Manuale di primo soccorso

Nel silenzio della Suprema Corte di Cassazione, evidentemente non interessata nel periodo da problematiche odontoiatriche, qualche risposta “veloce” può forse essere utile per affrontare e tamponare al meglio spiacevoli situazioni.

È sempre necessario il consenso informato?

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Non sono, questi, purtroppo, i tempi che possano consentire una risposta edulcorata alla domanda posta. Una interpretazione rigorosa della vigente normativa (di solito quella che viene poi applicata nelle decisioni di condanna del professionista) vuole la sottoscrizione di consensi che siano il più dettagliati possibile. Da rilevare come, comunque, anche questa ottima accortezza a volte possa apparire insufficiente agli occhi dell’Organo Giudicante. Ma tant’è, melius abundare quam deficere.

Il consenso informato deve essere scritto per tutte le procedure?

Sì, trattando – la professione odontoiatrica – dati squisitamente sensibili (art. 23 comma 4 D.Lgs. 196/2003).

La Costituzione sancisce che “…nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…” (art. 32) e l’ ordinamento giuridico italiano, che con la Legge del 28 marzo 2001 n. 145 ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina stipulata a Oviedo il 4 aprile 1997, stabilisce come regola generale che: “…Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato…” (Art. 5).

L’informazione deve allora essere adeguata ed esaustiva sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi, permettendo così alla persona interessata di liberamente ritirare, in qualsiasi momento, il proprio consenso.

Da non dimenticare né, ovviamente, sottovalutare anche il risvolto deontologico del problema, ben individuato dall’art. 35 del Codice di Deontologia Medica che recita: “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 33.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”.

In caso di contenzioso come ci si deve comportare con l’assicurazione?

Mai, ripeto, mai sottovalutare raccomandate o comunque richieste risarcitorie di cui si è stati destinatari. Di prassi è previsto in polizza l’obbligo in capo all’assicurato di tempestivamente (attenzione ai tempi, solitamente tre giorni) comunicare alla Compagnia eventuali pretese ricevute in tal senso. È quindi sempre necessario notiziare dell’accaduto la propria agenzia (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax), che provvederà ad aprire una pratica in attesa di procedere eventualmente all’istruttoria del sinistro.

In caso di contenzioso con il paziente cosa devo fare?

“Unicuique suum” ovvero: lasciate che se ne preoccupi l’avvocato. L’animosità, il rancore, la delusione che un professionista può provare nei confronti di un ex paziente che lamenta danni e accampa pretese non sono invece sentimenti propri di un legale che, esperto nel settore ed estraneo ai fatti, può ben misurare parole e richieste solitamente (e a ragione) ridimensionandole.

È per tale motivo che è sconsigliabile rispondere per iscritto a contestazioni senza prima non aver sottoposto il tutto all’attenzione di un legale. Se già solo verbalmente le parole hanno un peso, scritte diventano macigni, se non lapidi. È intuibile, allora, come sia strategicamente sbagliato ignorare lo scritto e non rispondere ma la risposta, anche se a propria firma, dovrà essere comunque sempre concordata e approvata preventivamente da un legale, ancor meglio se dal legale cui eventualmente verrà affidato il prosieguo (se vi sarà) della vertenza.

È deontologicamente possibile essere soci di Società?

Nel presupposto della liceità dell’oggetto sociale, dipende dal tipo di Società cui il professionista intenda prendere parte.

Il Codice Deontologico vieta infatti al medico/odontoiatra di porre in essere fatti che possano portare disdoro o vergogna alla professione (art. 1 comma 2: “Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano”): ove questi partecipasse a una Società di persone e incappasse in un procedimento di liquidazione (in caso di Società Semplice) o ancor peggio, in qualità di Socio Amministratore o Socio Accomandatario, in un fallimento (in caso di Società in Nome Collettivo – S.n.c. o Società in Accomandita Semplice – S.a.s.) disonorerebbe l’intera categoria medica, meritando la giusta deontologica sanzione.

Quali sono le responsabilità del Direttore Sanitario?

Tante, troppe se l’odontoiatra è di indole ansiosa. Il Direttore Sanitario risponde della disapplicazione degli obblighi normativi previsti in campo di radioprotezione e/o di sicurezza, delle violazioni deontologiche che incolpevoli ignoranti esperti di marketing possano perpetrare nei messaggi pubblicitari aventi a oggetto la struttura “supervisionata”, dell’esercizio abusivo della professione che possa trovar spazio nello studio, in alcuni casi anche dei danni patiti dal paziente con un conseguente onere risarcitorio. Ma di più. Il Direttore Sanitario è visto dall’Ordine professionale come una sorta di collaboratore, con potere di tutela della salute del paziente e di vigilanza sulla correttezza della professionalità (Art. 69 del Codice di Deontologia Medica: “Direzione Sanitaria: Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera. Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine, vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi”).

Colui che intende dormire sonni tranquilli sia Direttore Sanitario di se stesso.

 

Manuale di primo soccorso - Ultima modifica: 2010-11-01T16:37:30+00:00 da adelecaracausi

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