La Legge 409/85 ha messo a dura prova la perseveranza e la tenacia dei Dentisti, Medici Chirurghi. Oggi la Cassazione ripara, se possibile, anni di incertezze, riconoscendo loro un diritto finora negato.

A dispetto della ridondanza del nome, l’odontostomatologo sa di essere una professionalità da tutelare, come un Highlander o, absit iniuria verbis, un panda del WWF. È colui che ha rischiato, per mere questioni anagrafiche, di vedere infranti i propri sogni e vanificati sudati anni di studi. Annotazioni, sentenze della Corte costituzionale… a conclusione di un periodo agitato da moti indipendentisti e caratterizzato da una nuova consapevolezza del sé, i Medici Chirurghi Odontostomatologi finalmente hanno potuto essere accolti nel nuovo Albo costituito.
Non restava che conquistare anche l’ultimo tassello del puzzle per poter definitivamente chiudere la questione.
Da decenni ormai, con alterna fortuna, ci si lamenta della mancata remunerazione da parte dello Stato italiano delle scuole di specializzazione frequentate prima del 2003; tra queste, l’Odontostomatologia non solo non era remunerata, ma era perfino esclusa, in quanto non espressamente menzionata dalle Direttive CEE di riferimento.

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Specializzazione e equo compenso

“Con sentenza resa in data 19/6/2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da A.A. per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria in relazione alla mancata remunerazione del ricorrente in ragione dell’avvenuta frequentazione del corso di specializzazione universitaria in “Odontostomatologia” frequentato dall’anno accademico 1989/90; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il corso di specializzazione in Odontostomatologia non fosse più incluso, per effetto delle direttive comunitarie 78/686 e 78/687, negli elenchi previsti dalla disciplina comunitaria ai fini della remunerazione dei relativi frequentanti, con la conseguente radicale infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da A.A..

Il ricorso per cassazione

Avverso la sentenza del giudice d’appello, A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alle direttive CEE n. 78/686 e n. 78/687, successivamente recepite con la L. n. 409 del 1985 istitutiva dell’albo degli odontoiatri, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la specializzazione in Odontostomatologia conseguita dall’istante non fosse stata affatto esclusa, per effetto delle fonti normative indicate nella sentenza impugnata, dal novero delle specializzazioni idonee a legittimare il diritto all’equa remunerazione in favore dei relativi frequentanti, essendo stata peraltro riconosciuta da diversi Paesi dell’Unione Europea, con la conseguente integrazione del presupposto previsto dall’art. 7 n. 2 della direttiva CEE 75/362, che riconosce il diritto al conseguimento dell’equo compenso ai medici che hanno conseguito una specializzazione riconosciuta in due o più Stati membri”.

L’art. 7 n. 2 della direttiva CEE 75/362 riconosce il diritto all’equo compenso ai medici che hanno conseguito una specializzazione riconosciuta in due o più Stati membri

Una bizzarra Confusione di termini

Il motivo era ritenuto fondato. “Osserva il Collegio come, secondo l’indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di ristoro del pregiudizio da inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari, competa il diritto al risarcimento del danno ai medici che abbiano frequentato senz’adeguata remunerazione scuole di specializzazione post lauream in Odontostomatologia sulla base di un’iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 14 del 2003, atteso che solo a seguito delle modifiche, apportate dall’art. 13 di detta legge, alla L. n. 409 del 1985, art. 1 è stato interdetto l’esercizio della professione di dentista ai laureati in Medicina, richiedendosi il conseguimento della laurea in Odontoiatria, e considerato che l’ordinamento comunitario con le direttive CEE n. 75/363, n. 75/362 e n. 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi - aveva riconosciuto il diritto all’adeguata rimunerazione a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione in Stomatologia, materia che in Italia, per espressa previsione della richiamata direttiva CEE n. 75/362, equivaleva alla Odontostomatologia”.

Questo il passaggio focale: la Stomatologia è l’Odontostomatologia!

La diversità del termine utilizzato è dipesa dalla necessità di convogliare le singole realtà nazionali in un unico testo comunitario. Compreso questo, tutto rientra nella normalità delle cose. Ancora: “come osservato nei precedenti richiamati, quando vennero introdotte le direttive CEE n. 78/686 e n. 78/687, in Italia era consentito esercitare la professione di dentista ai laureati in medicina: poiché l’Istituzione di un apposito corso di laurea e di un autonomo ordine professionale avrebbe richiesto un considerevole lasso di tempo, all’Italia vennero assegnati sei anni dalla notifica delle direttive per adeguare il proprio ordinamento; l’Italia adempì tale obbligo con la L. n. 409 del 1985, che introdusse il sistema c.d. “del doppio binario” (art. 1); in base a tale sistema, l’esercizio della professione di dentista era consentito tanto a coloro che avessero conseguito la laurea in Odontoiatria e superato l’esame di Stato, quanto a coloro che avessero conseguito la laurea in Medicina e poi un diploma di specializzazione “in campo odontoiatrico”; questo sistema, comunitariamente illegittimo, rimase in vigore per 18 anni, e cessò perché l’Italia venne condannata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazione delle direttive CEE nn. 78/686 e 78/687 (Corte giust. 29.11.2001, in causa C-202/99).
Per effetto di tale decisione venne introdotto (L. 3 febbraio 2003, n. 14) l’art. 13 il quale, modificando della L. n. 409 del 1985 il suddetto art. 1, adeguò il nostro ordinamento a quello comunitario, consentendo l’esercizio della professione di dentista solo a quanti avessero conseguito la laurea in Odontoiatria.
Di qui l’anticipata conclusione; detto in altri termini, altro è la normativa comunitaria afferente all’istituzione del corso di laurea in Odontoiatria, altro è la previsione, sussistente sempre a livello comunitario, del corso di specializzazione in Odontostomatologia che, nella ricorrenza anche degli altri presupposti normativi ratione temporis applicabili, legittima la spettanza qui in discussione”.

A velocità costante

“Senza fretta, ma senza tregua” diceva il marito di Anna Karenina nell’affrontare le piccole incombenze quotidiane. Pare sia stato questo il motto anche dei nostri Dentisti che, tutt’altro che remissivi, hanno tenacemente lottato per poter continuare a esercitare serenamente la Professione. Passo dopo passo, a velocità costante, l’Odontostomatologo è riuscito non solo a trovare posto tra gli “esordienti” Odontoiatri, ma anche a recuperare una specializzazione che un burocrate italiano, per un difetto di traduzione, aveva sulle carte sbadatamente cancellato.

 

Il lungo viaggio dell’odontostomatologo - Ultima modifica: 2023-03-09T17:09:49+00:00 da K4
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