Informazioni precontrattuali e contrattuali, come comportarsi?


Vediamo in dettaglio quali informazioni precontrattuali e contrattuali vengono rese dall’assicurato e in quale forma e la loro incidenza sul rapporto assicurativo. Analizziamo poi le vicende modificative ed estintive del rischio assicurato che possono intervenire durante il periodo di vigenza della polizza e la loro incidenza sul rapporto assicurativo.

Quali sono le informazioni precontrattuali e contrattuali che l’assicurato è tenuto a fornire all’assicuratore?

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L’assicurato deve dichiarare ogni elemento, a sua conoscenza, utile a una veritiera rappresentazione del rischio che l’assicuratore va ad assumersi. Conseguentemente, tutti gli elementi atti a far supporre l’insorgere di un obbligo di risarcimento del danno, devono essere oggetto di fedele dichiarazione e rappresentazione, anche laddove trattasi di mere percezioni da parte dell’assicurato non ancora estrinsecatesi in fatti confermativi di una responsabilità professionale.

In concreto, pertanto, laddove l’odontoiatra sia a conoscenza di essere incorso, potenzialmente, in un errore professionale, a prescindere dal fatto che il paziente non abbia ancora raggiunto tale consapevolezza e il danno non si sia ancora effettivamente manifestato, ha comunque l’obbligo giuridico di informare la Compagnia di Assicurazione. Per le ragioni che vedremo nei quesiti che seguono, l’adempimento fedele di tale obbligo, in definitiva, viene a tutelare l’odontoiatra perché al momento della successiva trattazione del sinistro, l’assicuratore non potrà sottrarsi al pagamento dell’indennizzo invocando di essere stato tratto in inganno, mediante false o reticenti informazioni precontrattuali e/o contrattuali.

In quale forma solitamente vengono richieste le informazioni precontrattuali e contrattuali da parte dell’assicuratore?

Solitamente le Compagnie di assicurazione sottopongono agli assicurandi un questionario nell’ambito del quale vengono poste le domande ritenute più rilevanti ai fini di una corretta rappresentazione del rischio assicurativo. Nell’ambito di tale questionario viene richiesto specificatamente all’assicurato se sia a conoscenza di essere incorso in responsabilità professionali, se sia stato destinatario di una richiesta risarcitoria o lettera di contestazione ecc. In caso di risposta positiva dell’assicurato a uno di questi quesiti, la Compagnia può richiedere ulteriori specifiche informazioni relative a una o più specifiche circostanze.

Laddove l’assicurato sia a conoscenza di essere già incorso in un potenziale errore professionale, cosa deve fare?

L’assicurato ha l’obbligo giuridico di informare correttamente la Compagnia e quindi di dichiarare ogni circostanza a lui nota ed eventualmente, ove richiesto, fornire documentazione medica o giuridica (o di altra natura, a seconda del caso specifico) di supporto.

Che cosa accade laddove l’assicurato, pur a conoscenza di una sua condotta potenzialmente fonte di responsabilità risarcitoria verso terzi, ometta di dichiarare tale circostanza all’assicuratore ovvero renda una dichiarazione inveritiera?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, nel senso che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni normative e tariffarie, laddove correttamente informato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (totale o parziale a seconda dell’elemento soggettivo di dolo oppure di colpa grave ravvisabile in capo all’assicurato) nonché la stessa cessazione del contratto assicurativo.

L’assicuratore al quale venga comunicata, in sede d’informazioni precontrattuali, per esempio, una richiesta risarcitoria ricevuta dall’assicurando, è tenuto ugualmente a stipulare la polizza?

No. L’assicuratore, valutate le informazioni precontrattuali rese dall’assicurando, può decidere se:

a) contrarre ugualmente la polizza, alla medesime condizioni normative e tariffarie standard;

b) non contrarre la polizza;

c) contrarre la polizza o modificando alcune clausole o, per esempio, escludendo il fatto potenzialmente originatore di un sinistro, dalla copertura assicurativa rilasciata, o ancora, aumentando il premio (in rapporto all’aumentare del rischio che si assume).

Durante il corso del rapporto assicurativo, è possibile modificare le condizioni di polizza?

Nulla vieta di apportare modifiche al contratto assicurativo originario, laddove l’assicurato ne faccia richiesta e la Compagnia acconsenta.

In quale forma devono essere apportate le suddette modifiche?

Solo le modifiche che vengano effettuate in forma scritta possono essere ritenute valide. Solitamente, la Compagnia di assicurazione provvede a redigere una specifica appendice di polizza nella quale sono contenute le clausole modificative, con la specificazione dell’eventuale deroga della nuova clausola rispetto a clausole già contenute nelle condizioni di polizza, nonché con l’indicazione della data di decorrenza della nuova clausola.

Che cos’è l’aggravamento del rischio?

Si definisce aggravamento del rischio la modificazione, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità e intensità del rischio assicurativo. In altre parole, trattasi della modifica peggiorativa delle condizioni iniziali del rischio, con aumento delle probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio.

Quale situazione, in concreto, può integrare l’aggravamento del rischio di un odontoiatra?

Una generalizzazione è sempre difficile in questi casi. A solo titolo esemplificativo, possiamo ritenere che integrino l’aggravamento del rischio le seguenti situazioni: apertura da parte del professionista assicurato di nuovi studi professionali rispetto a quelli esistenti al momento della stipula della polizza; passaggio da uno studio individuale a uno studio associato; stipula di contratti di collaborazione che prevedano l’espletamento dell’attività professionale anche presso studi facenti capo ad altri professionisti (ovviamente, laddove tale situazione non fosse esistente al momento della stipula del contratto) ecc.

Che cosa deve fare l’assicurato allorquando si venga a trovare in una situazione di aggravamento del rischio?

L’assicurato ha l’obbligo di dare immediato avviso, in forma scritta, all’assicuratore di quei mutamenti che integrano aggravamento del rischio nei termini di cui sopra.

Cosa può fare l’assicuratore a fronte di tale comunicazione dell’assicurato?

L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

Che cos’è la diminuzione del rischio?

La diminuzione del rischio si verifica quando, nel corso del rapporto assicurativo, intervengano mutamenti che producono un minor rischio in capo all’assicuratore, tale che se gli stessi fossero stati conosciuti al momento della conclusione del contratto, avrebbero portato all’applicazione di un premio minore.

Quale situazione può integrare la diminuzione del rischio di un odontoiatra?

Possiamo affermare che la tipizzazione delle situazioni di aggravamento del rischio sia perfettamente speculare a quella in esame. Ragion per cui, le stesse vicende, a contrario, possono integrare una diminuzione del rischio.

Che cosa deve fare l’assicurato allorquando si venga a trovare in una situazione di diminuzione del rischio?

Nell’interesse dell’assicurato (per le ragioni meglio comprensibili all’esito della lettura del quesito che segue), egli deve farne immediata comunicazione all’assicuratore.

Cosa può fare l’assicuratore a fronte di tale comunicazione dell’assicurato?

L’assicuratore, a partire dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, può esigere solo il minor premio. Alternativamente, può recedere dal contratto, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

Laddove l’assicurato al momento della sottoscrizione della polizza dichiari di svolgere anche l’implantologia e, nel corso della polizza, tale attività non venga più svolta, oppure, nell’ipotesi inversa, tale situazione integra rispettivamente aggravamento o diminuzione del rischio nei termini di cui sopra?

Astrattamente, in applicazione dei principi esposti, potremmo ricadere nelle nozioni oggetto di esame. È infatti evidente come l’implantologia presenti rischi specifici e ulteriori rispetto a quelli tipici dell’attività di odontoiatra che non pratichi l’implantologia.

Tuttavia, nella pratica dei contratti assicurativi rivolti agli odontoiatri, l’implantologia viene «trattata» come garanzia ulteriore, oggetto di specifica estensione della polizza, il cui rischio è già predeterminato attraverso la previsione di un premio ad hoc.

Quali sono gli eventi che possono verificarsi durante la vigenza del contratto assicurativo e che portano alla cessazione anticipata del rapporto assicurativo?

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei contratti assicurativi di responsabilità civile professionale, la cessazione del rapporto assicurativo viene prevista:

a) in caso di decesso dell’assicurato;

b) in caso di cessazione da parte dell’assicurato dell’esercizio della professione, con conseguente cancellazione dall’Albo professionale;

c) in caso di radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall’Albo professionale.

 

Informazioni precontrattuali e contrattuali, come comportarsi? - Ultima modifica: 2010-06-03T12:33:25+00:00 da marinagaravaglia

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