Chi ha detto che la Legge non è uguale per tutti? Esiste un istituto giuridico che, come la tristemente famosa “livella” di Totò, non conosce politici, professionisti, impiegati e operai: la prescrizione.
La rettitudine morale dei lettori de “Il Dentista Moderno” è cosa nota, ma alzi la mano chi, almeno una volta nella propria carriera, non abbia temuto una convocazione dal proprio Ordine di appartenenza, magari anche solo per difendersi da pazienti che, sollevatisi insoddisfatti dalla poltrona, minacciavano querele ed esposti. Orbene, si sappia che l’art. 51 del D.P.R. 221/1950 è chiaro in tal senso: “L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.” E può accadere, seppur raramente, che quel lungo termine previsto non riesca a essere rispettato dalla Commissione competente. In un momento quale quello odierno, dove l’ultima novità normativa vuole la menzione e pubblicizzazione sull’Albo accanto al nominativo dell’iscritto della relativa “carriera disciplinare”, ogni giorno trascorso potrebbe essere ristoratore di uno sporcato candore.
Il caso
“Il Consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bari ...<omissis>... irrogava al dott. X. X. la sanzione disciplinare della sospensione di un mese dall’esercizio della professione, per pubblicità scorretta. Veniva addebitata l’esposizione mediante targa, e l’inserimento nelle Pagine Gialle, di un testo, concernente la propria qualificazione professionale, diverso da quello autorizzato dall’Ordine, essendo stato pubblicizzato un testo in cui la specificazione ‘estetica’ seguiva a medicina e chirurgia, nonostante la specificazione fosse stata espunta in sede di autorizzazione rilasciata dall’Ordine Professionale (violazione dell’art. 53 Codice deontologico, in relazione alla L. 5 febbraio 1992, n. 175, artt. 1, 2 e 3). La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie rigettava il ricorso proposto dal medico (decisione del 9 agosto 2010).” Avverso la suddetta decisione il dott. X. ricorreva per Cassazione, resistevano con controricorso l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bari e il Ministero della Salute. Nell’esporre le proprie motivazioni (Sentenza n. 3706 del 9 marzo 2012) la Terza Sezione della Cassazione Civile sottolineava: “Con il primo motivo, si deduce la violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 51, sostenendo l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, per essere decorsi più di cinque anni dalla data dell’interruzione (aprile 2003), avvenuta con la convocazione del medico dinanzi al Presidente D.P.R. n. 221 del 1950, ex art. 39, alla data del deposito della decisione del Consiglio dell’ordine (giugno 2008), non rilevando - sulla base delle giurisprudenza di legittimità - la data (gennaio 2008) in cui la decisione era stata assunta. Il motivo va rigettato. La decisione impugnata è conforme a diritto perché l’azione non si è prescritta. Dato che la decisione impugnata fa generico riferimento a due termini di interruzione la convocazione del medico dinanzi al Presidente del D.P.R. n. 221 del 1950, ex art. 39 (aprile 2003) e l’apertura del procedimento disciplinare (marzo 2004), è opportuno integrare la motivazione, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. I cinque anni previsti per la prescrizione dell’azione disciplinare non sono decorsi perché la decisione dell’Ordine locale - considerando la data del deposito della stessa (5 giugno 2008), in conformità all’indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 luglio 2004, n. 13427), cui si intende dare continuità - è intervenuta tempestivamente nel nuovo termine quinquennale, decorrente dalla data della delibera del Consiglio (10 marzo 2004) di apertura del procedimento disciplinare, il quale a sua volta aveva interrotto, con effetti istantanei, il periodo originario decorrente dal fatto (2002). Costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in base a quanto disposto dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 51, il procedimento disciplinare nei confronti di chi eserciti una professione sanitaria deve concludersi, a pena di prescrizione dell’azione disciplinare, nell’arco di cinque anni a decorrere dall’esercizio dell’azione disciplinare in sede amministrativa; promozione che interrompe, con effetto istantaneo, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 1, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, determinando l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione (da ultimo Cass. 20 luglio 2004. n. 13427). L’azione disciplinare è esercitata con la delibera del Consiglio di apertura del procedimento disciplinare; mentre, la convocazione (audizione), ai sensi dello stesso art. 39 cit., del medico dinanzi al Presidente, posta a garanzia del professionista, è ancora preliminare all’apertura del procedimento, essendo volta alla acquisizione-verifica degli elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al Consiglio la proposta di esercizio dell’azione disciplinare (sulla funzione della convocazione, nell’ambito dell’analisi tra convocazione e relazione del Presidente nel procedimento previsto per gli odontoiatri, Cass. 27 settembre 1999, n. 10698). Nè può ritenersi che la convocazione, al pari della delibera di apertura del procedimento, sia idoneo atto interruttivo, capace di determinare gli stessi effetti interruttivi a effetto istantaneo. Questa possibilità è esclusa dalle stesse argomentazioni che, secondo un principio oramai consolidato, hanno indotto la Corte a ritenere applicabile, nel procedimento amministrativo di applicazione della sanzione nel settore delle libere professioni, la regola dell’effetto interruttivo istantaneo (art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c., comma 1) e non quella dell’effetto interruttivo permanente (art. 2945 c.c., comma 2). Tale conclusione è stata fondata (cfr. in motivazione, Cass. 22 maggio 1995, n. 5603) sulla considerazione che la previsione di un termine di prescrizione che delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare vale ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo per l’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito. Esigenza che resterebbe frustrata se si riconoscesse capacità interruttiva alla convocazione, accanto all’atto che costituisce inizio dell’azione disciplinare.” Non da quando il convenuto è chiamato a riferire sugli accadimenti oggetto di lamentela, quindi, bensì dalla data in cui la Commissione disciplinare (sia essa Medica e/o Odontoiatrica), dopo aver sentito la relazione del Presidente circa i fatti di cui all’esposto avanzato, delibera di aprire a carico dell’incolpato un procedimento disciplinare formulando un preciso addebito: è da quel momento che parte il countdown.
La prescrizione
Annosa, invero, è la questione della prescrizione dell’azione disciplinare, e una giurisprudenza ondivaga e incerta non ha mai aiutato nel meglio definire i limiti e le applicazioni di tale istituto. Basti pensare ad alcuni ultimi orientamenti che, seppur raramente seguiti, hanno ritenuto legittimo l’intervento dell’Ordine nei confronti di iscritti per fatti risalenti nel tempo di cui l’Ente era stato notiziato solo dopo trascorsi i fatidici cinque anni. Abbracciando tali indirizzi si andrebbe, infatti, unicamente a cadere nell’equivoco che proprio un istituto, quale quello della prescrizione, intende, invece, risolvere ovvero il dilatarsi all’inverosimile dei tempi tecnici di intervento dell’Ente per l’espletamento del proprio potere disciplinare. Ora, partendo dal presupposto che il punto di partenza è il fatto posto alla base della segnalazione, due possono essere i percorsi disciplinari: se l’azione non comporta alcun intervento dell’Autorità Giudiziaria Penale la prescrizione, che – come poc’anzi detto – decorre dalla commissione del fatto deontologicamente scorretto, viene interrotta con effetto istantaneo dall’apertura del procedimento disciplinare a carico del sanitario; se l’azione comporta, invece, l’intervento dell’Autorità Giudiziaria Penale l’apertura del procedimento disciplinare, se non disposta prima unitamente alla sospensione dello stesso in attesa degli esiti del procedimento giudiziale, dovrà essere disposta entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna (divenuta tale dopo i tre gradi di giudizio o per rinuncia al gravame). Da prestare attenzione anche ove il procedimento fosse stato celebrato nel termine dei cinque anni: la conclusione dello stesso potrà ritenersi avvenuta solo con il deposito della propria decisione da parte dell’organo disciplinare che, in caso di una celebrazione “in zona Cesarini”, dovrà redigere il verbale, sottoscriverlo e depositarlo in Segreteria comunque sempre entro cinque anni dall’apertura del procedimento disciplinare. Ovviamente e ripeto, sono cose che sicuramente non interesseranno i probi lettori de “Il Dentista Moderno”. ma che comunque è sempre meglio sapere.


