Il mondo odontoiatrico non è rimasto indifferente alle affermazioni della Società di Medicina Estetica Agorà, di SIME e SIES, che si sono recentemente espresse contro un evento formativo in programma a Roma. La motivazione è che la tossina botulinica è un “farmaco a uso medico”, non di competenza dell’odontoiatra, che deve svolgere pratiche estetiche solo se correlate a interventi odontoiatrici.
POIESIS, SIMEO, AIO, ANDI, e ADI hanno infatti risposto con un comunicato, ribadendo che la norma da seguire in materia di estetica è la legge 409 del 1985, la quale abilita gli odontoiatri a eseguire interventi su denti, bocca, mascelle e relativi tessuti.
Nel documento si legge infatti:
«Non vi può essere alcun dubbio sulle competenze mediche generali esercitabili dal medico odontoiatra (Cass. Civile 22 novembre 2000 n. 15078) sul terzo medio e inferiore del viso, comprensive altresì dei trattamenti aventi finalità estetiche. Tale ambito di attività, sancito dalla legge (Art. 2 Legge 409/’85: “dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti”) e dalla giurisprudenza, non può essere in alcun modo limitato da un parere del Consiglio Superiore di Sanità, che non ha potere legislativo in merito. Peraltro, pur in assenza oggi di una Scuola di Specializzazione in Medicina Estetica, esistono da tempo percorsi formativi pluriennali in materia dedicati agli odontoiatri, già avallati dallo stesso Ministero della Salute tramite ECM. Le assicurazioni convenzionate con le nostre Associazioni “coprono” l’attività di medicina estetica del viso, da parte degli odontoiatri, purchè l’attività si svolga nelle aree di competenza, come dice la legge. Ciò premesso, nel sottolineare che le competenze già da tempo riconosciute non sono suscettibili di modifica alcuna, se non con provvedimenti aventi forza di legge, si evidenzia che, nell’osservanza proprio della legge, è imperativo non travalicare quelli che sono i confini anatomici stabiliti dalla legge stessa, a tutela degli operatori, ma soprattutto dei pazienti.»
<!– [if lte IE 8]>