Dopo che il ministro del Lavoro ha firmato il decreto attuativo sull’esonero dei contributi previdenziali per i professionisti, l’Enpam ha comunicato sul suo sito l’elenco degli esoneri cui avranno diritto i liberi professionisti che nel 2019 hanno avuto un reddito al di sotto dei 50mila euro e nel 2020 un calo di fatturato di almeno un terzo.
Li riportiamo di seguito:
QUOTA A
Come l’Enpam ha già scritto via e-mail a tutti i contribuenti, chi ha fatto domanda di esonero non deve pagare la Quota A, quantomeno fino a nuove comunicazioni.
Per evitare confusione, la Fondazione toglie i bollettini dall’area riservata a chi chiede l’esonero (così come sospenderà l’addebito diretto a tutti i medici e dentisti che hanno la domiciliazione bancaria e che entro il 15 maggio richiederanno di essere esonerati dai contributi).
CONTRIBUTI DI ANNI PASSATI
Chi invece ha rate in scadenza relative a contributi di anni precedenti, farà meglio a pagarle.
L’esonero 2021, infatti, premia i comportamenti virtuosi: come sottolinea il testo della bozza di decreto, il beneficio è riservato a chi è in regola con i contributi obbligatori.
SOLDI VERI
I contributi previdenziali per gli iscritti che usufruiranno della misura saranno pagati direttamente dallo Stato e, in termini di pensione, avranno lo stesso valore di quelli versati in condizioni normali.
Inoltre, non si tratta di un prestito. Chi ottiene l’esonero non dovrà dunque restituire nulla.
QUOTA B
Poiché l’esonero copre 3mila euro a persona, oltre alla Quota A, le risorse sarebbero sufficienti per pagare, in tutto o in parte, anche i contributi di Quota B di quest’anno.
Il condizionale è prudenziale e legato solo a un dubbio interpretativo, che però ci sarà tempo di chiarire. La prossima scadenza per la Quota B è infatti il 31 ottobre 2021, che coincide anche con il termine ultimo per chiedere l’esonero (per chi non l’avesse fatto prima).
SORPRESA NEO-ISCRITTI
Il decreto esclude dall’esonero i dipendenti e i titolari di pensione, con l’eccezione – per quanto riguarda la competenza Enpam – dei medici pensionati che siano stati richiamati a lavorare per l’emergenza Covid con incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione.
Il beneficio è stato invece esteso ai medici e agli odontoiatri che si sono iscritti nel 2020, senza dover dimostrare alcun calo di fatturato.
Per i neo-iscritti non si tiene nemmeno conto del limite di reddito per il 2019.