Il 22 marzo ANDI è andata in Audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato per affrontare il tema della responsabilità professionale, in merito al Disegno di legge n. 2224 recante “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”.
Il Vicepresidente Vicaro ANDI Mauro Rocchetti ha posto l’attenzioni sull’aumento di contenziosi in campo odontoiatrico, anche se i risarcimenti accolti sono solitamente di molto inferiori rispetto a quelli richiesti dai pazienti. Nel documento presentato, si illustra inoltre come oggi l’odontoiatra si debba difendere secondo il modello previsto dall’art. 2043 del codice civile. “Ma con una prescrizione decennale, anziché quinquennale della responsabilità, come invece prevista dalla norma per i professionisti che operano nelle strutture pubbliche”, ha specificato Rocchetti.
Questa disparità di trattamento rende opportuno “apportare una modifica al testo dell’art. art. 7 del Disegno di Legge in esame riguardante:Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria”.
“Ogni sanitario dovrebbe essere sottoposto allo stesso regime di responsabilità civile”, ha ricordato Rocchetti.
Nell’ottica, poi, della ratio che ispira la futura legge e del concetto di “sicurezza sociale” ANDI ha proposto che l’accertamento tecnico preventivo debba precedere anche l’eventuale azione penale.
Infatti, “per stabilire la tipologia di responsabilità è necessario prima accertare il tipo di colpa (grave o lieve) in capo al sanitario eventualmente responsabile. Si eviterebbe, in tal modo, la doppia via dello strumento processuale: in sede penale e civile”.
ANDI durante l’Audizione ha fatto presente come l’esame del diritto comparato del regime di responsabilità odontoiatrica, evidenzi come i modelli più virtuosi per arginare il contenzioso giudiziario siano quelli in cui, preventivamente, all’azione giudiziaria sia obbligatorio esperire l’azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazione.
“Auspichiamo – ha proseguito Rocchetti – che l’art. 12, comma 1, preveda che “l’impresa di assicurazione debba avviare un procedimento pregiudiziale transattivo, idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Entro quattro mesi l’impresa di assicurazione sarà poi tenuta ad inoltrare al danneggiato un’offerta, la cui accettazione varrebbe come transazione del sinistro. In caso di rifiuto il danneggiato potrà avviare la procedura dell’art. 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione), nella quale se l’offerta risulti manifestamente insufficiente, il giudice può condannare l’impresa di assicurazione al pagamento di una penale ulteriore rispetto al risarcimento”.
“L’auspicio – ha concluso – è di ridurre le liti dinanzi all’autorità giudiziaria e sveltire, nell’ottica della sussidiarietà e della sicurezza sociale, il ristoro del danno”.