“A fine anno ho sempre cercato di attenuare la tassazione aumentando le spese o posticipando incassi. In questo anno “particolare”, considerate le conseguenze dovute all’emergenza sanitaria, ci sono accorgimenti che è meglio seguire?”

 

 

Per “pianificazione fiscale”, si intende l’insieme di quegli atti di gestione il cui scopo essenziale è la programmazione del reddito imponibile, al fine di ottenere una tassazione in linea con quanto si consideri opportuno per la propria attività.
In sostanza, anziché “attendere gli eventi” e procedere senza avere contezza di quanto fiscalmente si sta formando nei propri conti, si procede già in corso d’anno a eseguire più sintesi contabili infrannuali, per anticipare la probabile situazione fiscale alla fine dell’anno e, qualora la si desiderasse modificare, definire di conseguenza obiettivi di incasso e di spesa entro i quali cercare di rimanere. Si sta parlando di azioni del tutto lecite, che nulla hanno a che fare con pratiche evasive o elusive. Le azioni concrete infatti riguardano le decisioni di effettuare o meno spese fiscalmente deducibili, di anticipare o posticipare uscite e incassi.

Esiste anche una pianificazione fiscale detta “aggressiva”, la quale, omettendo ancora di considerare pratiche illegali, quali l’impiego di false fatturazioni per documentare costi inesistenti, si basa quasi sempre sulla presenza di altri soggetti giuridici, oltre a quello principale cioè il professionista, si pensi a una società, verso i quali dirottare parti di reddito contando di solito su una tassazione inferiore di questi ultimi soggetti rispetto al principale. Si tratta di pratiche complesse e costose, potenzialmente foriere di rischi in caso di controlli. Non sarà perciò quest’ultimo tipo di pianificazione l’oggetto di questo articolo.

Pubblicità

In ogni caso, ogni azione di “pianificazione” consiste, in ultima istanza, nello spostamento di materia imponibile o deducibile da un anno d’imposta all’altro, perciò non si tratta di riduzione permanente della tassazione, e questo vale anche per la maggior parte delle pratiche dette “aggressive”, ma al più di un suo spostamento in avanti nel tempo. Ciò che si pianifica è pertanto l’ammontare dell’esborso finanziario riferito a un dato anno, per renderlo quanto più compatibile con la disponibilità di risorse finanziarie del momento. Si consiglia perciò di abituarsi a esaminare l’incidenza della fiscalità sulla propria situazione fiscale non per ogni singolo anno d’imposta, ma su di un periodo più lungo, ad esempio un triennio, considerandone i valori medi. Infine, occorre anche considerare che con la pianificazione fiscale in commento, si va a determinare anche l’esborso per la contribuzione previdenziale obbligatoria.

Inquadramento della pianificazione fiscale

I professionisti, grazie al fatto di versare le tasse in funzione del famoso “principio di cassa”, cioè tassazione basata principalmente sulla differenza fra le entrate e le uscite dell’anno, dispongono di un notevole strumento di pianificazione, le decisioni di spesa e di incasso, che in grandissima parte si possono considerare discrezionali. Ad esempio, nulla osta al professionista che desidera “tenere basso” l’imponibile di pagare gli stipendi di dicembre dei dipendenti entro la fine di quel mese, anziché ai primi del successivo gennaio, per poter così dedurre quegli importi nell’anno di pagamento.

Lo stesso ragionamento si può fare per l’acquisto di materiali di consumo: nulla vieta di eseguire e pagare ai fornitori, entro l’anno, consistenti ordinativi interamente deducibili. Al contrario, qualora l’obiettivo della pianificazione fosse quello di ottenere un reddito fiscale più elevato di quanto sarebbe lasciando fluire le cose, perché ritenuto più coerente con la propria situazione personale, ci si potrà accordare con i fornitori per spostare i pagamenti loro dovuti ai primi giorni del nuovo anno, oppure cercare di ottenere pagamenti anticipati dai pazienti che entrano in cura nell’ultima parte dell’anno.

Qualora la fiscalità dell’attività odontoiatrica fosse declinata con il reddito d’impresa, il caso della società, a nulla varrebbe agire sui “rubinetti della cassa” al fine di pianificare il reddito imponibile, in quanto quest’ultimo è ancorato al “principio di competenza”, per il quale, ad esempio, gli stipendi di dicembre sono costi di quel mese anche si si pagano a gennaio, mentre gli acconti ricevuti dai pazienti non rilevano fiscalmente in quanto non corrispondenti a prestazioni effettivamente eseguite nell’anno dell’incasso. Ancora, per la tassazione delle società a nulla vale eseguire maggiori acquisti di materiali a fine anno, in quanto il costo di questi prodotti è determinato in base a stime del loro consumo effettivo e non del mero acquisto.

Da quanto esposto, si può capire che la tassazione “per cassa” del professionista consente maggiori margini di manovra rispetto agli obiettivi della pianificazione fiscale. Tale libertà d’azione, peraltro, è stata in qualche modo ridotta, dai tardi anni Novanta, con l’introduzione dei noti “studi di settore”, ora divenuti “Isa”. Tali strumenti introdotti dal Parlamento hanno ridotto la discrezionalità dei contribuenti rispetto alle pratiche di pianificazione, imponendo la dichiarazione di una sorta di “minimo” per quanto riguarda l’incasso annuale, e di “massimo” per quanto riguarda l’ammontare dei costi deducibili. Il mancato rispetto di quelle soglie può comportare delle conseguenze sul piano dei controlli e dell’accertamento di maggiori imposte rispetto a quelle autodichiarate. Studi di settore e Isa, in ogni caso, si applicano anche alle società.

SFRUTTARE IL “CREDITO D'IMPOSTA”
Da quest’anno sono entrate in vigore nuove agevolazioni statali, di fatto dei veri e propri contributi a fondo perduto, erogate in forma di “credito d’imposta”. Tali contributi sono da utilizzare “in compensazione” di imposte e contributi da versare con F24, in pratica si versa di meno di quanto sarebbe dovuto in assenza di queste agevolazioni. Si tratta del “bonus sanificazione”, il cui importo effettivo ha forse deluso, in quanto, se è stata presentata l’apposita richiesta entro il 7 settembre, il contributo ammonta a circa il 9% delle spese annuali. Comunque, è sempre un aiuto. Si tratta poi dell’agevolazione che da quest’anno ha sostituito il “superammortamento”: sul valore dei beni acquisiti in proprietà o con leasing finanziario, è accordato un beneficio pari al 6% del costo dei beni, esclusi però gli interessi e le spese di gestione dei finanziamenti. Tale ultima agevolazione è però utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Altro credito d’imposta è quello collegato alle commissioni per l’utilizzo del POS.

In presenza di detti strumenti, la pianificazione può comunque essere praticata, ma in base a simulazioni in corso d’anno dei loro esiti. Sono disponibili per tale compito degli appositi software. La pianificazione però, volendo aderire ai calcoli prodotti da quegli strumenti, dovrà essere impostata per rimanere nei limiti massimi degli incassi pretesi e dei volumi dei costi individuati dallo strumento, da cui scaturirà il reddito minimo imponibile da dichiarare per fare la “pace preventiva” con il fisco.

"Effetto Covid” sulla dichiarazione

Il corrente anno, e le conseguenze dovute all’emergenza sanitaria e in particolare quelle decise dai provvedimenti governativi relativi alle moratorie dei leasing e la cassa integrazione per i dipendenti, potrebbe risultare particolarmente critico proprio rispetto alla pianificazione fiscale. Il rischio è quello di vedere magari diminuiti i compensi, rispetto all’anno precedente, ma in modo meno accentuato della diminuzione dei costi e delle spese.

Per esemplificare questa situazione, a fronte di una riduzione percentuale dei compensi, ad esempio del 20%, i costi potrebbero essere diminuiti, sempre ad esempio, del 40%. Si tratta di situazioni che sono pervenute già numerose all’osservazione dell’estensore di questo articolo. Il risultato sarà quello di dover dichiarare imponibili non coerenti con l’effettiva riduzione delle attività.

Per quanto riguarda in particolare i leasing sospesi, con decorrenza da aprile, oltre alla mancata deduzione delle rate, si perde anche l’eventuale beneficio dell’agevolazione “superammortamento”, che in non pochi casi ha contribuito significativamente a ridurre gli imponibili negli scorsi anni. Il ricorso alla cassa integrazione, che ha visto i dentisti al primo posto nazionale delle richieste fra i professionisti (dati Ebipro a settembre certificavano quasi 5.000 richiedenti), ha poi ridotto quella che, di solito, è la maggior spesa annuale negli studi. Infine, alla riduzione dell’attività operativa causata dal confinamento della prima parte dell’anno, ha corrisposto pure una riduzione nel consumo dei materiali, delle utenze, ulteriori elementi di costo che, a fine anno, non saranno deducibili in dichiarazione.

Insomma, ci si può ritrovare con minori incassi ma con le stesse imposte da pagare delle annualità “normali”, o peggio anche maggiori. Come agire allora per evitare, oltre a quanto si è subito per il confinamento, di essere ulteriormente penalizzati?

Disapplicazione degli ISA?

È plausibile che le conseguenze della crisi sanitaria anzidette impattino anche, sfavorevolmente, sul calcolo degli “Isa”. A differenza degli “studi di settore” gli “Isa” non prevedono infatti adeguamenti annuali calcolati sulla congiuntura del momento.

Negli Isa è ad oggi previsto un solo correttivo di tipo generale, basato sulla media degli incassi degli ultimi otto esercizi: se nel 2020 gli incassi saranno stati inferiori a quella media, ci sarà un’attenuazione delle richieste dell’Isa. Tale correttivo però potrebbe creare delle situazioni critiche per quegli studi nei quali gli incassi passati fossero stati erratici, si pensi a studi aperti da poco tempo. La presenza di incassi annuali molto variabili può dunque portare a una media bassa e così disinnescare o rendere minimo l’effetto del correttivo.

Vero è però che fra le condizioni legali di inapplicabilità degli Isa è prevista anche la situazione in cui il contribuente “non si trova in condizioni di normale svolgimento” dell’attività (comma 6 art. 9 bis DL 24/4/2017 nr. 50). E che tale possa essere il corrente anno, quantomeno per gli studi che hanno subito oggettive limitazioni all’attività, appare di palmare evidenza. L’eventuale decisione di disapplicazione spetta però al Parlamento, che si esprimerà in merito, prevedibilmente, nella legge Finanziaria.

Spese di pronta deducibilità

Il professionista dovrà distinguere, in fase di pianificazione fiscale di fine anno, fra le spese che, in base al “criterio di cassa” saranno interamente deducibili nella dichiarazione dell’anno corrente, e altre che invece non lo sono. In generale, le spese subito deducibili sono quelle relative all’acquisto di beni e servizi: materiali, stipendi, collaborazioni, consulenze, formazione (nel limite annuali di 10.000 €), utenze.

Si può anche pensare di erogare, ai propri fornitori, dei pagamenti anticipati, ma in questo caso è opportuno siano collegati a delle forniture future, ma ben individuate; si tratta quindi di evitare di ricevere fatture con generiche diciture quali “conto future forniture” o simili, cosa che potrebbe essere contestata in caso di controllo.

Importante considerare l’immediata deducibilità dei contributi previdenziali versati nell’anno, spesa che oltre a ridurre il reddito imponibile è un investimento per il futuro. Oltre ai contributi obbligatori, sono deducibili anche quelli versati volontariamente per riscatto anni di laurea o altri motivi. Attenzione invece per quanto riguarda investimenti nei beni strumentali di prezzo superiore ai 516,46 € Iva compresa, i quali sono solo parzialmente deducibili in proporzione ai piani di ammortamento o alla durata del leasing finanziario, dunque in modo del tutto scollegato dall’effettivo esborso monetario sostenuto.

Diversa la situazione in caso di acquisizione del bene strumentale tramite noleggio operativo: a differenza del leasing, infatti, per i professionisti tale modalità di utilizzo segue l’ordinario criterio di cassa, per cui il versamento di una “maxirata” sarà deducibile nell’anno di sostenimento.

Un capitolo a parte rivestono le spese per la manutenzione, l’ammodernamento e la ristrutturazione dell’immobile professionale utilizzato in proprietà o locazione, le quali però trovano un limite alla deducibilità nell’anno di sostenimento pari al 5% del valore dei beni strumentali ammortizzabili. Si tratta di spese sempre utili al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’immagine, perciò da considerare con particolare favore.

Materiali odontoiatrici e per sanificazione

Per gli anni “normali” i controlli dell’Agenzia delle entrate spesso si focalizzavano proprio sulle spese sostenute a ridosso della fine dell’anno.

Sono noti i casi di accertamenti condotti in modo induttivo, il c.d. “guantometro”, collegando gli acquisti di prodotti considerati eccessivi rispetto al consumo dell’anno a un numero di prestazioni eseguite e non fatturate. Quest’anno però vi sono evidenti cause di giustificazione per acquisto di DPI e prodotti per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, per cui fare scorta di questi articoli può essere una valida opzione per sostenere spese ai fini della riduzione del reddito.

Per gli altri prodotti, vale sempre il consiglio di motivare eventuali acquisti di fine anno con la presenza di valide giustificazioni extrafiscali, in sostanza occorre mostrare la presenza di una convenienza economica, oppure operativa, ad esempio la necessità di fare scorte di prodotti difficilmente reperibili o razionati. A tale scopo, occorre disporre di corrispondenza precontrattuale con i fornitori, dalla quale si evinca che gli acquisti in quantità più elevate del normale hanno consentito una migliore scontistica, dunque una valida ragione economica per procedere.

Spese personali

Per ridurre la tassazione si possono considerare anche delle spese di tipo privato, quelle contemplate negli articoli 10 e 15 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi). Il risultato è il medesimo.

Ad esempio, contributi versati a forme pensionistiche complementari, a fondi integrativi del SSN, assicurazioni, investimenti in fondi privati, le varie erogazioni liberali in favore di organizzazioni caritatevoli, solidaristiche o educative, spese per la frequenza di corsi universitari, premi di assicurazione per morte o invalidità.

Incassare o indebitarsi?

Alla fine, qualora a poca distanza dalla fine dell’anno la situazione fosse quella ipotizzata, uno squilibrio fra la riduzione degli incassi e quella dei costi che provoca un reddito fiscale ritenuto troppo alto, non resta, magari utilizzando i suggerimenti di questo articolo, che spendere per ricondurre alle desiderate proporzioni il rapporto fra elementi reddituali positivi e negativi.

Ma, in un anno che certamente è stato difficile, può darsi che manchi la liquidità necessaria per attuare questa particolare pianificazione fiscale. Se è vero che, già lo si è detto, che si può cercare di ottenere pagamenti anticipati dai pazienti, questi però andrebbero a innalzare l’imponibile, vanificando così le maggiori spese che si facessero. In tali situazioni, conviene dunque utilizzare senza riserve il credito bancario, magari sfruttando le possibilità di credito agevolato ancora disponibili.

Vuoi inviare un quesito di carattere gestionale o fiscale? 
Scrivi a: dmeconomist@tecnichenuove.com

 

Pianificazione fiscale di un fine anno particolare - Ultima modifica: 2020-12-15T10:50:02+00:00 da monicarecagni
Pianificazione fiscale di un fine anno particolare - Ultima modifica: 2020-12-15T10:50:02+00:00 da monicarecagni

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome