La musica negli studi professionali

Da oltre un anno – e a tambur battente – viene intimata agli odontoiatri titolari di studi professionali la corresponsione di denaro a fronte dell’utilizzazione di musiche, là dove «offerte» ai pazienti per allietarne l’attesa (o forse distoglierne l’attenzione da ben più gravi afflizioni!). Dal mare magnum delle pronunce giurisprudenziali rese a favore di tale pratica emerge – voce fuori dal coro – il Tribunale di Torino, che esonera il dentista dalla nuova odiosa gabella e autorizza la Suprema Corte a eventualmente modificare il proprio ormai purtroppo consueto intendere.

 

La Società Consortile Fonografici per azioni – SCF (ora SCF – Consorzio Fonografici), ritenendo dover essere oggetto di compenso a favore del produttore fonografico quella musica che il Dr. M.D.C. ascoltava e faceva ascoltare nel proprio studio ai propri pazienti, chiamava avanti il Tribunale di Torino il professionista per sentir confermare la legittimità delle proprie richieste, veder quindi stabiliti i criteri per la determinazione giudiziale del compenso richiesto e conseguentemente condannato l’odontoiatra al pagamento dell’importo così come computato, per ogni utilizzazione dallo stesso compiuta risalente addirittura a dieci anni dalla notifica dell’atto di citazione.
Ciò in quanto riconducibile l’utilizzazione a quel genere di comunicazione al pubblico prevista dall’art. 73 della legge sul diritto d’autore. 

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La Società, dichiarando di agire dietro espresso mandato dei singoli soci dalla stessa rappresentati, supportava le proprie domande richiamando specifica e vigente normativa, quale – per l’appunto – la legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n° 633), di poi la convenzione WIPO (WPPT) o Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi del 20 dicembre 1996 e la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 sulle contrattazioni commerciali; sosteneva come la comunicazione effettuata dai dentisti mediante diffusione di musica nei propri studi professionali non potesse non comportare il sorgere del diritto in capo al produttore fonografico a percepirne un compenso, di entità notevolmente diversa ove fosse posta in essere con scopi di lucro e non semplicemente «ricreativi».

Si costituiva allora il dentista eccependo, in uno a sterili seppur legittime e fondate questioni procedurali, l’inapplicabilità della normativa sul diritto d’autore, stante la natura prettamente privatistica dello studio dentistico in questione che rendeva conseguentemente impossibile il verificarsi di utilizzazioni pubbliche a scopo di lucro. Contestava altresì l’impossibilità di determinare il preteso compenso anche solo in via equitativa nonché l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, in quanto realisticamente riconducibile la fattispecie a un termine estintivo quinquennale piuttosto che decennale, come invece sostenuto dalla Società.

La decisione

Il Tribunale di Torino riteneva non poter né dover accogliere le domande avanzate dalla Società SCF, considerando non applicabili al caso de quo gli articoli 73 e 73 bis l.a. dalla stessa richiamati.

Recita l’art. 73 L. 633/41: «Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto a un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità sono determinate secondo le norma del regolamento.3. Nessun compenso è dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.»

L’art. 73 bis (aggiunto dall’art. 8 del D.Lgs n° 685/94) invece specifica: «Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto a un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro. 

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.»

Alla luce della normativa riportata, il Tribunale riteneva dover concordare con il dentista in merito all’inapplicabilità dell’art. 73 in quanto la riproduzione musicale in uno studio dentistico non appariva essere effettuata a scopo di lucro e neppure indirettamente, atteso che la musica rimaneva unicamente una sorta di «disimpegno» e sicuramente non appariva determinante nella scelta del professionista odontoiatra né dello studio professionale.

Risultava altresì inapplicabile anche l’art. 73 bis l.a. perché, come giustamente rilevava il Tribunale, presupposto era sempre quello della riproduzione musicale in luogo pubblico o aperto al pubblico: lo studio dell’odontoiatra convenuto era in tutta evidenza uno studio medico dentistico privato i cui pazienti presenti in sala non andavano certamente a formare un pubblico indifferenziato, rimanendo singolarmente individuati e autorizzati ad accedere ai locali previo appuntamento o comunque, in casi particolari quali le visite urgenti, sempre su consenso del medico. Il termine «pubblico» poteva ben confacersi a bar, supermercati, ristoranti, A.S.L., feste di beneficenza perché luoghi o eventi accessibili e aperti a tutti e non circoscritti a determinate persone come invece gli studi privati medici.

Con tali motivazioni respingeva le domande di SCF compensando però le spese di lite tra le parti, attesa la novità della questione affrontata e l’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.

Lo studio professionale privato

La portata innovativa della decisione sopra riferita è chiara e notevole. Il problema così egregiamente individuato dal Tribunale di Torino non consiste nella legittimità o meno del ritenere esistente un diritto al compenso in capo ai soggetti tutelati dalla legge sui diritti d’autore per il solo fatto di utilizzarne e riprodurne i fonogrammi ma nel capire se uno studio medico odontoiatrico possa essere ritenuto luogo pubblico o privato.

Atteso che nessuno potrebbe mai accedere a uno studio odontoiatrico se non dietro invito/consenso del titolare dello studio stesso, ciò proprio in quanto non è un luogo pubblico né un luogo aperto al pubblico, quanto finemente argomentato dal giudice di prime cure appare non solo intriso di buon senso ma anche condiviso dal cosiddetto «uomo della strada», che difficilmente riuscirebbe mai a definire «pubblico» uno studio medico ove dovesse recarsi per consultare a pagamento un sanitario libero professionista.

Per tale motivo, e giustamente, il Tribunale ha deciso per l’esclusione dello studio odontoiatrico dalle categorie di cui all’art. 73 L. 633/41: non trattandosi di pubblico esercizio non potrà conseguentemente parlarsi in nessun caso di pubblica utilizzazione dei fonogrammi.

Lo studio professionale odontoiatrico rimane quindi un luogo privato, ove il professionista può tranquillamente ascoltare, da solo o in compagnia di collaboratori/impiegati/pazienti, musica senza per questo dover versare alcun compenso alle categorie protette dalla legge sul diritto d’autore, alla stessa stregua di chi organizza feste nella propria abitazione che nulla dovrà pagare per la musica ancorché ascoltata da più e più invitati.

Il Tribunale di Torino offre altra e – a parere di chi scrive – corretta interpretazione delle vigenti normative in merito al diritto d’autore, regalando agli Organi Giudicanti che da qui a venire saranno interessati della questione la via di fuga da seguire per astenersi dal richiedere – seppur in via equitativa – compensi che di equo nulla potrebbero mai avere.

La musica negli studi professionali - Ultima modifica: 2008-12-18T11:26:05+00:00 da elisabettadolzan

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