Immagini dei pazienti: come tutelarsi sul piano medico-legale

Marco Scarpelli
odontologo forense, professore a contratto presso l’Università
degli Studi di Firenze

È possibile utilizzare le immagini digitali dei pazienti senza incorrere in rischi legali? Ecco il parere di Marco Scarpelli, odontologo forense, libero professionista e professore a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze, dove insegna Etica e comportamento nella professione per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, e dove è docente al master di II livello in Odontologia forense, percorso di studi post laurea afferente al Dipartimento di medicina legale dello stesso ateneo fiorentino. 

Dal punto di vista giuridico le immagini digitali sono paragonabili a quelle analogiche?
C’è stata una lunga discussione sulla questione, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, e in modo particolare negli Stati Uniti, circa il fatto che la situazione digitale prevedesse condizioni particolari. Tuttavia, oggi penso di poter affermare che non c’è mai stata una particolare propensione a valutare negativamente il digitale rispetto all’analogico o viceversa. Ognuno può utilizzare il sistema che preferisce, seppur sempre di più in tempi moderni si utilizzi il sistema digitale.

Pubblicità

Prima di effettuare una ripresa fotografica o video, è necessario chiedere il consenso scritto al paziente?
Sì, specificando l’uso che si intende fare delle immagini e le modalità di conservazione delle stesse. Occorre chiedere il consenso anche se le immagini verranno utilizzate soltanto a fini clinici o se saranno poi impiegate nell’insegnamento o presentate a un convegno. D’altra parte, vi è la possibilità di rendere anonimo il soggetto attraverso l’utilizzo di sistemi informatici che permettono di oscurare parti riconoscibili del viso di un paziente sia in ambito fotografico sia in ambito video. Tuttavia, è sempre meglio specificare l’utilizzo che si intende effettuare di quel materiale e chiedere alla persona il consenso scritto, o anche attraverso il video stesso, purché sia chiara la richiesta avanzata dall’odontoiatra e la risposta del paziente. 

Perché il paziente, per esempio, potrebbe pretendere un indennizzo economico in un secondo momento...
Se si riferisce alla questione del riverbero di eventuali vantaggi economici del medico odontoiatra che utilizzi immagini del paziente che comportano un vantaggio economico nell’ambito del compenso per un corso commercializzato, credo sia più faccenda di diritto civile che non di medicina legale. In ogni caso, penso che sempre e comunque si debba specificare prima, e molto bene, quale sia la destinazione dell’immagine. Se è resa anonima, il problema non sussiste, ma se non lo è, credo che i diritti sull’immagine potrebbero sicuramente interessare anche il paziente. È una questione che non mi sono mai posto, perché non ho mai avuto occasione di trovarmi in una situazione simile, ma certamente credo che, prima di formalizzare un contratto con una casa di produzione di corsi che preveda il pagamento per la mia prestazione, mi premurerei di informarmi molto bene, consultando un avvocato. 

Con i minori come ci si deve comportare?
Bisogna adottare le medesime precauzioni che si adottano negli altri casi, con l’aggiunta che il passaggio sul minore prevede un’autorizzazione che deriva da chi esercita un’attività tutoriale, abitualmente i genitori. Dopodiché parliamo sempre dell’utilizzo di immagini a fini clinici e scientifici, e parliamo quasi sempre di immagini che possono essere rese anonime attraverso il mascheramento degli occhi o delle parti specifiche e personali che possano rendere riconoscibile un soggetto.  Per quanto riguarda il tema delle firme, si tratta di una questione estremamente dibattuta: noi del gruppo di odontologia forense dell’Università di Firenze abbiamo sempre sostenuto che si debba chiedere l’autorizzazione ad ambedue i genitori, innanzitutto perché non sempre sappiamo se i genitori siano separati o no, ma questo in ogni caso non elimina il fatto che l’attività tutoriale venga esercitata da ambedue, quindi mi pare sia un pacifico diritto di entrambi essere informati e dare il consenso o negarlo.

Come valuta la prassi ormai diffusa tra gli odontoiatri di pubblicare sui social i casi clinici?
È un tema molto delicato al quale anche di recente, nell’ambito della nostra professione, abbiamo dedicato corsi e convegni. In modo piuttosto diffuso, si ritiene che si debba lavorare su una maggiore “moralizzazione” nell’utilizzo dei messaggi web e delle immagini. Sono immagini che raggiungono qualsiasi soggetto, non soltanto adulti ma anche minori. Però questo, secondo me, è il prezzo da pagare per una diffusione di carattere planetario di una modalità di comunicazione, quella del web, che è ancora molto giovane: ha infatti solo 30 anni, con uno sviluppo che non è stato immediato bensì molto lento, quindi siamo ancora in una fase di crescita. Indubbiamente, sono favorevole a una modalità senza limitazioni imposte, ma con una forte spinta verso lo sviluppo di una maggiore cultura e autolimitazione. 

In merito alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati, qual è il livello di consapevolezza tra i professionisti, per esempio, riguardo al rischio di essere vittime di un attacco informatico?
Il rischio c’è, ma è poco percepito, e questa è una delle ragioni per cui pensiamo che si debbano non solo rispettare molto severamente le regole, e quindi proteggere in modo assoluto la privacy, ma anche non dimenticarsi mai del dovuto rispetto rigoroso del segreto professionale e della riservatezza su tutto quello che necessita questo tipo di attenzione. Bisogna essere assolutamente prudenti. Sulla protezione dei dati, e quindi sull’attuazione di regole di protezione, dobbiamo ancora crescere molto: abbiamo una legge sulla privacy che è considerata una delle migliori del mondo occidentale, ma abbiamo poi il problema dell’attuazione e soprattutto della formazione che, a mio avviso, non sempre è all’altezza del caso.

Il video che illustra il piano terapeutico è idoneo per raccogliere il consenso informato?
“Nella professione odontoiatrica, i video possono essere impiegati anche per raccogliere il consenso informato che di solito è predisposto in forma scritta”, ricorda l’odontologo forense Marco Scarpelli. “Se il video ritrae chiaramente il professionista che illustra al paziente il piano terapeutico, il dialogo tra medico e paziente e l’assenso di quest’ultimo sia alla registrazione video in questione sia alle cure costituiscono la prova che il consenso è stato raccolto correttamente, perché il medico ha spiegato come intendeva procedere, mentre il paziente ha mostrato di aver compreso e infine accettato quanto proposto”. È possibile così prevenire eventuali contenziosi dovuti a una presunta incomprensione tra medico e paziente. Come per i consensi informati in forma scritta, anche i video così realizzati vanno conservati con cura, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, ma anche archiviati correttamente affinché siano immediatamente disponibili per l’odontoiatra in caso di necessità.

Immagini dei pazienti: come tutelarsi sul piano medico-legale - Ultima modifica: 2022-04-22T10:13:38+00:00 da monicarecagni
Immagini dei pazienti: come tutelarsi sul piano medico-legale - Ultima modifica: 2022-04-22T10:13:38+00:00 da monicarecagni

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome