Le polizze assicurative garantiscono sempre in modo adeguato?

L’entità del premio determina la validità del prodotto polizza? Conviene stipulare polizze singole o facenti parte di una convenzione? Può essere nuovamente assicurato colui che ha ricevuto la disdetta per sinistro? A queste e altre domande risponde il nostro esperto

 

Iniziamo con una regola aurea: solo una precisa conoscenza dei rischi in cui può incorrere nello svolgimento della sua attività, e delle tematiche assicurative a essi collegate, consente all’odontoiatra di valutare l’adeguatezza di una polizza a copertura dei rischi professionali. Passiamo subito a qualche esempio pratico.

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Il titolare di studio che si avvale di collaboratori esterni per l’implantologia è necessario che abbia compreso anche tale garanzia nella propria polizza?

SÌ: se la parcella verrà emessa dallo studio. Infatti, pur non avendo materialmente eseguito la prestazione, ha comunque provveduto alla controprestazione – emissione della parcella – e quindi è responsabile nei confronti del paziente. La sua polizza risponderà solo se tale garanzia è stata specificamente indicata in polizza e sia stato pagato il relativo premio.

NO: se la parcella verrà direttamente emessa dal collaboratore al paziente.

N.B.  Qualora il titolare di studio si avvalga di collaboratori interni o esterni privi dei requisiti di legge, la garanzia assicurativa non sarà mai operativa a prescindere dal soggetto che ha provveduto a emettere la parcella.

L’entità del premio determina la validità del prodotto polizza?

Il costo di una polizza di R.C. professionale non dovrebbe essere mai troppo alto, ma nemmeno troppo basso. Il premio alto è solitamente applicato dalle compagnie non interessate a incentivare la vendita di tali polizze e quindi non specificamente strutturate per gestirne i sinistri. Quello troppo basso è allettante solo dal punto di vista economico, non potrà essere certamente rapportato a una polizza ricca di contenuti.

Qual è allora il premio giusto?

Dipende da vari fattori. In primis, da quali garanzie di base sono contenute nella polizza e quali si intendono aggiungere per ampliare la copertura, dal massimale e, soprattutto, se il contratto è oggetto o meno di una convenzione.

Conviene stipulare polizze singole o facenti parte di una convenzione?

Il fatto di assicurarsi attraverso polizze convenzionate dalle organizzazioni sindacali o di categoria, oltre a semplificare l’approccio che l’odontoiatra ha nei confronti della scelta del prodotto, tutela il professionista rendendolo parte forte all’interno di una convenzione definita, sia sotto l’aspetto contrattuale sia tariffario, con una compagnia che, avendo sottoscritto la convenzione, evidentemente ben accetta tale rischio, ed è quindi strutturata sia a livello gestionale sia di trattazione sinistri. Le garanzie ottenute sono solitamente molto valide in quanto oggetto di trattativa tra l’ente che rappresenta un considerevole numero di probabili assicurati e la compagnia che, interessata alla massa premi, consente di prestare determinate garanzie a condizioni tariffarie di particolare favore. Tutto questo non sarebbe possibile se la trattazione fosse singolarmente svolta tra il soggetto interessato alla stipula e l’intermediario assicurativo rappresentante la compagnia.

Quali conseguenze per l’odontoiatra che, non ritenendo più competitiva la polizza R. C. Professionale propostagli dall’associazione e/o sindacato cui è iscritto, decidesse di assicurarsi con altra compagnia?

Nessuna. Il pagamento della quota associativa gli garantisce la prestazione dei servizi a prescindere dall’assicurazione professionale, la cui attivazione e/o rinnovo comportano comunque una specifica adesione e una corresponsione di denaro aggiuntiva.

Ma la privacy sarebbe tutelata in caso di stipula di polizze in convenzione?

In caso di sinistro, si solamente se l’assicurato potrà denunciare il fatto direttamente alla compagnia e/o a un proprio intermediario senza transitare attraverso le organizzazioni sindacali o di categoria, che non dovranno entrare nella gestione del sinistro stesso, se non per dirimere eventuali controversie nell’interesse della collettività. In caso di stipula e/o rinnovo del contratto, si se questo avviene direttamente con l’intermediario assicurativo preposto alla gestione della convenzione, senza che l’adesione debba obbligatoriamente essere subordinata al versamento/rinnovo della quota associativa e la validità della copertura debba essere vincolata al corretto pagamento della quota stessa.

Perché anche nelle polizze di convenzione continua a sussistere la disdettabilità per sinistro da parte delle compagnie?

Per salvaguardare gli interessi della collettività. Solitamente la compagnia che ha deciso di investire nella convenzione, difficilmente disdice la polizza alla prima denuncia di sinistro, ma essendo la tutela della collettività la base di tale convenzione, è ovvio che le mele marce verranno eliminate consentendo ai meritevoli, oppure a coloro che sono inciampati in un semplice incidente di percorso, di mantenere ferma la loro assicurazione.

Può essere nuovamente assicurato colui che ha ricevuto la disdetta per sinistro?

SI:  se le informazioni e/o documentazione del sinistro che verranno fornite alla nuova compagnia, interessata all’assunzione di polizze R. C. Professionali, dimostreranno la serietà professionale dell’assicurando. Ovviamente nella nuova polizza sarà prevista l’esclusione di ogni responsabilità derivante dal sinistro causa della disdetta del contratto precedente.

 

Attenzione!
Il titolare dello studio che si avvale di collaboratori esterni per l’implantologia deve comprendere tale garanzia nella sua polizza se la parcella viene emessa dallo studio. 

 

Può essere disdettata dall’assicurato una polizza sulla quale risulta ancora aperto un sinistro? La compagnia può rifiutare l’indennizzo se al momento della liquidazione constatasse che la polizza non è più in essere?

È un diritto dell’assicurato disdettare la polizza anche in presenza di una denuncia di sinistro. La compagnia non potrà mai esimersi dal liquidarlo, ovviamente se e in quanto dovuto, qualora all’atto del pagamento la polizza risultasse non più in vigore. Quello che conta è la regolarità amministrativa, l’avvenuto pagamento del premio, nel momento in cui è stata effettuata la denuncia di richiesta danni.

In presenza di polizze pluriennali (professionali e non) e in riferimento alle recenti normative come può comportarsi l’assicurato in merito ai tempi di disdetta delle polizze assicurative?

Il Decreto Bersani, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007, modifica l’Art. 1899 del codice civile ponendo fine all’annoso problema del vincolo pluriennale delle polizze assicurative. Ferma restando la libera scelta delle compagnie di continuare a emettere polizze pluriennali – con vantaggio per l’assicurato di avere la certezza che per l’intera durata non potranno essere modificate sia le condizioni contrattuali sia tariffarie – l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni (giorni che potrebbero essere anche ridotti a 30 o 15, se pattuito tra le parti, ma mai superiori a 60).

Attenzione: per i contratti stipulati antecedentemente al 1° aprile 2007, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata solo a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni. Vale a dire che potrà essere disdettato dal 4° anno di scadenza. 

Conclusioni

Questo è solo l’inizio di un percorso finalizzato a illustrare l’attualità assicurativa in dipendenza delle recenti normative e in previsione dell’imminente obbligatorietà della copertura rischi professionali. In futuro verranno affrontati anche temi tecnici inerenti alle garanzie più importanti di polizza quali: retroattività, postuma, tutela giudiziaria, r.c. studio, collaboratori ecc.

Le polizze assicurative garantiscono sempre in modo adeguato? - Ultima modifica: 2008-03-01T10:49:36+00:00 da Enrico Colnaghi

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