I tempi lunghi della giustizia


Il caso

“Il Consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bari …<omissis>… irrogava al dott. X. X. la sanzione disciplinare della sospensione di un mese dall’esercizio della professione, per pubblicità scorretta. Veniva addebitata l’esposizione mediante targa, e l’inserimento nelle Pagine Gialle, di un testo, concernente la propria qualificazione professionale, diverso da quello autorizzato dall’Ordine, essendo stato pubblicizzato un testo in cui la specificazione ‘estetica’ seguiva a medicina e chirurgia, nonostante la specificazione fosse stata espunta in sede di autorizzazione rilasciata dall’Ordine Professionale (violazione dell’art. 53 Codice deontologico, in relazione alla L. 5 febbraio 1992, n. 175, artt. 1, 2 e 3). La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie rigettava il ricorso proposto dal medico (decisione del 9 agosto 2010).” Avverso la suddetta decisione il dott. X. ricorreva per Cassazione, resistevano con controricorso l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bari e il Ministero della Salute. Nell’esporre le proprie motivazioni (Sentenza n. 3706 del 9 marzo 2012) la Terza Sezione della Cassazione Civile sottolineava: “Con il primo motivo, si deduce la violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 51, sostenendo l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, per essere decorsi più di cinque anni dalla data dell’interruzione (aprile 2003), avvenuta con la convocazione del medico dinanzi al Presidente D.P.R. n. 221 del 1950, ex art. 39, alla data del deposito della decisione del Consiglio dell’ordine (giugno 2008), non rilevando – sulla base delle giurisprudenza di legittimità – la data (gennaio 2008) in cui la decisione era stata assunta. Il motivo va rigettato. La decisione impugnata è conforme a diritto perché l’azione non si è prescritta. Dato che la decisione impugnata fa generico riferimento a due termini di interruzione la convocazione del medico dinanzi al Presidente del D.P.R. n. 221 del 1950, ex art. 39 (aprile 2003) e l’apertura del procedimento disciplinare (marzo 2004), è opportuno integrare la motivazione, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. I cinque anni previsti per la prescrizione dell’azione disciplinare non sono decorsi perché la decisione dell’Ordine locale – considerando la data del deposito della stessa (5 giugno 2008), in conformità all’indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 luglio 2004, n. 13427), cui si intende dare continuità – è intervenuta tempestivamente nel nuovo termine quinquennale, decorrente dalla data della delibera del Consiglio (10 marzo 2004) di apertura del procedimento disciplinare, il quale a sua volta aveva interrotto, con effetti istantanei, il periodo originario decorrente dal fatto (2002).

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I tempi lunghi della giustizia - Ultima modifica: 2013-01-28T16:18:32+00:00 da Redazione

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