Ma che musica, maestro!

Buone notizie per i dentisti melomani… La Corte di Giustizia della Comunità Europea si è espressa sancendo che la diffusione gratuita di fonogrammi, effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato, non dà diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

"Dove eravamo rimasti?", chiedeva il compianto Tortora riprendendo la sua “Portobello” dopo anni di forzata assenza. Già… Dove eravamo rimasti? Per i collezionisti, assidui lettori di “DM”, il consiglio è quello di sfogliare il numero di dicembre 2008, dove veniva per la prima volta affrontata l’annosa questione della diffusione della musica negli studi odontoiatrici.

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Riassunto delle puntate precedenti

Tutto cominciava avanti il Tribunale di Torino, ove la Società Consortile Fonografici per azioni-SCF (ora SCF-Consorzio Fonografici), ritenendo dover essere oggetto di compenso a favore del produttore fonografico quella musica che il dottor M.D.C. ascoltava e faceva ascoltare nel proprio studio ai pazienti, chiamava il professionista per sentir confermare la legittimità delle proprie richieste e condannare l’odontoiatra al pagamento di un quid da determinarsi per ogni diffusione dallo stesso compiuta risalente addirittura a dieci anni dalla notifica dell’atto di citazione. A supporto della propria domanda, SCF richiamava l’art. 73 L. 633/41 (Diritto d’autore) là ove riconosceva al produttore di fonogrammi, agli artisti interpreti e agli artisti esecutori un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro “dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi” in uno al successivo art. 73 bis (aggiunto dall’art. 8 del D.lgs n. 685/94) là ove l’equo compenso era previsto “… anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro”, nonché la convenzione WIPO (WPPT) o Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi del 20 dicembre 1996 e la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 sulle contrattazioni commerciali. Si costituiva allora il dentista eccependo l’inapplicabilità della normativa sul diritto d’autore, stante la natura prettamente privatistica dello studio professionale in questione che rendeva conseguentemente impossibile il verificarsi di utilizzazioni pubbliche a scopo di lucro. Il Tribunale di Torino riteneva, quindi, non dover accogliere le domande avanzate dalla Società SCF, considerando non applicabili  al caso de quo gli articoli 73 e 73 bis Legge Autore dalla stessa richiamati, e ciò perché la riproduzione musicale in uno studio dentistico non appariva essere effettuata a scopo di lucro, neppure indirettamente, atteso che la musica rimaneva unicamente una sorta di “disimpegno” e sicuramente non risultava determinante nella scelta del professionista odontoiatra né dello studio professionale. Continuava asserendo che lo studio dell’odontoiatra convenuto era uno spazio privato i cui pazienti presenti in sala non andavano certamente a formare un pubblico indifferenziato, rimanendo singolarmente individuati e autorizzati ad accedere ai locali previo appuntamento o comunque, in casi particolari quali le visite urgenti, sempre su consenso del medico. Concludeva dando una definizione del termine “pubblico” che ben poteva confacersi a bar, supermercati, ristoranti, A.S.L., feste di beneficenza perché luoghi o eventi accessibili e aperti a tutti e non circoscritti a determinate persone, come invece lo erano gli studi privati medici. SCF impugnava, allora, la sentenza emessa avanti la Corte d’Appello di Torino insistendo per ottenere non solo, a suo dire, una corretta applicazione della normativa nazionale afferente la protezione del diritto d’autore ma anche per rimarcare l’uniformità sul punto, a proprio favore, della normativa internazionale e comunitaria che vedeva quale “comunicazione al pubblico” la mera trasmissione, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Forti di evidenti appoggi normativi e di decisioni giurisprudenziali favorevoli, SCF nel frattempo si cimentava su più fronti nazionali, citando alcuni professionisti avanti le competenti Autorità per conseguire la pretesa tutela dei diritti asseriti quali violati e ottenendo, a volte, anche soddisfazione da Sezioni specializzate quali quella del Tribunale di Milano, cui molti giudici dislocati sull’intero territorio nazionale guardavano proprio per la professionalità e competenza dei magistrati ivi impegnati. La Corte d’Appello di Torino però, non pienamente convinta delle teorie avanzate da SCF, riteneva doveroso sospendere il giudizio e richiedere alla Corte di Giustizia della Comunità Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale chiarendo se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisse “comunicazione al pubblico”, ovvero “messa a disposizione del pubblico” ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/29/CE. Questo nel febbraio 2010. Non volendo prescindere da un’approfondita analisi legale, la Corte di Giustizia CE pretendeva un parere dall’Avvocatura Generale cui chiedeva “Se un medico odontoiatra, che rende udibile un programma radiofonico nella sua sala d’aspetto, comunichi al pubblico o metta a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 i fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica e se pertanto sia tenuto a versare un’equa remunerazione”. Le conclusioni cui giungeva l’Avvocatura non potevano che gelare il sangue del paladino odontoiatra torinese: “L’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, nonché della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) deve essere interpretato nel senso che un medico odontoiatra, il quale installa nella sua sala d’aspetto un apparecchio radio mediante il quale rende udibile per i suoi pazienti una trasmissione radiofonica, è tenuto a versare un’equa remunerazione per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica…” e, considerato che ben poche volte la Corte si era discostata dai pareri richiesti e ottenuti dall’Avvocatura Generale, la sentenza poteva ormai dirsi scritta. Invece…

La decisione

Ai primi di marzo del 2012 ecco la pronuncia della Corte di Giustizia CE. Dal corpo alquanto sostanzioso della sentenza, si può desumere come, in realtà, questa giudichi il giro d’affari di un dentista, per quanto florido, un’inezia rispetto alla reale interpretazione che bisogna attribuire alla parola “pubblico” che la Corte vuole “numero considerevole e indeterminato” di destinatari contro gli esigui, disinteressati pazienti che possono frequentare gli studi odontoiatrici. E conclude: “La nozione di ‘comunicazione al pubblico’ ai sensi dell’art. 8 paragrafo 2 della direttiva 92/100 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici”.

L’ultima parola

A chi in questi due anni chiedeva se fosse possibile o meno deliziare attesa e orecchie dei pazienti rispondevo di attendere in religioso silenzio la pronuncia della Corte di Giustizia CE, anticipando però il negativo parere dell’Avvocatura Generale e prospettando un pedissequo conseguente adeguamento. Considerato, poi, anche il consolidamento del medesimo pensiero nelle aule di uno dei Tribunale più importanti e competenti d’Italia, non poteva - questo - che essere il suggerimento più coscienzioso e professionale da dare in un momento di così assoluta incertezza. E invece, contrariamente a qualsiasi pronostico, la Corte riaccendeva le speranze e le radio dei dentisti. A fronte di una futura, ovvia e conseguente sentenza favorevole della Corte d’Appello di Torino, SCF non mancherà di adire il terzo grado di giudizio per tentare di capovolgere, con un colpo di coda, un percorso che pare ormai segnato.

Ma che musica, maestro! - Ultima modifica: 2013-02-27T17:02:51+01:00 da Redazione
Ma che musica, maestro! - Ultima modifica: 2013-02-27T17:02:51+01:00 da Redazione