Un bel sorriso

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Rifugga, il dentista, da situazioni già in partenza gravemente compromesse: non troverà più la comprensione dei giudici di fronte a contestazioni e lamentele di pazienti insoddisfatti

Chi ritiene che possano bastare reciproco rispetto e fiducia, affidamento, professionalità ed empatia per dare inizio a un soddisfacente rapporto medico/paziente sappia che la Corte di Cassazione ha individuato un nuovo criterio che, se soddisfatto, consentirebbe al dentista di non esporsi a contestazioni e lamentele incontrovertibili: un bel sorriso.

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Il caso sotto riportato mostra, infatti, come la decisione del giudice di primo grado, che esonerava il dentista da qualsivoglia responsabilità professionale proprio per la situazione degradata dell’apparato dentario del paziente, sia stata bellamente disattesa dalla Suprema Corte, più incentrata sull’effettiva opera del professionista che non sulle problematiche dallo stesso affrontate. 

Il caso

Z.S. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Genova avverso il decreto ingiuntivo notificatogli a istanza del dottor P.E. per il pagamento della somma di lire 18.078.500, dovuta a titolo di prestazioni sanitarie di natura dentistica.

A sostegno del suo diniego deduceva la non corrispondenza tra le prestazioni indicate in parcella e quelle effettivamente praticate, sostenendo anche che gli interventi eseguiti gli avevano provocato lesioni permanenti a un ramo del nervo facciale, con conseguente affossamento della guancia destra.

Ovviamente il dottore contestava le avverse deduzioni, con particolare riguardo alla richiesta avanzata in via riconvenzionale dal paziente per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Con sentenza del 10 maggio 2004 il giudice adito decideva a favore del dottore, rigettava sia l’opposizione che la domanda risarcitoria, confermando per l’effetto il provvedimento monitorio e compensando integralmente tra le parti le spese di causa.

Proposto gravame principale dal paziente e incidentale dal dentista, la Corte d’Appello di Genova, in data 18 luglio 2005, accoglieva l’uno e respingeva l’altro, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo e condannando P.E. al pagamento in favore di Z.S. della somma di euro 1.548,03 a titolo di risarcimento del danno biologico e di euro 570,00 a risarcimento del danno morale, oltre accessori e spese dei due gradi di giudizio.

Avverso detta pronuncia ricorreva, allora, per Cassazione P.E. formulando quattro motivi. Resisteva Z.S. proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un solo motivo. I primi due motivi di gravame erano incentrati sul fatto che, solo in Appello, il paziente avesse chiesto ravvisarsi una colpa grave nell’operato del professionista ampliando così, in contrasto con le consuete norme procedurali, la domanda (petitum) avanzata in assenza di accettazione del contraddittorio.

Sottolineava sul punto la Suprema Corte come in realtà il dottore avesse già, nel corso del primo grado, tacitamente accettato di discutere in merito alla presenza o meno di colpa professionale e come, peraltro, il giudizio godesse ancora di norme procedurali meno rigide delle attuali, rimanendo lo stesso incardinato prima del 1995 e quindi prima delle grandi e importanti riforme che poi hanno contraddistinto la procedura civile.

Con il terzo motivo di gravame, poi, il dottore deduceva la violazione dell’art. 2236 Cod. Civ. (“Responsabilità del prestatore d’opera – Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”) eccependo come avesse ampiamente dimostrato l’adempimento dell’incarico ricevuto (obbligazione di mezzi, quindi, e non di risultato) e come altresì fosse stato riconosciuto dal giudice di prime cure l’esistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà in ragione della situazione degradata dell’apparato dentario di Z.S., della novità delle terapie applicate, della loro intrinseca rischiosità, dell’inesistenza di procedure e tecniche rese univoche e consolidate dall’esperienza. Infine, con il quarto motivo lamentava la violazione dell’art. 1460 Cod. Civ. (“Eccezione d’inadempimento – Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti tra le parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.”) concretizzatasi con un apodittico richiamo da parte della Corte d’Appello al preteso grave suo inadempimento che avrebbe legittimato il rifiuto della controparte di corrispondere il compenso.

Le critiche venivano ritenute, ancora una volta, dalla Suprema Corte prive di pregio. Abbracciava le decisioni del giudice di secondo grado, che escludeva l’adozione – da parte del dottore – della diligenza e della perizia necessarie nel progettare e nell’eseguire gli impianti dentari, tenuto conto che non si trattava, nella fattispecie, di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà e che gli errori di progettazione riscontrati non potevano che concretare ipotesi di colpa grave. Tale inadempimento, che aveva determinato il totale insuccesso della terapia praticata, legittimava la controparte a rifiutare la corresponsione del compenso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 1460 Cod. Civ., e il diritto del paziente al risarcimento dei danni. Aggiungeva, di poi, che l’obbligazione del dentista andava qualificata come obbligazione di risultato e non come obbligazione di mezzi e che, nella fattispecie, il risultato, consistente nell’impianto protesico, non era stato raggiunto.

Dall’inadempimento dell’obbligazione, e ciò indipendentemente dalla sua natura se di mezzi o di risultato, andavano in ogni caso tratte le conseguenze innanzi enunciate.

A supporto della propria convinzione, la Corte di Cassazione richiamava una precedente sentenza emessa a Sezioni Unite sul punto (la n. 13533/2001) che disponeva come, atteso essere la natura della responsabilità del medico nei confronti del paziente puramente contrattuale, il creditore il quale agisse a seguito di inadempimento per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, avrebbe dovuto soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto sarebbe stato gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, e così anche per il parziale e/o inesatto inadempimento che vedrà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza da parte del creditore chiedendo, ancora una volta, al debitore di dimostrare il contrario.

Alla luce di questa, nonché di altre decisioni anche più recenti assunte in argomento (Cass. Civ. Sez. Un. n. 577/2008), pareva quindi corretto e condivisibile il criterio di riparto degli oneri probatori adottato dal judice a quo in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, con conseguente insussistenza delle violazioni di legge denunciate al riguardo dal ricorrente. In realtà le critiche da questi formulate, attraverso la surrettizia evocazione di vizi di violazione di legge e di deficienze argomentative, in realtà inesistenti, miravano esclusivamente e sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

Da ultimo, aggiungeva che la pretesa contrarietà al criterio della buona fede del rifiuto di adempimento opposto dal cliente integrava una questione nuova, perché in alcun modo trattata nella sentenza impugnata. Ricordava allora che, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, i motivi del ricorso per Cassazione dovevano investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di Appello.

Il ricorso doveva essere quindi integralmente rigettato con compensazione integrale delle spese, atteso l’esito complessivo del giudizio.

Meglio prevenire che curare

In un’ottica “difensiva” della professione, una tal sentenza non può che indurre a consigliare di non affrontare più “sfaceli” dentari, di non raccogliere più sfide professionali da raccontare poi ai colleghi con aria trionfante: l’obbligazione è di risultato, se il risultato non è conseguito l’inadempimento è già provato e dimostrare il contrario sarà veramente cosa troppo ardua. Da oggi, seguendo i “consigli” della Suprema Corte, non rischierà solo chi farà prevenzione o chi accetterà pazienti “comodi” (sempre che esistano…) perché altro chiaro messaggio che si può evincere dalla sentenza sopra riportata è che una carie mal curata oggi può diventare una facile fonte di guadagno (e non per il dentista!) domani.

Un bel sorriso - Ultima modifica: 2012-02-24T09:23:15+00:00 da Redazione

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