I concorrenti

Si torna in argomento, non per essere tediosi ma per sottolineare come, sempre più, la Cassazione a suo modo continui a evidenziare la necessità di un
intervento legislativo che argini questa odiosa “consuetudine”.

Non s’illuda il lettore: non è intenzione della scrivente illustrare un nuovo avvincente format televisivo da guardare all’ora di cena prima del Telegiornale bensì fermare nuovamente l’attenzione sul reato dell’abusivismo e su quelle figure, all’apparenza marginali, che partecipano, magari anche inconsapevolmente, alla perpetrazione del delitto di cui all’art. 348 c.p.

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Il caso

X ricorreva per Cassazione, tramite il proprio difensore nominato, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano confermativa, in punto di responsabilità, di quella emessa in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 348 c.p. perché, in concorso con Y presso la sede operativa della società in accomandita semplice di cui erano soci, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compivano atti medici di pertinenza dell’odontoiatra sulla paziente Z intervenendo, in una circostanza, nel 2002, per ridurre un’irritazione gengivale, e quindi, in una pluralità di occasioni tra la fine del 2003 e l’inizio del 2005, perché operavano sui denti dell’arcata superiore della stessa, al fine di applicarvi una protesi, procedendo nel contempo all’otturazione di alcuni denti. La ricorrente deduceva un vizio di motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione degli artt. 110 e 348 c.p., poiché si era limitata a rilevare che anche la sola assistenza alla poltrona integrava gli estremi del concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. Il concorso morale della X ipotizzato dal Tribunale, per aver rafforzato il proposito criminoso di Y, diveniva, nella sentenza d’Appello, un concorso materiale concretizzatosi nella predetta assistenza alla poltrona. Non comprendeva in qual modo, da una relazione sentimentale asseritamente esistente fra la X e il Y, potesse inferirsi un rafforzamento del proposito criminoso di quest’ultimo, che già praticava sistematicamente l’attività di medico odontoiatra né, nella prospettiva adottata dalla Corte d’Appello, comprendeva come la mera attività di assistente alla poltrona, per la quale non era richiesta alcuna abilitazione professionale che non incidesse sulla terapia e che non comportasse alcun diretto contatto con il paziente, potesse integrare gli estremi del reato contestato. Proponeva distinto ricorso il Direttore Sanitario J il quale deduceva in primo luogo un vizio di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato al quale, peraltro, non era mai stato rappresentato alcun abuso né alcun abuso era stato rilevato dagli operatori della ASL che avevano effettuato un’ispezione. Non poteva quindi imputarsi al J un’omessa vigilanza sull’attività ambulatoriale, tanto più che non erano accertati altri interventi abusivi, all’infuori di quello sulla paziente Z. Con il secondo motivo, si lamentava una violazione degli artt. 40 e 348 c.p., sulla base dell’asserto che al J, a differenza che alla X, fosse ascrivibile, al più, un atteggiamento colposo e non il dolo di concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. Con il terzo motivo si contestava la configurabilità di una condotta omissiva rilevante ex art. 40 c.p. (“Rapporto di causalità: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”). Non risultava, infatti, che il Direttore Sanitario avesse l’obbligo giuridico di impedire condotte dolose di soggetti ai quali non fosse legato da alcun rapporto contrattuale, di lavoro subordinato o di altra natura, che gli consentisse di impartire ordini o di intervenire con provvedimenti di natura interdittiva: la X e il Y non erano dipendenti né del J né della struttura, della quale erano anzi i proprietari. Con il quarto motivo, si lamentava che il reato di cui all’art. 590 c.p., da cui originavano le statuizioni civili di condanna emesse nei confronti del Dott. Y, avrebbe dovuto essere contestato mentre nel capo d’imputazione relativo al reato di cui all’art. 348 c.p. vi era solo una descrizione sommaria dell’intervento sulla Z senza alcun cenno alle lesioni che esso avrebbe provocato. Con il quinto motivo, infine, si censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena soltanto subordinatamente al pagamento della provvisionale e alla mancata concessione del beneficio della non menzione, essendo stata affermata la gravità del fatto in modo del tutto apodittico ed essendo il J incensurato.

I concorrenti - Ultima modifica: 2012-12-31T15:03:58+00:00 da Redazione

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