Il dentista negato

Un nuovo spiraglio di sole compare nel mondo buio e nuvoloso di quei medici non laureati in odontoiatria che, dentisti nel cuore, si sono visti negare l’accesso alla professione per un pugno di anni e di carte bollate.

Il Dott. XY ricorreva avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso il silenzio rifiuto mantenuto dalle Amministrazioni dallo stesso interessate (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria) in merito all’istanza avanzata volta ad ottenere l’attivazione e la partecipazione alla prova attitudinale per l’iscrizione all’Albo provinciale degli Odontoiatri.

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Adduceva – il ricorrente – essersi immatricolato presso l’Università di Padova nel biennio accademico 1980-1981, di essersi laureato e abilitato nel 1988 e di essere da quello stesso anno iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi custodito presso l’Ordine professionale di Reggio Calabria, nonché a quello degli Odontoiatri ai sensi dell’art. 2 L. 409/1985.

In data 31 luglio 2008 riceveva però una comunicazione, inoltratagli dall’Ordine di appartenenza, in merito alla disposta cancellazione del proprio nominativo dal solo Albo degli Odontoiatri.

Avanzava allora formale istanza/diffida alle Amministrazioni poi resistenti in giudizio, affinché indicessero una nuova prova attitudinale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13 ottobre 1998 n. 386, e ciò al solo fine di poter tornare a essere iscritto all’Albo professionale degli Odontoiatri.

La questione, in realtà, era già stata esaminata dalla Sezione nuovamente interessata della problematica (la Terza quater), e sempre con esiti favorevoli per i ricorrenti confermati poi dal Giudice di Appello (vedi ad esempio Sent. 10961/2007, Consiglio di Stato, Sez. VI 2556/2008).

La decisione

La Sentenza 9957/2009 ha una consequenzialità logica ineccepibile.

Come primo punto, si rifletteva come per i laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati ai corsi di laurea dal biennio 1980-1981 al biennio 1984-1985, ovviamente ove in possesso della relativa abilitazione, l’art. 1 del D.Lgs. 386/1998 avesse previsto l’iscrizione all’Albo professionale degli Odontoiatri solo a seguito del superamento di una prova attitudinale, senza però fissare alcun termine entro il quale poter avanzare la domanda.

Di poi, si ricordava come nell’ottobre 2005 fosse stata recepita dall’ordinamento italiano una direttiva europea (la 2005/36/CE) riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali e come la normativa di riferimento (il D.Lgs. 206/2007 che incorporava dette disposizioni comunitarie) avesse confermato l’obbligo in capo al Ministero della Salute di provvedere a indire una nuova prova attitudinale, atteso che un’interpretazione volta a escludere dalla professione chi non avesse partecipato o non avesse superato quelle già indette sarebbe stata palesemente anticostituzionale (in contrasto con i principi di parità del trattamento e di libertà del lavoro previsti dagli artt. 3, 4 e 35 della Carta Costituzionale).

Veniva allora individuato in capo al Ministero della Salute l’obbligo di indire una nuova prova attitudinale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 D.Lgs. 386/1998.

La professione odontoiatrica

Era nel lontano 1978 che la professione odontoiatrica cominciava a muovere i suoi primi passi, procedendo con lento incedere su un tortuoso e cupo sentiero, battuto inizialmente solo dalla volontà di pochi, e nemmanco italiani.  E’ infatti in quell’anno che l’Europa decideva che il medico non avrebbe potuto più fare il dentista avvalendosi della sola laurea in Medicina e Chirurgia ma avrebbe dovuto compiere studi e percorsi formativi ad hoc e indipendenti.

Con un paradosso tutto italiano nel 1980, quando non vi era ancora nemmeno l’ombra di un esclusivo e adeguato Albo professionale per l’Odontoiatria (istituito solo successivamente con la L. 409/1985), veniva inaugurato il primo corso di laurea in Odontoiatria.

Ma era proprio la pezza che il legislatore apponeva per arginare questa surreale situazione (un corso di laurea per una professione non ufficialmente riconosciuta) a scatenare le più feroci polemiche da parte di quei medici con la vocazione del dentista che, iscrittisi alla facoltà di medicina nel 1980 scoprivano freschi di laurea, nel 1986, di non poter esercitare come – appunto – dentisti se non dopo aver conseguito una nuova laurea, quella neo costituita in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Per affrontare al meglio questo nuovo disagio, lo Stato Italiano emanava allora altra legge (la L. 471/1988) che consentisse ai medici immatricolati dal 1980 al 1984 di iscriversi al neo costituito Albo degli Odontoiatri a patto però che detta iscrizione fosse richiesta entro il 1991.

Come prevedibile, al silenzio dei medici si contrapponeva stavolta il disappunto delle Autorità Europee, che indirizzavano allo Stato Italiano numerosi richiami, tra il 1990 e il 1993, volti a ottenere un perfetto adeguamento e allineamento delle normative italiane con le direttive comunitarie emesse sul punto.

La perpetrata e pervicace inadempienza spingeva ancora la Corte Europea, nel 1995, a condannare l’Italia ed era solo a seguito di tale netta e negativa presa di posizione che, nel 1999, lo Stato Italiano promulgava la famosa (per alcuni famigerata) Legge 386, istitutiva della prova attitudinale (sostituita poi da un corso con esame finale) per gli immatricolati del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dal biennio accademico 1980-1981 al biennio accademico 1984-1985.

Le prevedibili conseguenze

La sentenza poc’anzi commentata desterà indubbio scalpore, verrà acclamata da alcuni e denigrata da altri, creando partigianerie che in questa sede non si vogliono abbracciare.

Da un punto di vista squisitamente giuridico però un fatto è certo: questa nuova prova attitudinale, questa nuova chance data ai medici iscritti tra gli anni 1980 e 1984, se la sentenza non sarà impugnata dal Ministero, permetterà a quei pochi professionisti ancora mancanti all’appello (si stima siano un paio di centinaia) di regolarizzare la propria posizione.

Viene infatti difficile pensare che oggi chi si sia iscritto a un corso di laurea con il solo scopo di praticare l’arte dell’odontoiatria, poi negata per sottili questioni burocratiche e legali, si sia adeguato di buon grado a una così pesante imposizione ed abbia diligentemente evitato riuniti, faretre e amalgami.

Viene forse più facile credere che, seppur sostanzialmente imposto, anche questo sia un modo, diverso e singolare, di combattere l’abusivismo, piaga dilagante e mai sufficientemente e adeguatamente curata che infesta ancora il settore sanitario e principalmente odontoiatrico.

Ma queste sono solo scontate considerazioni, che in alcun modo vogliono essere oltraggiose nei confronti dei destinatari della sentenza emessa.

Preme, invece, rassicurare il medico iscritto a buon diritto a entrambi gli Albi o l’odontoiatra, che leggeranno in questa sentenza l’ombra di un’ingiustizia perpetrata a loro danno a favore di chi a suo tempo non aveva colto l’opportunità già concessa di entrare a far parte del mondo dell’odontoiatria: valutino – questa – invece una nuova e ulteriore occasione per crescere e rinnovarsi professionalmente, e considerino con rispetto i neo Colleghi, verosimilmente e presumibilmente lontani da tempo dal mondo odontoiatrico, e che già solo per questo motivo dovranno preoccuparsi di conseguire nel minor tempo possibile un livello professionale adeguato a un mercato sempre in crescita e sempre più esigente quale quello dell’odontoiatria. 

Il dentista negato - Ultima modifica: 2010-02-05T11:30:44+00:00 da elisabettadolzan

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