Il dubbio è l’inizio della conoscenza

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La differenza fra il bravo professionista e – si perdoni il termine – il “cavadenti” è l’occhio clinico, che provoca il sospetto, che genera lo scrupolo, che fa nascere le domande e, a volte, salva le vite.

La sentenza di oggi, che solo lambisce il mondo odontoiatrico, mi ha profondamente colpito, forse anche perché, nel corso della mia vita professionale, ho incontrato il grido di dolore di un paziente, colpito da un carcinoma orale non subito riconosciuto e diagnosticato. Questo ragazzo, perché di ragazzo si trattava, moriva per la superficialità di un dentista che poco conto aveva dato a quelle escoriazioni la cui natura maligna avrebbe potuto essere precocemente rivelata da uno scrupolo clinico, che però non vi fu.

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Il caso

Gli eredi di G.Z. chiamavano in giudizio il Dott. Gi.La. per non essersi accorto della natura maligna di un epitelioma alle mucose buccali che, anzi, descriveva come semplice escoriazione dovuta alla protesi dentaria escludendo categoricamente, con un referto istologico, la presenza di neoplasie.
Il Tribunale prima, la Corte d’Appello dopo, davano ragione agli attori.
Il Dottor Gi.La. adiva allora la Corte di Cassazione lamentando, tra le altre cose, una erronea applicazione da parte della Corte d’Appello delle regole “… sul riparto dell’onere della prova, poiché: (-) gli attori avrebbero dovuto dimostrare che, al momento in cui il paziente si fece visitare da Gi.La., vi fosse una lesione ragionevolmente interpretabile come anticamera di una situazione patologica tumorale, e tale prova era mancata; (-) la Corte d’appello non ha “preso posizione” sul referto datato 10 gennaio 1991, prodotto e poi sottratto dagli atti di causa, il quale era stato da lui disconosciuto, e non era a lui riferibile…”.
La Cassazione rigettava il ricorso.

La decisione

“… Il motivo è infondato. Stabilire se determinati sintomi, a una determinata epoca, siano stati correttamente o scorrettamente interpretati, significa accertare se il medico abbia tenuto una condotta negligente o diligente. Ma l’accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell’accertamento della colpa, e in tema di responsabilità medica non è onere dell’attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest’ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente (come questa Corte viene ripetendo da molti anni: per tutti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 589 del 22/01/1999). La corretta applicazione, compiuta dalla Corte d’Appello, dei principi sul riparto dell’onere della prova, rende inconsistente anche il secondo profilo di censura. Il ricorrente si ostina a ripetere che gli attori avevano depositato un referto istopatologico a lui attribuito, dal quale risultava una diagnosi benigna, ma che lui non aveva mai sottoscritto quel documento, poi sparito dagli atti. Tuttavia che un referto istopatologico negli atti vi fosse o non vi fosse, ovvero che fosse o non fosse riferibile al convenuto, sono questioni che non toccano la posizione degli attori: gli attori avevano il solo onere di allegare la colpa del convenuto; questi aveva l’onere di provare la propria assenza di colpa.

E il convenuto non poteva certo provare l’assenza di colpa limitandosi a disconoscere la sottoscrizione di quel referto istopatologico. Delle due, infatti, l’una:

  • se il referto esisteva e lui lo firmò, il convenuto è in colpa per avere sbagliato la diagnosi;
  • se il referto non esisteva, il convenuto è in colpa per non aver suggerito od ordinato esami più approfonditi, ovvero per non avere fornito la prova (per quanto detto, gravante su di lui), che alla data in cui visitò il paziente, questi non presentava alcun sintomo tale da suscitare nemmeno il più piccolo sospetto che fosse affetto da una patologia tumorale.

Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha trascurato di esaminare il problema della esistenza dell’autenticità del suddetto referto. …”.
E così, per un sospetto mai sorto, una persona moriva.

Il vero professionista

“Il dubbio è l’inizio della conoscenza” diceva Cartesio, e a ragione! Purtroppo, ancora oggi l’immagine, seppur sbiadita e demodé, dell’odontoiatra rampante, sicuro di sé e sordo alle obiezioni dei pazienti, attira proprio per la ostentata sicurezza che non può che far breccia nello spirito di un sofferente, che vede in lui finalmente la fine delle sue pene. Ma costui non può e non deve essere chiamato “professionista”: chi non ha l’umiltà di dubitare potrebbe nascondere una reale ed effettiva ignoranza potenzialmente pericolosa, non tanto per sé quanto per chi ad esso si affida.

Mariateresa Garbarini
Il dubbio è l’inizio della conoscenza - Ultima modifica: 2018-08-10T12:32:15+00:00 da Redazione

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