Lo sbaglio

Fattispecie attinente alla chirurgia generale, questa, all’apparenza lontana dall’odontoiatria ma vicina – invece – per la problematica sollevata: lesione del diritto all’autodeterminazione conseguente a una diagnosi errata. È il tumore del cavo orale non riconosciuto, è la malattia parodontale non identificata …

Il caso

Un pugile dilettante, giunto in Pronto Soccorso in preda a forti dolori addominali, viene trattato come sospetto pneumoperitoneo conseguente a perforazione gastrointestinale e sottoposto a laparotomia esplorativa risultata, poi, negativa.

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A causa dell’intervento sviluppa laparocele in sede di cicatrice chirurgica con aggravamento di un pregresso e già diagnosticato disturbo di adattamento sociale e relazionale. Nonostante la riduzione chirurgica dei laparoceli, chiama in giudizio l’Azienda Ospedaliera per ottenere l’ulteriore risarcimento del danno (già parzialmente liquidato). Il Tribunale respinge le pretese attoree e questi appella la sentenza per ottenerne l’accoglimento, perlomeno in secondo grado.

La decisione

Quattro i motivi di impugnazione della sentenza che ha visto l’appellante soccombente, ma solo uno, per noi, degno di rilievo, disquisendo - invece gli altri - su questioni attinenti al caso concreto (per noi poco importante).

Il paziente sostiene, infatti, essere stato leso il suo diritto all’autodeterminazione per essere stato destinatario di una diagnosi errata che ha comportato il peggioramento delle proprie condizioni di vita. Il diritto all’autodeterminazione, per comportare l’insorgere di un diritto risarcitorio, deve aver causato danni diversi dal danno alla salute.

Così la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano: “… l’appellante si duole perché il decidente ha disconosciuto che nel caso di specie vi sia stata violazione del consenso informato del paziente con la conseguente necessità di riparare l’arrecata lesione del suo diritto all’autodeterminazione.

In particolare, la censura s’incentra sul rilievo che la violazione del diritto fondamentale della persona ad aderire consapevolmente al trattamento sanitario proposto dal medico nel caso di specie non può essere esclusa, come ha invece ritenuto il primo giudice, per il solo fatto che egli ha assentito per iscritto all’atto medico.

La fondatezza della censura deriva da Cassazione n. 4030/2013: “L’errata diagnosi di una patologia elide il consenso prestato dal paziente all’intervento chirurgico reputato necessario dal medico in conseguenza della patologia riscontrata e a seguito del quale sia derivato il peggioramento delle condizioni di salute del paziente”.
Nondimeno nel caso di specie la mera violazione del consenso informato è immeritevole di riparazione per le seguenti considerazioni.

Secondo Cassazione n. 28985/2019: “In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Pertanto, nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute, ma che abbia impedito l’accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all’autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria”.

Ne deriva, dunque, che la lesione del diritto all’autodeterminazione non configura un danno risarcibile in re ipsa, derivante cioè esclusivamente dall’omessa informazione del paziente. A parte la menomazione della salute - nel caso di specie peraltro riparata - egli può fornire la prova di tutti i pregiudizi sofferti avvalendosi di ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.

Nondimeno prima deve indicare quali siano state in concreto le menomazioni diverse dal danno alla salute derivate dalla violazione del suo diritto fondamentale all’autodeterminazione e sempre che si tratti di pregiudizi che “superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi e fastidi” (in questi termini si è espressa Cassazione n. 20885/2018).

Nel caso di specie, a prescindere come detto dal danno alla salute, l’appellante non ha mai allegato quali siano stati i concreti pregiudizi, connotati dalle descritte particolarità, che sono conseguiti alla violazione del suo diritto alla corretta informazione. La doglianza va, perciò, disattesa…”.

La lesione dell’autodeterminazione laddove si tratti di omissione o diagnosi inadeguata che abbia comportato l’impossibilità di eseguire ulteriori accertamenti, quindi, sarà risarcibile solo qualora comporti danni non patrimoniali quali sofferenze soggettive o limitazione della libertà di disporre di se stessi.

Repetita juvant

Già molte parole sono state spese in argomento e, presumibilmente, molte ancora se ne spenderanno. Ma, come ben ricordavano i Latini, le ripetizioni aiutano. Aiutano a ricordare che, se proprio lesione al diritto all’autodeterminazione è perpetrata, l’ordinamento giuridico prevede anche casi in cui non obbligatoriamente si debba far fronte a un obbligo risarcitorio.

E in un momento in cui portare in causa un professionista comporta spesso un sicuro ritorno economico (anche solo stragiudiziale e volontario, concesso magari per non incorrere in seccature giudiziarie) ricordarsene non è da poco.

Lo sbaglio - Ultima modifica: 2020-06-26T10:06:53+00:00 da monicarecagni
Lo sbaglio - Ultima modifica: 2020-06-26T10:06:53+00:00 da monicarecagni

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