Le barriere architettoniche: vincoli e soluzioni

Quando ci si accinge a progettare uno studio, uno dei primi problemi da affrontare riguarda la rispondenza alla normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche. In Italia, la legislazione di riferimento è costituita dalla Legge n° 13 del 9 gennaio 1989, «Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», e dal successivo Decreto Ministeriale n° 236 del 14 giugno 1989 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata». Tali testi prescrivono come e in quali misure tutti gli edifici debbano essere adeguati all’accessibilità, alla visitabilità o all’adattabilità, alla fruizione degli spazi da parte di persone portatrici di handicap.

Nel caso di uno studio odontoiatrico le normative emanate dalle Regioni e recepite dalle A.S.L. richiedono che l’accessibilità allo studio venga garantita nel rispetto della normativa vigente, e che i locali destinati alle funzioni minime dello studio siano accessibili da parte di persone in sedia a rotelle. Questo vuol dire che ogni unità immobiliare destinata a studio sdontoiatrico deve essere raggiungibile da parte del portatore di handicap per mezzo di ascensori o altri ausili meccanici. Per gli studi ubicati al piano terreno di solito questo problema non sussiste e lo stesso dicasi per gli edifici di recente costruzione, dato che le normative per l’edilizia impongono ormai a tutti i nuovi edifici il rispetto delle succitate leggi.

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Diversamente, nel caso di edifici già esistenti prima dell’entrata in vigore di tali regolamenti, ci si può spesso imbattere in accessi difficoltosi, nonostante si trovino al piano terreno, o che rendono comunque necessarie modifiche o allestimenti particolari. Il tipico esempio lo troviamo nelle palazzine costruite nel periodo anteguerra, nelle quali si era soliti realizzare al posto del piano terreno un piano ammezzato, ovvero l’androne condominiale era rialzato rispetto al livello stradale di alcuni gradini. Soluzione che nobilitava l’ambiente a livello di importanza dello stabile.

Diversamente, nel dopoguerra, in seguito alla promulgazione di normative urbanistiche che imponevano dei limiti volumetrici differenti, si sono progettati molti condomini con il piano terreno a un livello inferiore rispetto a quello stradale, creando gradonate o vialetti in discesa per accedere agli androni dello stabile. In entrambi i casi il dislivello di accesso ci obbliga spesso oggi ad adottare svariati sistemi di superamento da parte delle persone in carrozzella.

Quando ci troviamo a un piano superiore, invece, il problema risiede solitamente nella larghezza della cabina dell’ascensore: in passato, infatti, il dimensionamento degli impianti di risalita verticale difficilmente consentiva l’accesso di una sedia a rotelle.In questi casi la soluzione più adottata, e quasi sempre accettata dalle A.S.L., consiste nel dotare lo studio di una sedia a rotelle di dimensioni ridotte, in modo da poter far accedere il portatore di handicap alla cabina utilizzando la sedia dello studio anziché la propria.

Un altro sistema consiste nell’installare un servoscala, ovvero una pedana motorizzata che sollevi la carrozzella dal piano terreno lungo la rampa delle scale. Tale soluzione, però, oltre che costosa, trova l’ostracismo da parte degli altri condomini, in quanto esteticamente poco gradevole e ingombrante. Solitamente questo sistema viene adottato per far superare un dislivello ridotto, costituito dai pochi gradini presenti nell’androne dello stabile, e qualora l’installazione si limiti solo a questa zona, senza estendersi alle rampe delle scale, si riesce più facilmente a farla accettare dall’assemblea del condominio.

Un’altra soluzione consiste nel dotare lo studio di un trattorino motorizzato, ovvero di un carrello sollevatore, dotato di cingoli, che permette di far salire i gradini delle scale alla carrozzella. È un apparecchio simile a quello utilizzato dai facchini, e di solito ne viene consentito l’uso da parte delle A.S.L. fino al primo piano. In alternativa all’acquisto, sempre qualora l’A.S.L lo accetti, si può optare per un contratto di abbonamento a un’associazione di trasporto disabili, che, a fronte di un canone annuo, si rende disponibile a intervenire su prenotazione portando il trattorino presso lo studio abbonato.

Un’ulteriore alternativa all’acquisto del carrello elevatore è data dalla condivisione di tale apparecchio in società con altri professionisti; dla momento che il lavoro del dentista si svolge su appuntamento, è possibile quindi prenotare la disponibilità di tale apparecchio insieme ad altri colleghi. Ovviamente, anche in questo caso sarebbe utile verificare con l’A.S.L. la reale accettabilità della formula.

Infine, per far superare pochi gradini in modo semplice e soprattutto economico, qualora le caratteristiche dello stabile lo consentano, si può prevedere l’installazione fissa o mobile di una pedana inclinata, ma è necessario rispettare una specifica tabella che norma le pendenze massime realizzabili e che di solito non possono superare il 10-12%. Di conseguenza lo sviluppo in lunghezza di tale pedana ne rende difficile l’installazione nella maggior parte dei casi. È interessante notare però come nel Decreto Ministeriale di riferimento, il succitato 236/89, sia presente un articolo completamente disatteso dalla quasi totalità delle A.S.L.:

Art. 5.7. Visitabilità condizionata: negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l’accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 384-78.

Questo articolo consentirebbe a quegli edifici, ove non sia ragionevolmente ed economicamente possibile intervenire con opere che ne mutino le caratteristiche di accessibilità, di poter rientrare nella norma, qualora in studio vi siano due operatori capaci di sollevare la carrozzella e farle superare i gradini che la separano dall’ingresso dello studio. Come accennato in precedenza, nella quasi totalità dei casi le A.S.L. non consentono l’applicazione di tale norma, ma, prima di procedere con più costosi sistemi alternativi, vale la pena interrogare il funzionario di zona.

Gli ambienti dello studio

A questo punto, arrivati all’ingresso dello studio, dobbiamo prendere in considerazione i locali interni. Le normative che regolano le autorizzazioni sanitarie, pur variando da regione a regione, di solito richiedono che il paziente possa accedere a tutte le funzioni svolte nello studio, ma non a tutti i locali.Il paziente dovrebbe, quindi, poter accedere agli spazi di attesa, amministrazione, a uno studio di visita, al locale raggi (se presente) e, ovviamente, a un servizio igienico. Sul dimensionamento di quest’ultimo ambiente sono state date numerose interpretazioni errate, e la prova ne è che la maggior parte di servizi igienici che si trovano nei locali pubblici (ristoranti, autogrill, uffici pubblici ecc.) quasi sempre non ottempera alla normativa per dimensionamento o allestimento.Il D.M. 236 è molto chiaro in materia e le prescrizioni da seguire sono abbastanza semplici. L’accesso al locale deve essere garantito da una porta scorrevole o apribile verso l’esterno, che garantisca un passaggio netto di 90 cm, se si tratta di edificio di nuova costruzione, o di 80 cm in caso di ristrutturazione di un edificio esistente.

Internamente, le misure da rispettare sono le seguenti:

Art. 8.1.6 ……. 

  • lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
  • lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;
  • i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
  • i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto a una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l’asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa… Inoltre, all’interno del locale deve essere garantita la rotazione della carrozzella, ovvero deve essere graficamente disegnabile un cerchio avente diametro di 150 cm, al di fuori dell’ingombro del wc, anche passante sotto il lavabo.Tali obblighi dimensionali, se correttamente applicati, rendono il canonico bagno di 180 cm x 180 cm fuori norma.

Le dimensioni minime del locale, come riportate nel disegno, sono quindi di 150 cm x 210 cm, se sviluppate nel minor ingombro possibile.L’installazione dei maniglioni, infine, è obbligatoria sulla parete dal lato opposto a quello dell’accostamento della sedia, ma non deve essere realizzata da quest’ultimo lato per non precludere l’avvicinamento della carrozzella.Dall’analisi di queste norme si evince quindi che, per una corretta realizzazione di un bagno a norma per i disabili, non è necessario ricorrere all’installazione di quegli «orrendi» sanitari solitamente utilizzati nei bagni pubblici: sarà sufficiente utilizzare sanitari normali, installati con accorgimenti dimensionali tali da rispondere ai requisiti richiesti, creando degli ambienti gradevoli e sicuramente meno inquietanti di quanto si vede in alberghi, ospedali o autogrill.

Le barriere architettoniche: vincoli e soluzioni - Ultima modifica: 2009-10-19T15:03:59+00:00 da fabiomaggioni

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