Che fa, concilia?

Lo scandalo urlato con feroce accanimento solo qualche mese fa è ormai passato. Pare che gli italiani finalmente abbiano capito: depenalizzare l’errore medico non è privilegio immeritatamente concesso a una casta bensì dono scientemente offerto ai cittadini con la consapevolezza di poter così ricondurre l’ars medica ai ranghi superiori cui solo pochi decenni or sono assurgeva.

Il Progetto di Legge

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Immutato nella sostanza, oggi meglio spiegato di ieri, ricompare al Parlamento il Ddl già preannunciato strategicamente a giugno dal sottosegretario al Welfare Fazio e che ha gettato allora scompiglio nelle menti dei più, che leggevano tra le righe del provvedimento un’altra regalia concessa a una professione purtroppo non più amata come un tempo. Un metodico e accurato lavoro di cesellatura, là ove dimostratosi necessario, ha permesso la riproposizione del medesimo progetto addirittura con la maggioranza degli italiani favorevole al cambiamento prospettato, come facilmente desumibile dai risultati ottenuti da sondaggi effettuati da testate giornalistiche.

In breve le novità della proposta. Lungi dal precludere al paziente danneggiato (o consideratosi tale) la possibilità di richiedere all’Autorità Giudiziaria competente di esprimersi in merito alla responsabilità del sanitario, la depenalizzazione comporterà la competenza esclusiva a decidere in capo al Giudice Civile, confermando rilevanza penale unicamente ai casi di imperizia e negligenza. Al contrario, oggi il paziente ha la possibilità di decidere se adire le Autorità Penali o Civili, optando nella maggioranza dei casi per le prime anche solo per la maggior celerità nella decisione.

A fronte però delle denunce presentate, nove medici imputati su dieci vengono regolarmente assolti, evidenziando così la pochezza del meccanismo e la necessità urgente di fronteggiare tale assurda situazione. E l’assurdità di questa non è riferita solo alla inevitabile conseguente modestia cui i medici sono costretti nelle loro diagnosi ma anche ai costi sofferti dallo stato a causa del riferito insensato accanimento. Se da un lato infatti abbiamo il medico che nel timore di ripercussioni legali si nasconde dietro lo scudo giudiziario di lunghissimi e dettagliatissimi consensi informati (e non importa se tra le conseguenze di un’estrazione si includono rare e forse debellate malattie! Chi può sapere…), oppure il medico che, a scanso di equivoci, prescrive tanti e troppi esami (quelli più approfonditi e sicuri ma che sicuri non sono mai abbastanza), o quello che applica, dis-applica e mal-applica quella cosiddetta medicina difensiva che fa apparire agli occhi del paziente il medico non tanto meticoloso quanto timoroso, dall’altro lato abbiamo lo Stato Italiano che spende per lunghi e inutili processi cifre da capogiro (si parla di 500 milioni di euro) e un Servizio Sanitario Nazionale che sopporta costi addirittura tra i 12 e i 20 miliardi a fronte, per esempio, di scintigrafie prescritte per cefalee premestruali!

I dati sono stati ben evidenziati da una indagine curata dall’Ordine dei Medici di Roma: uno studio condotto su 800 medici ha permesso di evidenziare come l’87,6% dei camici romani tema di essere trascinato in tribunale. Ma non solo. Il 71% dei medici in caso di farmaci, l’85,7% in caso di visite, l’89,3% in caso di accertamenti e il 58% in caso di ricoveri prescrive secondo medicina difensiva. Il rischio percepito dai medici romani non è solo legato al timore di essere chiamati giudizialmente a rispondere del proprio operato, ma aumenta a causa di altri fattori, tra i quali il sentore della pubblica opinione nei confronti dei sanitari oltre alla pressione dovuta a esperienze giudiziali occorse a colleghi e alle iniziative della Magistratura.

E, ovviamente, tutto ciò ha un costo. La depenalizzazione andrebbe allora a ridare lustro a una professione ormai svilita e avvilita e a ridurre se non a sanare quel debito pubblico che mai come oggi fa preoccupare. Certo, non deterremmo più il triste primato (insieme al Messico) di Paese con il maggior numero di denunce contro la categoria medica, ma riusciremmo a entrare forse nel novero dei Paesi che si affidano e credono che chi opera o prescrive una cura non per forza lo faccia con atteggiamento lesivo.

La conciliazione

Appare certa e auspicabile, in una siffatta futura ottica, l’attivazione di sportelli adibiti alla Conciliazione tra parti in conflitto, possibilmente stra e ante giudiziale, con lo scopo di evitare di interessare del contendere la Magistratura che, preme sottolineare, non emette sentenza mediamente prima di cinque anni. Ma cos’è questa tanto auspicata conciliazione? È una sorta di percorso, grazie al quale sono le stesse parti a costruire in modo attivo l’accordo che andranno poi a raggiungere. È uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, neutrale ed efficace, cui le parti possono accedere anche senza la necessità di sottoscrizione di alcun precedente patto (come è il caso invece dell’arbitrato) e grazie al quale possono esporre le proprie ragioni, analizzare i contrapposti interessi e posizioni economiche e individuare i termini di un accordo che possa comportare reciproca soddisfazione.

Non ha giudici ma tecnici (i conciliatori, per l’appunto) che conducono le parti in conflitto verso un accordo amichevole e di natura prettamente contrattuale. La procedura garantisce inoltre l’assoluta riservatezza su quanto è dichiarato o prodotto durante gli incontri. Nel caso in cui un accordo sia raggiunto, il verbale di conciliazione – nella sua qualità di scrittura privata – ha natura di contratto tra le parti. Nell’ipotesi di disaccordo, invece, queste rimangono libere di decidere le azioni più opportune, a tutela dei propri interessi. Il tentativo di conciliazione, infatti, non le obbliga in alcun modo a raggiungere forzatamente un accordo.

La conciliazione è:

1. volontaria:

nessuno è obbligato a partecipare all’incontro. Qualora questo si svolga, può essere interrotto in qualsiasi momento le parti ritengano che non sia possibile raggiungere un accordo. Le parti, vere protagoniste della conciliazione, si devono sentire libere di decidere se tentare la conciliazione o se invece rifiutare questa opportunità;

2. semplice e informale:

non sottostà quindi a regole procedurali codificate come invece accade per il procedimento, sia esso civile o penale, e l’arbitrato. Agli incontri è possibile essere accompagnati dal proprio avvocato o da altra persona di fiducia;

3. amichevole:

là ove il conciliatore aiuta le parti a discutere nel modo più sereno possibile al fine di creare un clima favorevole alla proposizione di idee e soluzioni;

4. riservata:

coloro che intervengono a un incontro di conciliazione si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare le informazioni relative al caso in discussione. Sulle informazioni confidenziali, in particolare quelle emerse nel corso degli incontri separati con il conciliatore, viene mantenuta la più stretta riservatezza;

5. rapida:

nella maggior parte dei casi è sufficiente un solo incontro per raggiungere l’accordo;

6. economica: 

i costi della conciliazione sono contenuti e predeterminati, rispetto alle spese giudiziali;

7. efficace:

in caso di esito positivo (oltre il 90% dei casi, perlomeno in quelle di carattere commerciale) l’incontro di conciliazione si conclude con un accordo rispettato pressoché sempre in quanto frutto di un’intesa da entrambe la parti voluta e giudicata soddisfacente.

Solo se ben comprese tali caratteristiche è ipotizzabile possa essere ritenuta – la conciliazione – non tanto mera alternativa dell’azione giudiziaria quanto valida sostituta, e ciò perché il percorso conciliativo comporta solo chiari e rilevanti vantaggi per ciascuna delle parti in gioco: l’avvocato spingendo il cliente verso la conciliazione godrebbe della sua riconoscenza (e un cliente felice è un cliente che torna) e non dovrebbe attendere anni per veder regolate le proprie competenze professionali; il cliente vedrebbe ripagate le proprie sofferenze in un lasso di tempo molto breve contro gli anni necessari al giudizio o anche solo per ottenere le risultanze di una CTU; il medico non vedrebbe il proprio nome infangato da una sentenza pubblica, così come l’equipe o l’Azienda Ospedaliera; la compagnia di assicurazione – che liquiderebbe il danno sempre non integralmente come farebbe attendendo anche solo gli esiti della Consulenza Tecnica d’Ufficio – limiterebbe anche le spese dei professionisti per la scarsa attività legale e procedurale posta in essere.

Sembra assurdo, ma una procedura così palesemente vantaggiosa per tutte le parti in gioco stenta a decollare, forse per quell’animo litigioso tipico dell’uomo, talora sobillato ad arte da professionisti dal fiuto poco affinato. Bisogna comunque dare atto che i risultati, ottenuti là ove tale percorso è stato applicato, sono comunque stati confortanti: a fronte di una grande curiosità suscitata nei cittadini a seguito di un’adeguata pubblicizzazione del prodotto, le numerose domande conciliative avanzate – là ove comunque in presenza di seri presupposti – terminavano nella maggior parte dei casi con il sospirato accordo. Ed è tale curiosità che dovrebbe far comprendere alle istituzioni come il cittadino, insoddisfatto dal lento decorso della Giustizia dovuto al gravame lavorativo che interessa i nostri Tribunali, sia oggi pronto ad avvicinarsi a sistemi diversi e alternativi di gestione stragiudiziale delle liti.

Che fa, concilia? - Ultima modifica: 2009-03-18T15:19:31+00:00 da fabiomaggioni

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