Attraverso la compilazione del Quadro RE il professionista arriva alla determinazione del proprio reddito imponibile che concorre alla determinazione dell’imponibile IRPEF. Proponiamo in sintesi le informazioni di base per verificare se il commercialista ha interpretato correttamente i nostri dati contabili.

Alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, può essere utile una guida alla sua comprensione.
Il “Quadro RE” del modello redditi “PF” e “SP” è articolato in “righi”. Ogni “rigo” è individuato dalle lettere “RE” seguite da un numero progressivo; ogni “rigo” può avere più “colonne” indicate da un numero. Per i “righi” e le “colonne” non illustrati, si rimanda alle istruzioni ministeriali. In presenza di spese soggette a Iva, questa è compresa negli importi dei vari righi dichiarativi. Le spese e i costi deducibili vanno giustificati da idonea documentazione.

I componenti positivi tassabili

RE2, colonna 2. Compensi percepiti nell’anno. Quelli soggetti a ritenuta d’acconto sono “al lordo”, cioè non decurtati. Quelli soggetti a Iva sono indicati al netto di questa imposta.

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RE3, colonna 2. Eventuali corrispettivi percepiti a seguito di “cessione della clientela” o di altri elementi immateriali quali un “avviamento”. Altri importi: indennità conseguite, anche assicurative, per risarcimento danni da “mancato guadagno”; importi percepiti per le diffuse operazioni di “cessione del credito” basati su fatture emesse ai pazienti. Per questi ultimi, l’inclusione in questo “rigo” li escluderebbe dal calcolo dei compensi utili ai fini dell’Isa e dall’imponibile Enpam qualora calcolato come differenza fra il rigo RE2 colonna 2 e il rigo RE20.
RE4. Importi delle eventuali “plusvalenze” causate da cessione a titolo oneroso o comunque da estromissione dal ciclo lavorativo di beni strumentali, purché acquistati dopo il 4 luglio 2006, compresi gli immobili se acquistati dal 2007 al 2009.

RE 5. Importi dovuti alla volontà di “adeguamento” ai risultati degli ISA, al fine di migliorare il loro punteggio.

RE 6. Totale tassabile, dato dalla somma delle colonne più a destra dei righi precedenti.

I componenti negativi deducibili

RE7, colonna 2. Spese sostenute per acquisto di beni mobili strumentali di costo unitario non superiore a €. 516,46, qualora si decidesse di dedurli per intero; tali eventuali somme sono le uniche, nel rigo, collegate a effettivo esborso di denaro. Più le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali, che non corrispondono a una uscita di cassa dell’anno essendo fittiziamente determinate. In caso di utilizzo dei beni strumentali “promiscuo”, cioè per l’esercizio della professione e per l’uso personale o familiare, le corrispondenti deduzioni sono ridotte alla metà. Gli importi qui indicati includono le agevolazioni fiscali note come “superammortamento”. Più le quote di ammortamento di beni non strumentali, quali i telefoni cellulari e gli automezzi, limitatamente a un solo veicolo per professionista e inclusi quelli dati in uso ai dipendenti, con le relative riduzioni previste dalla legge.

RE7, colonna 1. La parte dell’importo presente in RE7 colonna 2 dovuto all’agevolazione “superammortamento”.

RE8, colonna 2. Leasing finanziari non immobiliari. Gli importi indicati non corrispondono agli effettivi esborsi, in quanto deducibili “per competenza” e non “per cassa”. Per capirsi, avendo pagato un maxicanone, qui non ci sarebbe. Gli importi includono le agevolazioni note come “superammortamento”. Qui anche gli importi di competenza dei leasing per i telefoni cellulari e gli automezzi, con gli stessi limiti dell’ammortamento. La deducibilità è ridotta alla metà per beni ad uso “promiscuo”.

RE8, colonna 1. La parte dell’importo presente in RE8 colonna 2 dovuto all’agevolazione “superammortamento”.

RE9. Noleggi di beni mobili strumentali, esclusi immobili. Qui gli importi corrispondono alle effettive uscite di cassa, un eventuale maxicanone sarebbe dunque interamente deducibile. Telefoni e automezzi con gli stessi limiti dell’ammortamento e dei leasing.

RE 10. Immobile strumentale. Per affitti e spese condominiali gli importi presenti sono quelli effettivamente pagati. In caso di utilizzo “promiscuo”, gli importi sono ridotti della metà. Se l’immobile è di proprietà: in caso di uso promiscuo si deduce la metà della rendita catastale; se c’è stato un acquisto o costruzione solo per la professione, la deduzione di quote di ammortamento è consentita se è avvenuto entro intervalli temporali normativamente fissati. Nel caso di acquisto con leasing, la deduzione è ugualmente consentita o negata in base alle date di stipula del contratto e alla sua durata. Nel caso la deduzione sia ammessa, e acquisto o costruzione, o leasing, siano posteriori al 2006, il valore deducibile è ridotto del 20%. Infine, per le spese di manutenzione saranno inclusi nel rigo gli importi pagati nell’anno nei limiti di un plafond dato dal 5% del valore di tutti i beni di proprietà conteggiato a inizio dell’anno in dichiarazione; qualora si fossero sostenute spese superiori al plafond, l’eccedenza entrerà in questo rigo, in quote uguali, nelle cinque successive dichiarazioni.

RE11. Dipendenti e COCOCO. Le spese per il lavoro dipendente e assimilato comprendono quanto è stato pagato nell’anno per retribuzioni, contributi e per rimborsi di spese di trasferta nei limiti di legge, e la quota annuale del TFR, accantonata ma non pagata, o i premi assicurativi pagati in sostituzione della suddetta quota. Sono deducibili gli eventuali compensi in natura o “fringe benefit”.

RE12. Compensi a terzi. Nel rigo devono essere presenti solo gli importi pagati: agli odontotecnici; ai colleghi e agli igienisti dentali che collaborano con il professionista; a società di servizi, quali i poliambulatori, per utilizzo dei loro servizi.

RE 13. Interessi passivi, deducibili solo se contrattualizzati in finanziamenti o dilazioni di pagamento per l’acquisto di beni strumentali e di consumo, incluso l’immobile professionale. Non sono deducibili gli interessi passivi su conti correnti.RE14. Consumi, le spese sostenute nell’anno per le utenze di: energia elettrica; l’80% di quelle telefoniche.

RE15, colonna 1. Pubblici esercizi. Importi pagati, ridotti al 75%, per prestazioni alberghiere, ristorazione e bar strettamente personali del professionista titolare. Tale importo non può essere superiore al 2% della differenza fra gli importi del rigo RE6 e RE4. Non sono deducibili le spese per generi alimentari acquistati da dettaglianti.

RE15, colonna 2. Importi pagati per prestazioni alberghiere, ristorazione e bar sostenute a favore di singoli clienti, purché esplicitamente addebitati nelle fatture a loro emesse.

RE15, colonna 3. Somma degli importi delle colonne 1 e 2 di questo rigo.

RE16, colonna 1. Spese di rappresentanza. Le uscite per prestazioni alberghiere, ristorazione, bar o catering, se finalizzate a migliorare l’immagine del professionista, offerte gratuitamente a terzi, diversi dai dipendenti, deducibili tracciando l’identità di chi le ha ricevute.

RE16, colonna 2. Spese dirette di prestazioni gratuite a pazienti per rifacimenti o per incrementare la clientela, quali laboratorio, parcelle a collaboratori, materiali. Spese per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione. Spese per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito a terzi, quali omaggi, beveraggi e generi alimentari.

RE16, colonna 3. Somma degli importi di colonna 1 e 2 di questo rigo, in ogni caso non può essere superiore all’1% della differenza degli importi dei righi RE6 e RE4.

RE17, colonna 1. Corsi e convegni. Il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute in occasione della partecipazione a corsi e convegni.

RE17, colonna 2. Va qui riportato l’importo di colonna 1 e aggiunte: le spese per l’iscrizione agli eventi; quelle di viaggio e di soggiorno diverse da quelle di colonna 1. L’importo di questa colonna, che è quello deducibile, non può superare €. 10.000.

RE19, colonna 1. Agevolazione Irap 1. Il 10% dell’Irap versata nell’anno oggetto di dichiarazione.

RE19, colonna 2. Agevolazione Irap 2. Quota dell’Irap versata relativa alle spese per i dipendenti al netto delle deduzioni di legge.

RE19, colonna 3. Il 60% dell’IMU versata per l’immobile strumentale.

RE19, colonna 4. Alla somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3, qui inclusa, sono aggiunte le spese sostenute per: forniture di ogni genere, manutenzioni dei beni diversi dagli immobili, servizi professionali, assicurazioni, spese bancarie se dovute a incassi e spese professionali, acqua e gas, cancelleria, acquisti di beni e servizi non già compresi nei righi precedenti. Inoltre: il 20% delle spese di gestione automezzi, nei limiti di un veicolo per professionista, e l’80% di quelle di manutenzione di impianti telefonici.

RE20, totale spese. La somma degli importi delle colonne più a destra dei righi da RE7 a RE 19.

RE21. La differenza fra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20. In assenza di eventuali perdite formatesi negli esercizi 2006 e 2007 e ancora deducibili, è questa la misura del reddito fiscalmente imponibile prodotto nell’anno con l’attività professionale.

La dichiarazione del reddito professionale - Ultima modifica: 2021-11-19T14:45:13+00:00 da monicarecagni
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