Odontoiatra e collaboratori, quando si è coperti?

Analizziamo in dettaglio la copertura assicurativa dell’odontoiatra e l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri, nonchè i profili assicurativi relativi ad altre figure professionali, non iscritte al suddetto albo, presenti nello studio odontoiatrico

L’assicurazione di r.c. professionale viene prestata per la professione dichiarata e per la relativa qualifica assunta dall’assicurato?

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Sì. Conseguentemente, laddove la legge richieda l’iscrizione all’albo specifico di categoria, la qualifica richiamata in polizza si acquista solo con l’iscrizione a detto albo e si perde temporaneamente in caso di sospensione e permanentemente in caso di cancellazione.

Quali sono i rapporti tra l’efficacia dell’assicurazione e le vicende modificative e/o estintive della qualifica professionale (a titolo esemplificativo, sospensione o cancellazione dall’albo professionale)?

L’efficacia dell’assicurazione segue la sorte della sussistenza della qualifica professionale dichiarata in polizza. Da tale situazione consegue che, indipendentemente da altre possibili cause di decadenza della garanzia assicurativa, la medesima non opera in mancanza di iscrizione all’albo, viene sospesa o cessa in concomitanza con gli analoghi provvedimenti di sospensione o cancellazione emanati dai consigli dell’ordine cui il professionista appartiene.

L’iscrizione a un albo professionale, legislativamente riconosciuto e regolamentato, rappresenta una garanzia, nei rapporti assicurativi dal punto di vista dell’odontoiatra quale assicurato?

Sicuramente. Poiché l’iscrizione all’albo professionale configura un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista medesimo, con i diritti e i doveri a esso inerenti, con specifiche delimitazioni degli ambiti di competenza e delle conseguenti responsabilità, si producono importanti effetti, sotto il profilo assicurativo, dipendenti da tale specifica regolamentazione. Invero, gli ambiti di liceità dell’intervento dell’odontoiatra, nonché le responsabilità correlate a detto intervento, sono ben chiari. Pertanto, tale situazione consente all’odontoiatra, nella sua qualità di assicurato, di avere una preventiva individuazione dell’oggetto della garanzia e gli conferisce la certezza che tale garanzia opererà in tutti i casi concreti che possano vedere coinvolta la sua responsabilità di professionista. È invero evidente come, nelle clausole generali di un contratto di responsabilità civile generale non è possibile elencare esaustivamente (ma solo a titolo esemplificativo) tutte le ipotesi di responsabilità professionale, ovvero tutti i casi in cui l’odontoiatra incorra in responsabilità e sia coperto dall’assicurazione.

Conseguentemente, nelle condizioni generali di contratto e più precisamente nelle clausole dedicate all’oggetto della garanzia, si specifica, generalmente, che “l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato nell’esercizio dell’attività professionale, in quanto iscritto al relativo albo”. In tal modo, tutto ciò che l’odontoiatra, in quanto iscritto all’albo, è legittimato a fare, è coperto dalla polizza di responsabilità civile che viene in tal modo, attraverso il rimando all’albo professionale di appartenenza, a ricomprendere la copertura di tutte le conseguenze di danni provocati a terzi nell’esercizio di tutte le attività di cui la legge consente l’espletamento alla specifica categoria professionale.

Dal punto di vista dell’assicuratore, quali sono le conseguenze derivanti dall’esatta individuazione delle competenze e delle responsabilità che derivano all’odontoiatra dalla sua iscrizione a uno specifico albo?

Tale individuazione permette all’assicuratore di poter effettuare una esatta delimitazione del rischio assicurato, di effettuare una corretta valutazione del premio in ragione della copertura concessa, di offrire all’assicurato le specifiche garanzie che gli occorrono, di potere affrontare consapevolmente i rischi relativi ai contenziosi in materia di responsabilità professionale, di dovere sopportare esclusivamente gli oneri derivante dall’esercizio di una attività lecita (non operando la copertura assicurativa per le attività non legittimamente svolte dal professionista), di avere la garanzia che il professionista assicurato è stato valutato idoneo a svolgere l’attività professionale nelle competenti sedi e con le forme previste dalla legge.

Ai fini della copertura assicurativa è rilevante, oltre alla qualifica effettivamente rivestita, anche l’attività dichiarata in polizza, sulla cui base è stato calcolato il relativo premio (nel caso in cui sussista divergenza o contestualità)?

Certamente. A titolo esemplificativo: se il medico dichiara in polizza di svolgere l’attività di dermatologo, la copertura viene prestata per tale attività. Laddove, poi, dovesse essere abilitato a svolgere anche l’attività di odontoiatra, è evidente come detta attività non sia ricompresa in garanzia se non oggetto di specifica estensione.

La polizza di r.c. professionale dell’odontoiatra copre anche l’attività svolta, all’interno dello studio, dall’igienista dentale?

L’igienista dentale è un operatore che possiede uno specifico e proprio profilo professionale derivante dall’acquisizione del relativo diploma di laurea abilitante. Solitamente, l’igienista dentale svolge la propria attività in regime di lavoro autonomo ma tale figura professionale può anche essere inquadrata, nell’ambito di uno studio dentistico, come lavoratore subordinato. In quest’ultimo caso, l’odontoiatra risponderà in sede civile per gli illeciti colposi e/o dolosi dei propri dipendenti, anche per culpa in eligendo e in vigilando. Al riguardo, le polizze di responsabilità civile dell’odontoiatra, tipicamente nella sezione oggetto e delimitazione dell’assicurato, precisano come la garanzia si estende ai danni derivanti dal fatto del personale o comunque stabiliscono come l’assicurazione valga anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. In ogni caso, al fine di evitare l’insorgenza di problemi con l’assicuratore, è opportuno che l’assicurando dichiari sin da subito la composizione del proprio personale dipendente, specificando di avere alle sue dipendenze uno o più igienisti dentali e, occorrendo, individuando gli stessi nominativamente.

Nel caso in cui l’igienista sia un libero professionista il rapporto con il titolare dello studio odontoiatrico sarà diverso. Pur essendo inquadrato quale lavoratore autonomo, l’igienista il più delle volte opererà inserendosi nell’organizzazione stabilita dal titolare dello studio dentistico, ma non per questo, proprio in relazione all’autonomia derivantegli dal titolo abilitante conseguito, dovrà accettare acriticamente quanto imposto dal professionista al quale, di fatto, presta una consulenza. In tale direzione si pongono le disposizioni del codice deontologico dell’AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani). All’autonomia professionale corrisponde, per l’igienista, una pari autonoma responsabilità: egli potrebbe, infatti, essere chiamato a rispondere, solo personalmente o anche in concorso con l’odontoiatra, tanto in relazione a ipotesi di colpa specifica (per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline) quanto per colpa generica (per imprudenza, negligenza, imperizia), sia in caso di responsabilità omissiva oppure commissiva, sia in ambito civile sia in quello penale. Sotto il profilo assicurativo, l’odontoiatra dovrà richiedere l’estensione della propria polizza di r.c. professionale anche all’attività svolta dall’igienista dentale che collabora nel suo studio, specificandone il nominativo e il rapporto (autonomo o subordinato) che lo lega allo studio.

L’igienista, libero professionista, potrebbe anche avere (come il più delle volte accade) una sua personale polizza di responsabilità civile che opererà, a seconda dei casi, in concorso con quella del titolare dello studio ovvero potrebbe anche accadere che la polizza di r.c. dell’odontoiatra paghi e poi si rivalga sull’igienista. Le situazioni sono eterogenee e, al riguardo, sarebbe riduttivo fare generalizzazioni.

Laddove l’igienista dentale compia un’attività eccedente la propria competenza professionale, la copertura assicurativa dello studio odontoiatrica copre?

Al di là dei profili penali della fattispecie (che riguarderanno tanto l’igienista quanto il titolare dello studio odontoiatrico, tenuto altresì conto del fatto che la responsabilità è e rimane personale), con riferimenti ai risvolti civilistici risarcitori, in caso di danno al paziente la polizza sarà inoperativa in quanto nessuna polizza potrebbe mai coprire condotte illecite.

La polizza di r.c. dell’odontoiatra potrebbe coprire eventuali attività svolte da un odontotecnico all’interno dello studio eccedenti le sue competenze?

No. Anzi, in tale caso non solo la polizza sarebbe inoperativa ma, prima ancora, laddove per assurdo l’assicuratore avesse esteso la copertura a una tale fattispecie si porrebbe un problema di nullità della stessa polizza per contrarietà a norme imperative, con tutti i riflessi anche sulla restituzione di un premio indebitamente percepito.

Alla luce di quanto sopra, occorre prestare molta attenzione alle polizze in cui vengono conglobati, indistintamente, i profili professionali di medici dentisti/odontoiatri, medici generici, igienisti dentali, studi odontotecnici?

Assolutamente sì. Si tratta di polizze che vanno esaminate con estrema cautela e attenzione, al fine di evitare di munirsi di coperture assicurative tanto ampie quanto generiche e in concreto non operative al verificarsi del sinistro.

Odontoiatra e collaboratori, quando si è coperti? - Ultima modifica: 2010-12-01T17:51:43+00:00 da adelecaracausi

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