Nel 2020 sono entrate in vigore numerose novità normative decise nel 2019, in periodi “normali”. Fra queste, ve ne sono due che impattano direttamente sulla gestione dello studio odontoiatrico, e in particolare su una sua particolare componente: l’uso del denaro contante.

La prima e più vistosa, di queste novità, è il divieto per i contribuenti di chiedere la detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sanitarie sostenute al netto della franchigia di
€, 129,11. La seconda è il nuovo abbassamento della soglia massima per le transazioni in contanti fra diversi soggetti. Non è la prima volta che si assiste a una modifica dell’importo della soglia. Negli anni, infatti, si è assistito ad una sorta di “altalena” di rialzi e ribassi.

Pubblicità

A prima vista, si potrebbe pensare che dall’effetto combinato di queste due novità possa scaturire la sparizione del contante dagli studi. Se poi vi si associano altre previsioni di legge, quali il “credito d’imposta” per le commissioni POS, di fatto un contributo a fondo perduto, e i “premi” per i cittadini che utilizzeranno le carte di pagamento, si potrebbe prefigurare l’abolizione di fatto del cash, ottenuta per via indiretta. In realtà non è certo che vada a finire così, e questo per i seguenti motivi:

  • non tutti i clienti dei dentisti, intendendo con tale termine coloro i quali pagano le parcelle, sono interessati alla detrazione fiscale della spesa. Si pensi ai vari casi in cui un terzo salda il conto di un paziente, per motivi di liberalità, affetto o interesse. Ma anche al caso in cui un genitore voglia pagare il conto di un figlio non fiscalmente a carico, dunque non potendo lui, ma neanche il figlio detrarre la spesa; si potrebbe continuare con gli esempi, pensando a chi, per suoi motivi, comunque preferisca pagare per contanti anche a scapito del beneficio fiscale;
  • infine, rimane sempre accessibile, per il dentista, la facoltà di pagare per contanti i suoi fornitori, con l’eccezione dei dipendenti che, come è noto, da tempo devono essere obbligatoriamente pagati con mezzi diversi dal contante.

Attenzione ai "paletti"

In attesa di un provvedimento che sia direttamente rivolto a proibire l’uso del contante, idea che periodicamente fa capolino nel dibattito politico, si dovrà dunque ancora continuare a incassare e pagare con questo mezzo di pagamento, dovendo perciò fare attenzione ai due “paletti” di cui si è detto all’inizio di questo articolo.

In particolare, si dovrà porre attenzione, dal primo di luglio, alla nuova soglia “ribassata” riferita alle transazioni per contanti. Infatti, se fino al 30 di giugno non era possibile scambiare per contanti importi pari o superiori ai tremila euro, da luglio la “soglia” è di duemila euro.

Si ricorda che il limite all’uso dei contanti si applica a ogni tipo di rapporto fra soggetti diversi, quindi non solo in quelli di tipo professionale o commerciale, ma anche, ad esempio, negli scambi di denaro fra parenti e per i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni. A nulla rileva invece la presenza della soglia nei versamenti e nei prelievi di contanti dai propri conti bancari, anche se movimentazioni di contanti elevate e frequenti possono destare l’attenzione del funzionario addetto all’antiriciclaggio della propria banca.

Anche la sanzione per la violazione della prescrizione si adegua, passando dai precedenti tremila ai duemila euro. Si noti che detta sanzione è comminata per ogni singola violazione. Non poco dunque, e pertanto conviene di sicuro adottare precauzioni.

Preavvisare pazienti e collaboratori

Una di queste, è preavvisare i propri pazienti dell’esistenza di questa soglia massima, magari consegnando loro un’apposita informativa scritta, o affiggendola in sala d’attesa, anche abbinata alla questione della indetraibilità fiscale delle cure pagate per contanti. Vanno avvisati soprattutto i collaboratori del dentista delegati a gestire gli incassi. La cosa da spiegare bene a questi ultimi, è che già accettando un incasso di esattamente duemila euro, sarà violata la norma.

Infatti, la modifica normativa di cui si discute, si innesta sul testo dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, nel definire la soglia massima per i trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, utilizza le parole “pari o superiore”. Perciò, è vietato scambiarsi importi per contanti anche quando questi sono, appunto, “pari” alla soglia.

Il problema può saltare fuori quando venisse emessa una fattura per l’importo di 2.000 euro. Che dunque va evitata, decidendo, sempre informando per tempo pazienti e collaboratori, che “al massimo” saranno accettati pagamenti per, ad esempio “1.950 euro”, in modo da essere sicuri di stare ben distanti dal rischio di sanzione. Si tenga presente che nel computo del valore fatturato è da includersi quello della marca da bollo, cosa che rende ancora più prudente pretendere, dai soggetti appena citati, il rispetto del limite massimo “di sicurezza”.

Specularmente, la stessa precauzione conviene attuare quando a pagare il fornitore è il dentista.

Non ci si facciano illusioni: la probabilità di essere “scoperti” è elevata, si pensi all’esempio delle fatture le quali inserite nella contabilità costituiranno la prova dell’infrazione.

Gli incassi "frazionati"

Un punto che, su questa particolare normativa, che è in vigore da tempo, ha sempre causato dubbi applicativi, è quello del cosiddetto “pagamento artificiosamente frazionato”. In sintesi, in alcuni studi si paventa il rischio di violare la normativa quando si incassino, da uno stesso paziente, una serie di importi per contanti singolarmente “sotto soglia”, ma nel complesso a questa superiori. Tipicamente, si ricorre all’esempio dei pagamenti mensili per le cure ortodontiche.

Ebbene, la Legge sarebbe infranta se la serie di incassi in parola fosse stata appositamente concordata, con il paziente, per eludere la normativa in questione e realizzare così un trasferimento di contanti oltre il limite consentito, che diventerebbe dunque il vero scopo dei passaggi di denaro in luogo del pagamento di prestazioni eseguite, le quali diventerebbero così solo una parvenza formale. In sostanza l’eventuale contestazione di un’infrazione dovrebbe dimostrare la presenza di una precisa volontà elusiva, cosa che appare pressoché impossibile indagando il normale svolgersi dei rapporti fra professionista e cliente. Basterà quindi non accettare mai pagamenti in contanti di prestazioni, sia che si tratti di acconti o di saldi, quando superano singolarmente il limite legale.

Paolo Bortolini

 

Vuoi inviare un quesito in tema di gestione?

Scrivi a : dmeconomist@tecnichenuove.com

 

Il limite all’uso dei contanti: cambia ancora dal primo luglio - Ultima modifica: 2020-06-30T12:15:28+00:00 da redazione
Il limite all’uso dei contanti: cambia ancora dal primo luglio - Ultima modifica: 2020-06-30T12:15:28+00:00 da redazione

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome