Il reato di… avulsione aggravata

E chi glielo dice, adesso, al paziente dolorante, quello “da vignetta” con ascesso e foulard bianco a guisa di fascia annodato con fiocco in testa, che la Cassazione ha reso ancora più complicato qualsivoglia immediato intervento?

Per quanto la finalità sia sempre comunque ottima (la salvaguardia della salute fisica e psicofisica del paziente) e sicuramente condivisa da tutti, malati e professionisti, è innegabile che le decisioni assunte dalla Suprema Corte comportino un’inevitabile riflessione da parte degli operatori del settore ma anche un altrettanto inevitabile rallentamento negli interventi. Prima di “strappare un dente” adesso è meglio e giusto fermarsi e riflettere, a lungo.

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Il caso

L’imputato, dentista, proponeva ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce che confermava la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Campi Salentina – a mezzo della quale era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p. (“Lesione personale” e “Circostanze aggravanti”) commesso a danno del paziente signor F.C.

Deduceva, con il suo atto, una violazione di legge con riferimento esclusivamente al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 583 c.p., in quanto – nel caso di specie – non vi era stato alcun indebolimento di un organo, avendo le lesioni solo provocato l’avulsione di un dente senza incidere sull’apparato masticatorio della persona offesa.
La Corte riteneva il ricorso, però, infondato.

“… La Corte territoriale ha, con valutazioni esenti da vizi logici e di merito, compiutamente risposto alla stessa doglianza del ricorrente proposta in appello. Dopo aver dato atto delle risultanze processuali in base alle quali è risultata provata la lesione della ‘completa avulsione traumatica di un incisivo superiore’ riportata dalla persona offesa la Corte d’Appello ha evidenziato le ragioni di diritto secondo le quali la suddetta lesione è riconducibile in una delle aggravanti di cui all’art. 583 cod. pen. Ed invero, ritiene il Collegio, che una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso, come quello in esame, della rottura di un incisivo, appare sufficiente per aversi indebolimento permanente dell’organo della masticazione ai sensi dell’art. 583 cod. pen. 

BXP56292h

Tale valutazione, peraltro, si colloca in un recente alveo giurisprudenziale, secondo cui, in tema di lesioni personali, deve ritenersi immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l’aggravante dell’indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall’imputato (Sez. 5, n. 27986 del 5 febbraio 2013 – dep. 26 giugno 2013, M, Rv. 256357; Sez. 5, 4 luglio 2011 n. 42114, B.). La stessa giurisprudenza, in caso analogo a quello in esame, ha precisato che integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen., anche l’avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell’organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria (Sez. 2, n. 32586 del 3 giugno 2010 – dep. 1 settembre 2010, Ben Ali, Rv. 247979). E giurisprudenza risalente di questa Corte ha pure ritenuto che l’ulteriore indebolimento di un organo, la cui funzione sia già limitata a causa di precedente anomalia, costituisce causa per ritenere la sussistenza dell’aggravante di cui al n. 2 del primo comma dell’art. 583 cod. pen. (fattispecie in tema di perdita di due denti incisivi in apparato masticatorio già mancante di due canini) (Sez. 4, n. 1993 del 15 aprile 1974 – dep. 20 febbraio 1975, PARME, Rv. 129327). …”

Cui prodest?

Il reato di cui all’art. 582 c.p. è, indubbiamente, uno dei reati che più viene ravvisato nei comportamenti dei professionisti sanitari sottoposti all’attenzione dell’Autorità giudiziaria penale: “Lesione personale – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.  Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

L’art. 583 c.p., invece, considera le aggravanti che possono andare a interessare il reato sopra riportato:
“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo …”.

La questione non è di poco conto e bene ha fatto il dentista a impugnare la sentenza anche solo per veder cassato il riferimento all’aggravante sub 2 dell’art. 583 c.p.: non solo la pena edittale aumenta in modo rilevante (dai tre mesi/tre anni previsti dall’art. 582 c.p. ai tre/sette anni previsti dall’art. 583 c.p.) ma cambiano anche le modalità di inizio dell’azione penale (non più a querela di parte come nell’art. 582 c.p. ma procedibile d’ufficio secondo l’art. 583 c.p.).

Purtroppo, la Suprema Corte ha ritenuto dover dare ragione alla Magistratura di merito ritenendo qualsivoglia menomazione procurata (anche minima, quale il caso di specie) bastevole per portare a un indebolimento permanente dell’apparato masticatorio e, quindi, al configurarsi dell’aggravante prevista dall’art. 583, punto 2), c.p.

Non possiamo che prendere atto anche di questa nuova statuizione, nella sincera convinzione (e speranza) che non sia per perpetrare una sorta di accanimento nei confronti di alcune categorie di cittadini piuttosto che di altre, ma per rendere più sereni i pazienti e più attenti i professionisti.

Il reato di… avulsione aggravata - Ultima modifica: 2015-05-16T09:44:16+00:00 da Redazione

1 commento

  1. Sembra invece che per la legge il paziente abbia sempre ragione! Quindi prima di selezionare dente selezionare paziente…e poi continuare a sperare.È così…
    Altroché

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