Sono pervenute in redazione alcune richieste di approfondimento del tema “collaborazioni”: ci è stato chiesto in particolare se ci fossero delle differenze, e quali, nel caso in cui il committente fosse una società commerciale che gestisce un ambulatorio anziché un collega dell’odontoiatra-collaboratore.

 

 

Nell’odontoiatria privata è diffusa la figura del “collaboratore”. Con tale termine si può identificare la situazione in cui un iscritto all’Ordine dei medici e degli odontoiatri si reca presso lo studio di un collega o l’ambulatorio autorizzato gestito da un’impresa commerciale, per eseguire prestazioni in favore di pazienti che sono clienti dello studio o dell’ambulatorio. Per il collaboratore, il cliente giuridico è lo studio o l’ambulatorio che lo incarica di eseguire l’opera professionale, che assumerà la veste di “committente” contrattuale, mentre l’odontoiatra, in quel negozio giuridico, sarà il “prestatore” e il paziente il “beneficiario” delle cure.

Le motivazioni della committenza

La presenza di collaboratori, come sopra definiti, si associa di solito all’esigenza presente in alcune attività odontoiatriche di aumentare la capacità produttiva, cioè le ore professionali “spendibili” per l’offerta di cure rivolta alla clientela. Ad esempio, se si dispone di sale operative sufficienti, la presenza del collaboratore consente di trattare più pazienti nell’unità di tempo. Oppure, si può chiedere al collaboratore di operare in orari nei quali il titolare dello studio sia impegnato in altre attività.

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Può interessare disporre di collaboratori con particolari competenze. In tutti i casi si allargano le risposte alla domanda espressa dalla clientela, potendo dare più disponibilità in termini di orari per gli appuntamenti, riducendo il tempo di attesa per avere le cure, allargando la gamma delle soluzioni terapeutiche. Si può individuare un’ulteriore motivazione al ricorso ai collaboratori quando l’espansione dell’attività si fonda sull’allargamento territoriale, dando vita a nuovi studi professionali o a succursali dell’ambulatorio dell’impresa in diverse località.

Va detto infine che tali espansioni di solito comportano anche un incremento della capacità economica dell’attività, la quale può, grazie ai collaboratori, “fatturare” di più. Con tali incrementi economici, è possibile sostenere l’investimento necessario per poter disporre del collaboratore, quali l’aggiunta di attrezzature, l’incremento di personale ausiliario o del suo orario di lavoro. Oltre al recupero di queste spese aggiuntive, si mira conseguire un profitto ulteriore rispetto alla sola attività del titolare o dei titolari.

Le considerazioni appena esposte valgono tanto per lo studio professionale quanto per l’ambulatorio gestito da un’impresa. È però diversa la motivazione di fondo che muove le due situazioni: in ambito professionale, di solito, al collaboratore si pensa nelle fasi in cui la domanda di cure che perviene allo studio rischia di non poter più essere soddisfatta dal titolare o dai titolari che lo hanno fondato; per l’impresa invece, il ricorso a collaboratori è obbligato, sono gli indispensabili strumenti per poter produrre ricavi, in quanto senza di loro l’ambulatorio non può operare. In punto lessicale infine, la parola “collaboratore” non appare essere quella giusta nel caso della gestione dell’impresa, più adatta essendo “incaricato” dell’esecuzione delle prestazioni.

Nell’attività professionale la presenza di collaboratori è dunque sempre un optional, mentre per l’impresa è condizione necessaria per esistere. Il professionista infatti ha la facoltà, sempre e comunque, di operare da solo o facendosi aiutare da ausiliari, mentre l’impresa in sé, non essendo ovviamente in grado di fornire prestazioni proprie, per poter fatturare deve per forza ingaggiare e remunerare dentisti ai quali affidare l’esecuzione delle cure di cui beneficiaria sarà la sua clientela.

L’ultima considerazione vale anche quando titolare dell’impresa di gestione dell’ambulatorio fosse un dentista, o più dentisti, perché, se oltre a condurre l’impresa prestasse la sua personale opera a favore della clientela della sua impresa, lo farà a sua volta, giuridicamente, come “incaricato” della stessa.

Le tipologie del rapporto

Dal punto di vista degli accordi che intercorrono fra committenti e prestatori, non si vedono differenze fra l’approccio che ha luogo in un contesto professionale e in uno di impresa.

Il rapporto con i collaboratori può essere, nei due contesti, ugualmente declinato come lavoro autonomo o come lavoro dipendente: vi sono vari contratti-tipo (CCNL) applicabili fra le parti del rapporto di dipendenza. Per quanto riguarda il crearsi di un rapporto di lavoro autonomo, a sua volta questo può essere declinato come libero professionale, il collaboratore emette una fattura, o come collaborazione coordinata e continuativa “autonoma”. La scelta del tipo di rapporto dipende da decisioni che attengono i singoli casi. Un’analisi preliminare da condursi fra i potenziali committente e prestatore, basata sulla reciproca buonafede, elemento comportamentale preteso dalla disciplina civilistica dei contratti, può aiutare nella scelta della migliore tipologia di contratto.

In particolare, il committente dovrebbe evitare di instaurare un rapporto formalmente autonomo, ma che in caso di dissapori possa, in caso di contenzioso, essere riqualificato come lavoro dipendente. Per valutare quest’ultimo eventuale rischio, almeno prima di instaurare il rapporto perché poi le cose possono sempre cambiare, si possono utilizzare dei parametri oggettivi e soggettivi. Fra i primi, rileva il grado di “dipendenza economica” del prestatore dal committente, osservabile in base al rapporto fra la percentuale del compenso proveniente dalle collaborazioni sul totale degli introiti annuali del prestatore e il numero di committenti. Ponendo in un diagramma i due aspetti, si può tracciare una mappa come indicato in Figura 1.

Osservando il grafico si possono fare alcune considerazioni: un collaboratore la cui percentuale di compensi da collaborazione è inferiore del 100% ha altri introiti, presumibilmente perché dispone anche di studio proprio.

La disponibilità di uno studio proprio configura comunque una presunzione forte di indipendenza del collaboratore dal committente, in quanto “soddisfacente alternativa di mercato” a fronte di un eventuale improvvisa interruzione del rapporto unilaterale da parte di quest’ultimo.

Detta dipendenza, se ritenuta “forte” magari in fase giudiziale, assegna al collaboratore non dipendente la posizione di “parte debole” nel contratto, facendo scattare delle particolari tutele, fra cui rilevano quelle degli artt. 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017 nr. 81 (c.d. “Jobs act autonomi”), le quali stabiliscono il generale divieto di imporre condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, la nullità ex lege di clausole contrattuali che attribuissero al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del rapporto, di recedere senza congruo preavviso qualora il rapporto configurasse una prestazione continuativa che dura nel tempo, nonché di termini di pagamento delle spettanze del collaboratore troppo lunghi. Inoltre, dette disposizioni marchiano come abusivo il rifiuto del committente di stipulare un contratto in forma scritta.

Il concetto di “forte dipendenza”, declinato come percentuale degli introiti annuale provenienti da un solo committente superiore al 50% è ben noto anche all’Agenzia delle entrate, che lo ha considerato nella costruzione dei cluster degli studi di settore e ora dei “Mob” (modelli di business) degli Isa.

Una ricostruzione delle rilevazioni fatte in tali ambiti, che però è aggiornata al 2016, consente di ottenere le valutazioni numeriche rispetto alla numerosità dei collaboratori “fortemente dipendenti” dal committente principale come indicato in Tabella 1.

 

Si può osservare che la numerosità, assoluta e percentuale, nelle annualità considerate è diminuita, e il fatto è probabilmente da interpretare più come rarefazione di collaboratori “fortemente dipendenti” da un solo committente, che come diminuzione in sé del “fenomeno collaborazioni”.

La forma degli accordi

Un contratto scritto nel quale esporre compiutamente gli accordi intercorsi fra le parti non è necessario, nemmeno nel caso in cui il rapporto instaurato avesse i caratteri fattuali del lavoro subordinato. La mancanza di tale obbligo specifico deriva dalla tutela costituzionale del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”.

Come si è già osservato, il prestatore lavoratore autonomo ha però il diritto di richiedere al committente la stipula in forma scritta. Per “forma scritta” si può intendere anche la corrispondenza intercorsa fra le parti.

In tal senso, è da ritenersi sufficiente, e nel caso della società commerciale si può dire necessario a tutela della posizione dell’amministratore verso la società, una lettera d’incarico redatta dal committente, nella quale si chiede al futuro prestatore la disponibilità a eseguire prestazioni su pazienti del committente, presso i suoi locali.

Il “filtro deontologico”
La caratteristica di fondo di questi rapporti, valida sia quando parte committente è un medico sia quando è impresa, è che sempre il prestatore è un professionista ordinista. Se nei rapporti fra colleghi professionisti la qualificazione giuridica del collaboratore non può che essere quella del “sostituto” di cui all’art. 2.232 del Codice civile, figura di pari qualificazione del professionista titolare, anche per la società commerciale non può certo essere messo in secondo piano il fatto che il suo “incaricato” è iscritto a un Ordine professionale, dunque soggetto alla disciplina di un Codice deontologico. Non sarà dunque possibile modellare totalmente il rapporto, nelle sue clausole, nell’ambito dell’autonomia delle parti prevista dal Codice civile. Non si possono redigere clausole modellate sulla sola convenienza delle parti, tantopiù, come si è visto, se a favore del committente, ma come primo criterio di loro valutazione ci si dovrà domandare se quanto si sta pattuendo è conforme al Codice di deontologia medica. Clausole che in qualche modo pongano il contraente ordinista nella condizione di compiere delle violazioni deontologiche, vanno considerate perciò illecite. Specifiche clausole riguardanti particolari obblighi di riservatezza o “patti di non concorrenza” poste in capo al prestatore, o che incidessero sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, o sulla quantità e qualità dell’aggiornamento del collaboratore, vanno attentamente traguardate alla luce della deontologia, in quanto potrebbero essere ridondanti rispetto a quest’ultima, oppure imporre all’iscritto all’Ordine comportamenti non consentitigli e sanzionabili dal punto di vista disciplinare. La verifica della conformità rispetto al Codice deontologico degli accordi fra imprese commerciali che gestiscono ambulatori e collaboratori, spetterà al direttore sanitario della struttura.

A sua volta, il prestatore, nella sua qualità di iscritto a un Ordine professionale, al momento dell’accettazione dell’incarico propostogli, e anche se non lo avesse ricevuto in forma scritta, dovrà per legge formulare un preventivo in forma scritta, anche di massima, per le prestazioni che gli si chiede di eseguire, adeguato all’importanza dell’opera, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi prevedibili.

Vanno altresì date indicazioni in merito al previsto grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.
Infine, si devono indicare gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Così impone l’art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1. La mancanza di invio del preventivo scritto al committente non è causa di nullità degli accordi, ma in caso di contenzioso la legge prevede una sanzione indiretta di tipo giudiziale. Infatti, il Decreto 20 luglio 2012 n. 140, art. 1 n. 6, dispone che l’assenza di prova dell’esistenza del preventivo, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale, si può ritenere anche di tipo arbitrale, per quanto riguarda la liquidazione del compenso.

La remunerazione “a percentuale” sul prezzo delle prestazioni che il committente pratica ai suoi clienti, pur diffusa, potrebbe collidere con l’art. 55 del Codice di deontologia medica

In pratica, chi dovesse giudicare del contenzioso instauratosi fra le parti, è obbligato a “trattare male” dal lato economico il prestatore che non avesse consegnato al committente il suo preventivo scritto.

Il preventivo del prestatore, grazie alla locuzione “di massima” della disposizione citata, può essere formulato, oltre che come compenso prefissato per specifiche prestazioni, anche come compenso orario o a giornata con l’aggiunta di costi, quali quelli di eventuali trasferte o di rimborsi spese per utilizzo di materiali o proprio personale ausiliario.

La remunerazione “a percentuale” sul prezzo delle prestazioni che il committente pratica ai suoi clienti, pur diffusa, potrebbe invece collidere con l’art. 55 del Codice di deontologia medica, che prescrive la commisurazione dell’onorario non al prezzo della prestazione, ma alla “difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione”.

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Il fenomeno collaborazioni nell’odontoiatria privata - Ultima modifica: 2021-02-04T19:30:13+00:00 da monicarecagni
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