La conformità ce

Se il Codice Penale infierisce – e a ragione – contro gli abusivismi commessi nei confronti di qualsivoglia professione protetta, vi sono a ben vedere altre normative che, restringendo il proprio campo di applicazione, intendono colpire solo l’abusivismo odontoiatrico e, ancor più specificamente, solo l’odontotecnico che opera in difformità con le direttive Europee. È questo il caso – per esempio – del Decreto Legislativo n° 46/1997 emesso in attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

L’ambito di applicazione

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Recita l’art. 1: «…Ai fini del presente decreto s’intende per: … d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente; … f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto; … i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo è stato reso disponibile all’utilizzatore finale in quanto pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione d’uso; …». È quindi fuori di ogni dubbio che il manufatto dell’odontotecnico (sia esso protesi, scheletrato, corona…) sia dispositivo su misura a termine di legge e che il fabbricante alias l’odontotecnico non possa esulare da una prescrizione medica per procedere alla sua fabbricazione.

L’immissione in commercio, o meglio, la messa in servizio nel territorio italiano del manufatto deve poi seguire particolari e precise modalità (tutte queste descritte negli allegati del D.Lgs. 46/97) per ottenere la prevista e richiesta conformità CE, pur senza recarne la marcatura (art. 11 D.Lgs. 46/97). Sono procedure lunghe e laboriose, ideate anch’esse a maggior tutela non solo dell’utente finale ma anche del fabbricante che potrà così valorizzare e veder riconosciuto il proprio operato. E tra i presupposti necessari per ottenere la dichiarazione di conformità compare anche l’indicazione del medico, o della struttura ospedaliera, che ha prescritto il dispositivo oggetto di esame di conformità CE. È inoltre categoricamente vietata, ma questo appare abbastanza ovvio, la pubblicità di dispositivi che possano essere creati e venduti solo dietro prescrizione medica, come ben afferma il D.Lgs. 46/97 che, all’art. 21, dispone: «È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministero della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.»

Le sanzioni

Ai sensi del terzo comma dell’art. 23 D.Lgs. 46/97: «Chiunque immette in commercio o mette in servizio dispositivi medici privi della marcatura CE o dell’attestato di conformità è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71 a euro novantaduemilanovecentosessantadue/24 (da € 15.493,71= a € 92.962,24=, ndr). La stessa pena si applica a chi appone la marcatura CE indebitamente o in maniera tale da violare il divieto di cui all’articolo 16, comma 3, o di cui all’articolo 17, comma 8-bis.» Se ne desume quindi che, al di là dell’abusivo esercizio della professione punito, dall’art. 348 del Codice Penale con la reclusione fino a sei mesi e la multa da € 103,00= a € 516,00=, l’odontotecnico che si trovi a fabbricare un dispositivo medico su misura senza la dovuta prescrizione (e quindi – come lecito ritenere – dopo aver da solo accertato lo stato dentale del malcapitato e diagnosticato eventuali interventi), ponga in essere il comportamento illegittimo sanzionato dal succitato articolo e possa, per l’effetto, essere destinatario delle gravi sanzioni sopra indicate.

Là ove il potere legislativo provvede però il potere esecutivo omette, impedendo al potere giudiziario di esprimersi. Uno dei compiti per l’appunto del potere esecutivo è quello di far rispettare ordine e leggi attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari. L’endemica carenza di personale delle forze dell’ordine costringe a effettuare distinzioni tra le diverse tipologie di violazioni, preferendo perseguire le più gravi a scapito delle meno socialmente pericolose. E di questo aver fatto di necessità virtù noi semplici cittadini siamo riconoscenti. Forse, a ben vedere, basterebbero anche solo pochi interventi mirati per ricordare agli odontotecnici che la normativa esiste e che esistono obblighi la cui inosservanza – come abbiamo letto – potrebbe costar loro molto cara.

La conformità ce - Ultima modifica: 2009-07-19T11:48:06+00:00 da fabiomaggioni

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