Nei giorni scorsi l’attenzione è stata diretta sul rischio che alcune sentenze possano impedire agli organi Istituzionali di verifica del comportamento degli iscritti all’Ordine di continuare la loro opera.
In particolare due le sentenze che bloccherebbero di fatto il potere sanzionatorio delle OMCeO e della CCEPS: la sanzione dell’Antitrust e la conseguente sentenza del Tar e la sentenza della Cassazione relativa alle decisioni della CCEPS.
Per ribadire la piena operatività e legittimità dell’azione di verifica di Ordine e CCEPS, la Presidente FNOMCeO Roberta Chersevani ha inviato a tutti i Presidenti OMCeO e CAO una nota in cui ribadisce “che la Commissione Centrale continua a svolgere la sua funzione giurisdizionale”.
Le criticità nascono dopo la sospensione d’ufficio dei procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione relativi alle decisioni della CCEPS in merito ai procedimenti disciplinari instaurati per i medici e gli odontoiatri.
Tale decisione, ricordano dalla FNOMCeO, “è la conseguenza dell’incardinarsi davanti alla Corte Costituzionale di un giudizio di costituzionalità relativo proprio alla corretta composizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie”.
La Cassazione ha sollevato questione di incostituzionalità in relazione alla composizione della CCEPS per i componenti nominati dal Ministero della Salute in quanto “violerebbero le norme costituzionali ed europee finalizzate a garantire la terzietà, l’indipendenza e l’imparzialità degli organi giudicanti a garanzia del diritto di ogni persona ad un giusto processo”. Cassazione che rimanda la decisione sulla costituzionalità della composizione della CCEPS alla Corte Costituzionale.
La Presidente Chersevani ha spiegato: “Il pronunciamento della Cassazione non pregiudica il pieno svolgimento, da parte dei competenti Organi degli Ordini e della Federazione, delle funzioni disciplinari. Occorre, infine, rilevare che la Commissione Centrale continua a svolgere la sua funzione giurisdizionale ma, per evitare che le sue decisioni vengano impugnate in caso di accoglimento della questione di costituzionalità, si riunisce in assenza dei membri nominati dal Ministero della Salute, senza intaccare il numero legale previsto dall’art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 233/46 per la validità dell’udienza”.
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