Rapporto di… sfiducia

Un ulteriore freno è stato di recente imposto dalla Cassazione a superficialità e faciloneria, perfide tentatrici che trasformano impeccabili e competenti professionisti con bisturi e trapani in mano in… carne da macello giudiziario

Eccoci nuovamente a trattare un caso legato al consenso informato…

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Risale a pochi mesi fa (Cass. Civ. – Sez. III Sent. n. 14110 del 27 giugno 2011) l’ultima decisione presa sul punto dalla Suprema Corte che, interessata da una coppia di genitori che lamentavano – tra le altre cose – anche la mancanza di un consenso informato che potesse giustificare l’intervento effettuato sulla propria figlia, sentenziava essere la doverosa preventiva informazione una esclusiva del medico, “non surrogabile” quindi da conoscenze ottenute seguendo altre vie, e ciò in forza del fatto che il suo rilascio apparteneva a quel particolare rapporto instaurato tra il paziente e il medico da questi scelto per l’intervento.

Concludeva, coerentemente, come l’obbligo di “informare” non potesse ritenersi assolto da altri medici, magari interpellati prima di scegliere il fidato professionista.

Il caso

A.M. e S.M., in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore A.T., proponevano avanti la Corte di Cassazione ricorso contro una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, a conferma della decisione assunta in primo grado, che rigettava la domanda di risarcimento del danno subito dalla bambina a seguito di un intervento chirurgico posto in essere anche senza consenso informato.

I ricorrenti lamentavano l’assoluta mancanza di esaurienti informazioni sull’intervento da eseguire, lacuna peraltro già fatta inutilmente notare in sede di Appello con l’offerta in visione di copia della cartella clinica priva di timbro e di sottoscrizione sul modulo relativo proprio al rilascio del consenso informato.

Inoltre, censuravano la sentenza impugnata quanto all’affermazione dei Giudici di secondo grado secondo cui l’ottenimento del consenso informato potesse comunque evincersi da altro timbro apposto in cartella, ritenuto non generico bensì riferibile anche ai rischi gravi connessi all’operazione chirurgica.

Obiettavano – i genitori – anche circa la motivazione addotta dai convenuti a giustificazione del loro comportamento, essendosi questi dichiarati a conoscenza che gli interessati avessero comunque acquisito in precedenza “esaurienti informazioni” circa la natura dell’intervento.

La decisione

I motivi di gravame erano ritenuti fondati.

Veniva innanzitutto ribadito che l’informazione da parte del medico (o della struttura) circa le possibili conseguenze dell’intervento non era surrogabile da una conoscenza riguardo ai rischi dell’intervento acquisita aliunde (dove questo aliunde oggi non può non essere riferito anche a internet e alle sue stimolanti e accessibili ricerche) sia perché solo il medico incaricato di eseguire l’intervento era obbligato a fornire informazioni dettagliate, sia soprattutto perché il rilascio dell’informazione atteneva allo specifico rapporto che si instaurava tra il paziente e il medico (o la struttura) prescelto (o prescelta) per eseguire l’intervento.

Era, quindi, escluso che l’obbligo di informare il paziente dei possibili rischi dell’intervento potesse essere assolto da altri medici da cui il paziente aveva scelto di non farsi operare.

Di poi e quanto al timbro ritenuto dalla sentenza impugnata “poco leggibile”, ma tuttavia contenente “l’indicazione dei rischi gravi, connessi all’operazione chirurgica”, tale dichiarazione, non essendo accompagnata dalla specifica indicazione dei rischi enunciati, veniva ritenuta insufficientemente motivata, sia per l’affermazione circa la scarsa leggibilità del timbro, sia in considerazione del carattere generico del timbro di consenso informato, richiamando l’obbligo in capo al sanitario di fornire al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie da praticare o l’intervento chirurgico da eseguire, con le relative modalità (Cass. 2 luglio 2010, n. 15698).

Giurisprudenza ondivaga

Forse perché c’è in gioco la salute degli italiani, forse perché c’è un sottile piacere nel rendere sempre tutto più complicato, tant’è che un attimo prima di mandare in stampa l’articolo leggo su un prestigioso quotidiano come la Cassazione, seppur in altro contesto (si affrontava il comportamento truffaldino di un primario che effettuava “digressioni” sugli interventi stabiliti solo per ottenere maggiorazioni retributive concordate per il raggiungimento di obiettivi da sala operatoria), abbia invece deciso che, in assenza di pericolo di vita e senza una evidente necessità, se nel corso di un’operazione chirurgica il professionista incappi inaspettatamente in qualcosa di “diverso”, orbene questi non possa proseguire ampliando i margini del proprio intervento ma debba “chiudere”, svegliare il paziente, raccontare cosa ha trovato e come intende agire, ottenere il consenso informato, rianestetizzare il paziente per ancora aprirlo e finalmente operare (Cass. 33136/11 depositata il 6 settembre 2011). Ciò contrariamente a quanto sostenuto in precedenza circa l’assoluta irrilevanza penale – ovviamente solo ove vi sia stato esito fausto – di un’eventuale “deviazione” dall’intervento programmato, senza acquisizione di consenso informato e durante altro intervento.

Forse si è temuto di aver troppo allentato le briglie, fatto è che adesso il paziente così ben attentamente tutelato dalla Suprema Corte si ritrova a subire due operazioni chirurgiche (quindi due ricoveri , due anestesie, due ferite…).

A quei medici/odontoiatri che, nel rispetto di un Codice Deontologico che veramente pone quale fulcro il paziente, saranno tentati di contravvenire a quest’ultimo atto di giurisprudenza ondivaga è giusto ricordare, lasciando poi comunque a loro le conclusioni, che l’interesse che da una decina d’anni la magistratura rivolge alla categoria medica/odontoiatrica non è spontaneo bensì sollecitato proprio da quei pazienti che il Codice preserva. Pare quasi che non vi sia più alcuna alternativa se non quella di offrire comunque il petto al paziente, sia a quello curato e insoddisfatto sia a quello curato soddisfatto ma non precedentemente preavvertito.

La giara si è rotta, e difficilmente si potrà aggiustare.

A causa di quei pochi “baroni”, di quei pochi “Tersilli” così ben individuati dalla cinematografia degli anni Settanta, il paziente non si affida più, non crede più ma chiede, approfondisce, consulta ma soprattutto denuncia con, spesso e volentieri, alle spalle altri medici che fomentano e aizzano.

Se questo è lo scenario, la Cassazione ben poco si potrà discostare, impedendo al professionista di ricucire un rapporto ormai tutelato solo dall’Ordine, ultimo vero baluardo della Deontologia.

Rapporto di… sfiducia - Ultima modifica: 2011-12-26T17:16:24+00:00 da saramagni

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