I diversi scenari della liquidazione del sinistro di responsabilità civile professionale

Analizziamo alcuni profili che riguardano la fase terminale del sinistro di responsabilità civile professionale, ovvero quella attinente la fase di liquidazione del sinistro di responsabilità civile professionale dell’odontoiatra al fine di comprendere, concretamente, l’entità dell’indennizzo spettante, le modalità di erogazione di tale indennizzo, la posizione del terzo danneggiato, il diverso scenario che si configura a seguito della definizione giudiziale e/o stragiudiziale del sinistro e così via.

Entro quali limiti la compagnia di assicurazioni è tenuta a manlevare e tenere indenne l’assicurato?

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Tali limiti sono determinati dal massimale assicurato, nel senso che il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico dell’assicuratore.

Per tale ragione, l’assicurato, al momento della stipula della polizza deve prestare estrema attenzione al massimale scelto, che deve essere di entità tale da poter fare fronte ai possibili sinistri che possano verificarsi. Va da sé che un massimale ampio, sebbene determini l’applicazione di un premio proporzionalmente più elevato, permette di affrontare la propria attività professionale con maggiore tranquillità.

Come opera in concreto il massimale di polizza?

Dipende dalla condizioni di polizza contenute nel contratto assicurativo. Generalmente, il massimale è valevole per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla compagnia di assicurazione.

Esistono, tuttavia, clausole più svantaggiose sul mercato assicurativo. Occorre pertanto che l’assicurato si accerti non solo del massimale assicurato ma anche delle modalità di applicazione del medesimo.

Al fine di determinare, in concreto, l’indennizzo dovuto dalla Compagnia occorre tenere conto non solo del massimale ma anche delle eventuali franchigie previste in polizza nonché degli eventuali scoperti pure ivi contenuti.

Che cos’è la franchigia?

È un importo prestabilito all’interno delle condizioni di polizza che in caso di sinistro l’assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia di assicurazione non riconosce l’indennizzo. Nelle polizze di responsabilità civile professionale può essere prevista una franchigia fissa che operi per ogni tipologia di danno o limitatamente a specifiche voci di danno (per es. danni a cose).

Che cosa si intende per «scoperto» di polizza?

È la percentuale della somma liquidabile ai termini di polizza che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro. A differenza della franchigia, che è un importo prestabilito, lo scoperto varia perché calcolato in forma percentuale rispetto all’indennizzo erogato.

Frequentemente nelle polizze di responsabilità civile dell’odontoiatra viene previsto che la garanzia relativa all’implantologia venga prestata con uno scoperto del 10%.

Come avviene la liquidazione di un sinistro di responsabilità civile professionale?

Dipende dalla fase che l’ha preceduta. Si può pervenire alla liquidazione di un sinistro dopo:

una fase stragiudiziale che si articola nelle seguenti sottofasi: a) accertamento della esistenza di valida copertura assicurativa; b) accertamento dell’esistenza di responsabilità professionale; c) quantificazione del danno;

una fase giudiziale, ovvero a seguito di un procedimento giudiziario che termina con una sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato.

Nella fase stragiudiziale, la trattazione e gestione del sinistro (nell’ambito della quale, nei sinistri di responsabilità civile professionale dell’odontoiatra, frequentemente viene disposta una perizia medico-legale) avvengono direttamente con la Compagnia, in persona del legale e/o liquidatore nominato.

Nella fase giudiziale, ogni statuizione è contenuta nella sentenza e quindi la Compagnia liquida il sinistro ottemperando alla sentenza emessa.

Il paziente che si ritiene danneggiato dalla condotta dell’odontoiatra, può rivolgersi direttamente alla sua compagnia di assicurazioni, invece che al professionista, per ottenere il risarcimento del danno?

No. La specificità del rischio professionale, che è relativo alla possibile deminutio patrimoniale dell’assicurato in conseguenza di fatti da questi compiuti che lo espongano a responsabilità verso terzi, comporta che il paziente o comunque il terzo danneggiato non abbia alcuna azione diretta verso la compagnia assicuratrice e che eventuali richieste risarcitorie da questi avanzate dovranno essere proposte direttamente nei confronti dell’odontoiatra.

Laddove il paziente o, più in generale, il terzo danneggiato richieda all’odontoiatra gli estremi della sua polizza assicurativa, l’odontoiatra è tenuto a fornire tali elementi?

Il contraente di una polizza di responsabilità civile non ha nessun obbligo in tale senso sia per quanto riferito al quesito che precede sia perché, comunque, allo stato, l’odontoiatra non ha un obbligo di legge di contrarre una polizza di responsabilità civile professionale.

L’assicurato potrà, pertanto, a sua discrezione (salvo specifiche limitazioni contenute nel contratto assicurativo) informare o meno il paziente o terzo danneggiato della propria posizione assicurativa.

Purtroppo, non sono infrequenti i casi in cui la comunicazione al danneggiato dell’esistenza di copertura assicurativa ingeneri maggiori aspettative sulla liquidazione del danno.

La compagnia di assicurazioni dell’odontoiatra non ha alcuna obbligazione di pagamento nei confronti del danneggiato?

Collegandoci a quanto già affermato nei quesiti che precedono, precisiamo che a differenza di quanto avviene in materia di responsabilità da circolazione dei veicoli, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sussiste solo nei confronti dell’assicurato e non nei confronti del danneggiato, quale corollario del principio di relatività dei contratti (art. 1372 codice civile).

Un unico temperamento ai principi in parola è previsto nel secondo comma dell’art. 1917 del codice civile in base al quale l’assicuratore può avvalersi della facoltà di pagare direttamente l’indennizzo dovuto all’assicurato nei confronti del terzo, previa comunicazione all’assicurato ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Nel momento in cui la Compagnia di assicurazioni liquida un indennizzo in favore dell’assicurato o direttamente nei confronti del terzo danneggiato, richiede la sottoscrizione di una quietanza liberatoria?

Solitamente al momento dell’erogazione dell’indennizzo la compagnia di assicurazioni richiede al proprio assicurato oppure al danneggiato una dichiarazione con la quale venga dato atto dal ricevente che il pagamento effettuato è satisfattivo di ogni ulteriore pretesa e omnicomprensivo.

Tuttavia, a differenza dei sinistri attinenti per esempio la circolazione del veicoli, laddove è più facile effettuare delle casistiche, nell’ambito della responsabilità civile professionale ogni fattispecie ha le sue peculiarità. Pertanto non esistono «quietanze standard» ma ogni sinistro viene definito in maniera specifica.

Laddove l’assicurato sia convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, può richiedere l’intervento del proprio assicuratore nello stesso giudizio?

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1917 del codice civile l’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione al fine di essere tenuto indenne da quanto dovesse essere condannato a pagare all’esito del processo, in favore del danneggiato.

È opportuno richiedere in giudizio l’estensione del contraddittorio nei confronti della compagnia di assicurazione? 

Ogni situazione, nella sua specificità, andrà valutata dall’assicurato con il suo legale. In linea generale, possiamo tuttavia affermare che la chiamata in causa dell’assicuratore permette senz’altro una più agevole definizione di ogni rapporto.

L’assicuratore, dal canto suo, potrà svolgere compiutamente ogni difesa, partecipare alla formazione delle prove e quindi non potrà, poi, eccepire all’assicurato l’inopponibilità di determinate situazioni processuali; l’assicurato, dall’altro canto, potrà esercitare in un unico giudizio ogni suo diritto, ivi compresi quelli assicurativi, richiedendo altresì il pagamento diretto al terzo danneggiato in caso di sua condanna.

La compagnia di assicurazioni può assumere direttamente la difesa in giudizio dell’assicurato?

Dipende dalle condizioni generali della polizza di responsabilità civile professionale e dalle condizioni dell’eventuale polizza di tutela giudiziaria. In ogni caso, la Compagnia di assicurazioni non potrà assumere la difesa diretta dell’assicurato in caso di conflitto di interessi con l’assicurato.

Un tale conflitto si può determinare nel caso in cui ci verifichi un contrasto in merito all’operatività o meno della copertura assicurativa. In tal caso è evidente che la compagnia non potrà assumere la difesa diretta dell’assicurato perché è portatrice di un interesse non coincidente con quello dell’assicurato.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato a chi rimangono in carico?

Ai sensi del III comma dell’art. 1917 codice civile, le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

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I diversi scenari della liquidazione del sinistro di responsabilità civile professionale - Ultima modifica: 2010-10-01T14:30:22+00:00 da Redazione

1 commento

  1. Nel caso che la Compagnia garante la struttura ospedaliera fa un’offerta formale che non accetti, è tenuta a mandare l’offerta. Grazie

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