrano esser ignoti a chi, segnatamente il giornalista Raffaele Nespoli, nell’articolo del 27/10 us, intervistando il Dr. Francesco D’Andrea, usa l’espressione “… odontoiatri “non medici” …” (sic), riferendosi ai laureati in Odontoiatria. Ad entrambi desidero ricordare l’articolo 1 del Codice Deontologico Medico, revisione 2014, intitolato “Definizione”, che così recita: “Il Codice di deontologia medica – di seguito indicato con il termine “Codice” – identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra – di seguito indicati con il termine “medico” – iscritti ai rispettivi Albi professionali.”… L’espressione “… odontoiatri “non medici” …” è del giornalista e la sua ignoranza nel merito è forse colpa lieve; oso sperare non sia stata indotta da analoghe espressioni del Dr. D’Andrea.

Occorre, con la sintesi necessaria alla presente sede, ricordare ciò che realmente emerge dal Parere CSS citato prima. Il dato di fatto fondamentale è che il CSS è favorevole all’esercizio della Medicina Estetica da parte del Medico Odontoiatra (perché è corretto chiamarlo così); ma individua alcune limitazioni; in estrema sintesi, si è passati dal discutere del “se” sia lecita tale branca della attività professionale al “come” lo sia; siamo perciò lontanissimi dal concordare con quanto riportato nell’articolo riportato, che cita testualmente le parole (in virgolettato) del Dr. D’Andrea: “Ben più grave è che molti odontoiatri laureati dopo l’84 si arroghino il diritto di praticare nei propri studi trattamenti di medicina estetica”.

È semanticamente un grosso errore riferirsi al lecito ed eticamente corretto esercizio della professione considerandolo alla stregua di un abuso professionale; che ci siano dei casi in cui il singolo contravvenga alle disposizioni di Legge non giustifica in alcun modo l’espressione scelta dal Dr. D’Andrea.

Esordivo parlando di utilizzazioni strumentali del Parere del CSS; è purtroppo sensato ritenere l’articolo un esempio concreto, volto non a stimolare il dibattito sul “come” esercitare ciò che la Legge rende lecito, bensì a aumentare il livello di conflittualità.

Così come merita riflessione la recentissima Deliberazione Regionale Lazio 447/2015 “Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria”, attribuendo al Medico Odontoiatra, nello studio, liceità di somministrazione di “Trattamenti di medicina estetica limitati alla zona delle labbra correlati ad un protocollo di cura odontoiatrica completa proposto al paziente“; espressione che ripropone, quasi in copia-incolla, quanto riportato nel più volte citato Parere; ed aggiungo che la limitazione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, perché interpreta, a mio avviso, in maniera limitativa il dettato di dispositivi di legge, come la L. 409/85, di rango certamente superiore alla Deliberazione.”

Palermo, 29/10/2015


Dr. Francesco SM Spatafora Odontoiatra

Master in Odontologia Forense, Università Firenze 2011
Master in Ortognatodonzia Clinica, Università Palermo 2012
Perfezionato in Medicina Orale, Università Palermo 2014
Perfezionato in Posturologia, Università Palermo 1997
Perfezionato in Bioetica, UCSC Roma 2015
Docente di Gnatologia negli IISS
CTU e Perito registrato presso il Tribunale di Palermo, categoria Medici, specializzazione Odontoiatria e Odontologia Forense

ANDI e Dott. Spatafora: il dentista e le leggi che ne regolamentano la professione - Ultima modifica: 2015-11-11T08:19:46+00:00 da redazione

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