Gli ambienti destinati a studio dentistico sono un importante strumento di comunicazione in grado di trasmettere professionalità e competenza; per rinnovarli e adeguarli è possibile studiare un intervento di ammodernamento anche a fronte di un minimo impegno economico e di un breve fermo tecnico. E, una volta terminati i lavori, non trascuriamo adempimenti e procedure come quella relativa alle verifiche elettriche.
L’ambiente professionale degli studi dentistici ha subito negli ultimi anni degli sconvolgimenti. La pressione della concorrenza è in costante aumento, mentre la fedeltà dei pazienti, a detta delle statistiche, risulta diminuire; inoltre, con l’esplosione delle nuove tecnologie le persone sono più informati e consapevoli (o credono di esserlo). Si affaccia quindi il bisogno di fornire un servizio di elevata qualità con l’indispensabile necessità di saperla comunicare, affinché il suo valore venga correttamente percepito.
Il primo biglietto da visita dell’odontoiatra è l’ambiente di lavoro; appena varcata la soglia dello studio dentistico il paziente trae le sue prime conclusioni, derivanti da una serie di elementi tangibili e intangibili, consci e inconsci. Una prima impressione positiva non può che creare presupposti positivi: l’ambiente comunica il livello organizzativo e professionale, senza che venga spesa una sola parola. Il paziente oggi non si accontenta solo di una visita e di un preventivo, ma il più delle volte si rivolge a diversi professionisti e/o strutture mettendone a confronto sia i costi che i piani di cura. Altresì, la concorrenza è tale che anche l’immagine dell’ambulatorio può essere ritenuto come uno strumento di comunicazione in grado di trasmettere professionalità, etica e competenza.
Sovente accade però che chi lavora da anni nei propri spazi ne perde la cognizione, ma spesso basta un intervento di ammodernamento, magari con un minimo impegno economico e poco fermo tecnico, per ridare lustro a un ambiente non più fresco. Nonostante le condizioni economiche non siano favorevoli c’è chi comunque crede nella propria professione e continua a investire nella propria attività cosciente che l’immagine dello studio sia di supporto alla propria professionalità.
Come, per esempio, una coppia di professionisti che gestiscono uno studio realizzato a metà degli anni Novanta per il quale ho effettuato recentemente un restyling.
Come spesso succede quando si avviano dei lavori, oltre a esserci una serie di spese obbligatorie per trasformare dei locali adibiti a civile abitazione, ufficio o negozio in ambulatorio c’è anche il timore del rischio d’impresa. Ma a distanza di circa vent’anni i titolari hanno sentito l’esigenza di adeguare l’ambiente sia dal punto di vista impiantistico che d’immagine. È stato pertanto effettuato il progetto illuminotecnico nel quale si è valutata l’emissione luminosa, il fattore di abbagliamento secondo l’UGR (Unified Glare Rating) sostituendo alcune delle lampade presenti con altre di nuova generazione a Led le quali, oltre a garantire un’ottima resa, apportano un sostanzioso risparmio energetico. Si è deciso di coprire le pavimentazioni esistenti con materiali resilienti di nuova generazione oltre che di intervenire sugli arredi della zona di ingresso e di attesa. Il risultato ha soddisfatto le richiesta dei committenti dando loro un nuovo impulso e nuova energia nell’affrontare le inevitabili sfide professionali.
I controlli periodici: norme e decreti regionali
A seguito di quanto avvenuto negli ultimi tempi dove gli Organi di Competenza hanno ispezionato una serie di studi, rilevando e sanzionando l’inadempimento al DPR 462/2001, ritengo utile segnalare nuovamente la procedura relativa alle verifiche elettriche. Il controllo periodico degli impianti elettrici è un obbligo che fa capo al datore di lavoro, nel contesto delle attività che devono essere messe in atto per il mantenimento della sicurezza. La legislazione presenta richiami generali che fanno riferimento alle specifiche normative tecniche che nel caso dei luoghi di lavoro adibiti a uso medico sono riportate nella Norma CEI 64/8 Sez. 710, “Locali a uso medico”. Per locali a uso medico la norma intende qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici.
Le verifiche obbligatorie previste dalla normativa CEI sono periodiche e relative a:
- illuminazione di sicurezza (verifica semestrale). A differenza delle altre verifiche sottoelencate la normativa non prevede che la stessa venga eseguita da un professionista abilitato. Pertanto è possibile che l’incarico sia assunto dal datore di lavoro o dal personale che opera all’interno della struttura. È comunque richiesta la presenza di un registro che riporti i dati indicativi relativi all’esecuzione della verifica;
- interruttori differenziali con prova strumentale (verifica annuale);
- equipotenzialità, isolamento linee, impianto di terra, esami a vista (verifica triennale);
- apparecchiature elettromedicali (verifica biennale).
Infine, il DPR 462/2001 prescrive per il datore di lavoro l’obbligo di sottoporre l’impianto, con periodicità biennale, alla verifica da parte della Asl di zona o, in alternativa, da organismi notificati dal ministero delle Attività produttive.
Sono soggetti a questo tipo di verifica gli studi medici che presentino lavoratori subordinati nell’attività (dipendenti, soci, stagisti, apprendisti) e si tratta essenzialmente di un’ulteriore accertamento da eseguirsi sull’impianto di terra.
Per legge chi è abilitato a eseguire la prima tipologia di verifiche è automaticamente non abilitato a eseguire la seconda e viceversa. Si riporta lo schema relativo alle verifiche periodiche.
In merito alle manutenzioni periodiche previste dalle normative in vigore, è bene verificare altresì ciò che è previsto dai decreti regionali.
In Regione Lombardia ai sensi del DGR X/118 del 20/12/2013 gli impianti di climatizzazione mediante macchine frigorifere/pompe di calore elettriche, aventi la potenza termica maggiore di 12 kW, devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con le seguenti cadenze:
- 4 anni per potenze termiche da 12 a 100 kW,
- 2 anni per potenze termiche maggiori di 100 kW.
All’atto della manutenzione deve essere rilasciato il rapporto di controllo tecnico di tipo 2 (specifico per le macchine frigorifere elettriche), il quale riporta le operazioni eseguite. Oltre alle operazioni di manutenzione previste nel rapporto di controllo, devono essere eseguite anche le eventuali ulteriori operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore riportate sul libretto di uso e manutenzione. Per gli impianti oggetto di manutenzione deve essere predisposto/aggiornato anche il libretto.