Il dentista sicuro

Un testo legislativo molto discutibile (il D.Lgs. 81/2008, per l’appunto, in vigore dal 15 maggio 2008), emesso in fretta e furia da un governo uscente in un momento in cui molti, troppi lavoratori cadevano vittime di infortuni (nei cantieri, però, mai in studi odontoiatrici!) è il nuovo tormento del libero professionista (sia esso dentista, medico, avvocato…) che si vede ancora una volta obbligato a rivolgersi a consulenti esperti per adeguare non solo la propria persona e il proprio personale ma anche l’ambiente di lavoro (lo studio, quindi) a disposizioni che ben poco, in tutta evidenza, si conciliano con i limitati rischi che un ambiente quale quello professionale in realtà minaccia.

Cercheremo di seguito di offrire un sunto molto mirato della normativa, evidenziando gli obblighi e le responsabilità individuate in capo ai protagonisti di questo nuovo testo Unico sulla Sicurezza.

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DdL, ovvero il datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro è «…il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.…». Per il lettore, Datore di Lavoro è quindi l’odontoiatra titolare di studio con anche un solo assistente/segretario/collaboratore a carico, indipendentemente dal tipo di contratto su cui si basa il rapporto (il Lavoratore è – sempre secondo il succitato articolo – «…persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro.…»). Si spazia, quindi, dall’assunzione a tempo indeterminato al lavoratore a progetto, dall’allievo degli istituti di istruzione e universitari al volontario!

Invitiamo a leggere con attenzione e per intero l’art. 18 D.Lgs. 81/2008, troppo lungo per essere qui integralmente riportato ma troppo importante per essere richiamato solo in parte: sappia – in sintesi – il professionista/Datore di Lavoro che, in quanto tale, è obbligato dal suddetto articolo, tra le altre incombenze, a:

  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio ben tenendo in considerazione, nell’affidamento di tali compiti, le capacità e le condizioni degli stessi;
  • fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale;
  • richiedere l’osservanza da parte di ciascun singolo lavoratore delle norme vigenti;
  • consentire agli stessi per il tramite del nominato Rappresentante di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consegnare tempestivamente a quest’ultimo copia del Documento di Valutazione Rischi;
  • valutare i rischi della propria realtà lavorativa e a elaborare il Documento di Valutazione Rischi (DVR);
  • prendere e adottare ogni e più appropriata misura per controllare e tamponare eventuali situazioni a rischio;
  • istruire e a informare tutti i lavoratori circa i rischi e la possibilità di ovviare agli stessi;
  • comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • curare la formazione degli incaricati tramite corsi appositamente concepiti;

procurare all’RLS un corso, a proprie spese e senza oneri per il lavoratore, di minimo 32 ore per poter al meglio svolgere il ruolo assunto all’interno della realtà lavorativa.

E a fronte di cotanti obblighi, il legislatore ha previsto altrettante e ben pesanti sanzioni: la brevità richiesta nello scritto non consente di entrare nello specifico della singola violazione ma appare importante riferire che sono ipotizzati in capo al Datore di Lavoro l’arresto da un minimo di due mesi a un massimo di un anno e sei mesi e l’ammenda da un minimo di 100 euro a un massimo di 15 mila euro.

RSPP, ovvero il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Recita l’art. 2 D.Lgs. 81/2008: «…persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 (diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza – con verifica di apprendimento – a specifici corsi di formazione adeguati alla tipologia dei rischi presenti sul luogo di lavoro, ndr) designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.…».

L’art. 34 viene però in soccorso del professionista (e del suo portafoglio!) consentendo allo stesso di assumere personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione purché segua un corso di formazione di minimo 16 ore adeguato «alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativo alle attività lavorative».

Corsi d’aggiornamento dovranno essere seguiti con cadenza almeno quinquennale non solo dagli RSPP di recente formazione ma anche da quelli già formati con corsi istituiti ai sensi dell’art. 3 D.M. 16.1.1997 e dagli esonerati dalla frequenza dei corsi ex art. 95 D.Lgs. 626/1994 (che, per inciso, il D.Lgs. 81/2008 all’ art. 304 abroga in toto). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvederà a:

  • individuare e a valutare i fattori di rischio offrendo l’individuazione di misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti;
  • elaborare misure preventive e protettive oltre a sistemi di controllo di tali misure;
  • proporre programmi d’informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza;

informare i lavoratori in merito ai rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro oltre che alle procedure che riguardano il primo soccorso, ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi e del Medico Competente, se nominato.

RLS, ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è «…persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.…».  Secondo accordi interconfederali di categoria la durata dell’incarico è di tre anni rinnovabile, e ai sensi dell’art. 47 comma 6 D.Lgs. 81/2008 l’election day «…avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro individuata nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.…».

Come già poc’anzi ricordato, dovrà essere il Datore di Lavoro a procurare il corso da RLS al lavoratore nominato. Si metta già quindi il cuore in pace il titolare dello studio, perché per almeno quattro giorni (le 32 ore «di base») non potrà fare affidamento sul prezioso aiuto del proprio dipendente, con conseguente ulteriore appesantimento della gestione dello studio professionale, già non certo semplice sotto innumerevoli altri aspetti.

In assenza di accordo tra i lavoratori per la scelta del proprio Rappresentante, le unità lavorative devono appoggiarsi a un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (art. 48 D.Lgs. 81/2008) nominato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, partecipando (spese a carico del Datore di Lavoro!) a un Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità costituito presso l’INAIL. Questo potrà e dovrà accedere al luogo di lavoro senza impedimenti, dietro preavviso, per verificare la salubrità e la sicurezza della struttura.

MC, ovvero il medico competente

Si discute, invero, se uno Studio Odontoiatrico debba o meno essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, atteso che gli unici rischi esistenti potrebbero essere quelli correlati all’esposizione di agenti cancerogeni o biologici. Anche in questi casi, però, si riconosce essere il rischio in uno studio dentistico assai basso e soprattutto casuale. Per valutare quindi la necessità della presenza o meno della sorveglianza sanitaria all’interno dei locali ci si dovrebbe affidare al Documento di Valutazione Rischi (DVR), e alla prefigurazione ivi fatta dal Datore di Lavoro in merito ai rischi effettivamente esistenti e al modo di arginare gli stessi rendendoli innocui. Preme comunque sottolineare che, ove il lavoratore ne faccia richiesta, il Datore di Lavoro è obbligato a nominare il Medico Competente il quale, ove ritenga esservi una correlazione con rischi professionali o con le condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta e al fine di esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica, sottoporrà il lavoratore alla visita medica.

Il Lavoratore

Dulcis in fundo, non sono previsti obblighi solo in capo al Datore di Lavoro ma anche in capo ai Lavoratori. Questi devono prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, devono contribuire, in uno al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti dal decreto e osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale, devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi e segnalare immediatamente eventuali anomalie o mancanze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, oltre che qualsiasi altra situazione di pericolo venga a crearsi nell’ambiente lavorativo, partecipare ai programmi di formazione e comunque attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite, senza andare al di là del richiesto né compromettere con manovre non autorizzate la sicurezza propria e degli altri lavoratori. E anche per il Lavoratore agli obblighi corrispondono – ove contravvenuti – le sanzioni, previste nell’arresto fino a un massimo di un mese e nell’ammenda da un minimo di 50 euro a un massimo di 600 euro. È immaginabile ipotizzare, vista la breve ma già tormentata esistenza del D.Lgs. 81/2008, nuovi interventi normativi volti – ci si augura – a semplificarne il testo (seppur senza nulla concedere dal punto di vista della sicurezza) e a restituire sonni tranquilli.

Il dentista sicuro - Ultima modifica: 2009-09-19T12:19:43+00:00 da fabiomaggioni

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