Diabolica pervicacia

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Spiace dover tornare in argomento, ma la caparbietà e la spudoratezza del protagonista della vicenda che andremo a commentare lasciano di sasso e meritano una riflessione.

a cura di Mariateresa Garbarini

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Intervenuta nuovamente in tema di abusivismo, la Corte di Cassazione si è trovata a dover ancora ribadire come la confisca dell’immobile sia più che fondata e legittima, soprattutto laddove la disponibilità dello stesso costituisca ragione incentivante, agli occhi dell’abusivo, per la reiterazione del reato.

Il caso

Con sentenza del 2 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Torino respingeva l’impugnazione proposta da P.G.H. avverso la sentenza del 29 giugno 2009 a mezzo della quale il gip del Tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 500 di multa – oltre al risarcimento dei danni alla parte civile costituitasi – per i reati contestati di cui all’art. 494 c.p. aggravato e continuato (“Sostituzione di persona”, in quanto, essendo odontotecnico, aveva indotto i pazienti a credere che fosse un medico odontoiatra), all’art. 349 c.p., commi 1 e 2 (“Violazione dei sigilli”, quelli apposti dall’Autorità Giudiziaria allo studio odontoiatrico), all’art. 605 c.p. (“Sequestro di persona”, commesso nei confronti del personale dello studio odontoiatrico) e all’art. 348 c.p. continuato (“Esercizio abusivo di una professione” per l’esercizio abusivo – appunto – della professione odontoiatrica).

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Presentava allora ricorso avanti la Corte di Cassazione, contestando alla condanna ricevuta l’erronea applicazione della legge penale da parte della Corte d’Appello nonché la mancanza di legittime motivazioni poste alla base delle contestazioni rivoltegli.

Il ricorso era ritenuto infondato, in tutti i motivi di gravame presentati, vuoi per la genericità con cui erano stati addotti, vuoi anche per la manifesta e provata condotta tenuta dal reo: “… all’imputato era contestato il fatto che, dopo che lo studio dentistico in cui egli aveva svolto abusivamente attività di dentista, era stato sottoposto a sequestro probatorio dai Carabinieri … nonché a sequestro preventivo …, con conseguente apposizione di sigilli e di cartellino indicante che l’immobile era sottoposto a sequestro, nonostante fosse stato nominato custode per entrambi i sequestri, ‘violava i sigilli apposti, in particolare rimuovendo i sigilli stessi nonché il cartellino attestante il sequestro e riprendendo – di fatto – pieno possesso dello studio sequestrato’, collocando pure una nuova telecamera per sorvegliare l’accesso, …” proseguendo così l’attività abusiva all’interno dello studio.

La Corte riconosceva come “… Effettivamente il gip del Tribunale di Torino aveva trattato la questione con una motivazione del tutto adeguata, in punto di diritto, osservando che il reato di violazione dei sigilli ‘si consuma con qualsiasi condotta idonea a eludere l’obbligo di immodificabilità o indisponibilità del bene’ e, in punto di fatto, osservando che nel caso di specie non solo vi era stata rottura materiale dei sigilli, ma anche utilizzo del bene vincolato, essendo risultato che un paziente era stato in cura presso lo studio proprio nel periodo in cui questo era sotto sequestro, e avendo gli stessi operanti durante i sopralluoghi effettuati nel febbraio 2008 non solo constatato la materiale rottura dei sigilli, ma anche rinvenuto segni inequivocabili dello svolgimento di attività all’interno dei locali e della presenza del P.G.H.; inoltre, nota ancora il gip, l’installazione di una telecamera fuori dalla porta dello studio non si spiega se non con l’intento dell’imputato di proseguire la propria attività… nella consapevolezza dell’illiceità della propria condotta. …”.

Quanto al reato di sostituzione di persona “… il ricorrente imputava al giudice d’appello l’aver trascurato ‘quanto effettivamente provato nel corso del giudizio’, negando poi che l’imputato si fosse mai presentato come Dott. C. (il dentista che in precedenza aveva operato in quello studio odontoiatrico) …” ma esternava le proprie considerazioni in modo così generico da far ritenere alla Corte immeritevole di accoglimento anche tale eccezione.

La Corte d’Appello giustamente motivava, secondo la Cassazione, come la sussistenza del reato di “Sostituzione di persona” fosse manifesta, “… espressamente ribadendo che dal compendio probatorio risultava che l’imputato era conosciuto da tutti i pazienti come Dott. C., per convincimento da lui stesso ingenerato, perché, approfittando del fatto che tale dentista aveva esercitato in quello studio la sua attività, se ne era attribuito l’identità, anche con il consegnare ricevute fiscali allo stesso intestate, formando un timbro con generalità differenti dalle proprie, mantenendo la targa, fuori dallo studio, all’evidente fine di nascondere la propria attività di medico abusivo. …”.

Lamentava, inoltre, il signor. P.G.H. che la pena avrebbe dovuto essere scelta tra la meno afflittiva, avendo ammesso le proprie responsabilità, ma senza fondare la propria rimostranza su alcun specifico nonché giuridico sostegno valido al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio diverso da quello irrogato dato che, per il reato di cui all’art. 348 c.p., l’ammissione di responsabilità non genera in modo automatico alcuna riduzione della pena.

Spiegava la Suprema Corte: “Il giudice d’appello, poi, ha ben confutato la doglianza in esame, osservando che la condotta dell’imputato ‘si è molto negativamente connotata per particolare pervicacia’, e tenendo conto altresì di ben tre precedenti per analogo reato, oltre a condanne per altri reati. Richiama inoltre, espressamente condividendola, la valutazione del giudice di prime cure, che ha ampiamente illustrato le ragioni per cui ha determinato la pena inflitta all’imputato, specificando come la sua ‘pervicacia’ sia consistita ‘nel perseverare nelle condotte illecite nonostante gli interventi dell’autorità giudiziaria e i conseguenti procedimenti instauratisi a suo carico’: egli ,infatti, già indagato nel 2005, proseguiva nell’esercizio abusivo della professione negli stessi locali fino al 2008 e, ancora, anche dopo il sequestro preventivo dell’immobile, adottando maggiori precauzioni per evitare di essere scoperto.

Riusciva infine a ottenere la revoca della misura cautelare producendo la copia di un contratto di affitto dei locali a un medico dentista all’evidenza simulato e stipulato al solo fine di rientrare nella disponibilità del bene e proseguire nell’attività illecita, che di fatto proseguiva fino all’arresto del 2009. Non si limitava ad attribuirsi una qualifica professionale che non gli competeva ma si sostituiva a un medico, rilasciava fatture e ricevute a suo nome e non desisteva da tali condotte neppure dopo essere stato scoperto nel 2008. Nel corso del processo non mostrava alcun concreto segno di ravvedimento o resipiscenza”. Tale racconto non poteva che indurre la Corte a ritenere più che adeguata la scelta sanzionatoria.

Lamentele avanzava pure quanto alla confisca dell’immobile, laddove sosteneva – ci sia consentito aggiungere, senza alcun pudore – aver la Corte d’Appello errato là ove ritenuto che la confisca gli avesse evitato la reiterazione di ulteriori condotte di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, perché “l’ammissione di responsabilità per il reato di cui all’art. 348 c.p. inibisce prognosi infauste”. Il giudice d’appello rimandava effettivamente, a proposito della confisca, a quanto già esposto dal giudice di prime cure, ritenendolo evidentemente sufficiente a superare le doglianze al riguardo presentate dall’appellante e fruendo quindi del già richiamato principio della integrazione reciproca delle motivazioni del caso di doppia conforme. Invero, nella sentenza di primo grado era chiaramente giustificata la disposizione della confisca facoltativa in questione, osservandosi che l’immobile adibito a studio odontoiatrico di proprietà dell’imputato e i beni al suo interno presenti “… erano stati pacificamente utilizzati per commettere i reati di cui all’art. 348 c.p. e dunque erano strumentali agli stessi…”, e che quindi la disponibilità dell’immobile da parte dell’imputato “… costituisse ragione incentivante alla reiterazione delle condotte di esercizio abusivo della professione …” da parte dello stesso dal momento che l’immobile “… era stato per anni stabilmente adibito a studio dentistico per consentire a P.G.H. di esercitare abusivamente la professione di medico creandosi una clientela stabile il cui mantenimento è di regola peraltro strettamente legato anche al dato logistico …”.

Errare è umano, perseverare diabolico

Eccolo: l’indifendibile, quello che l’art. 24 della Costituzione tutela (prevedendo il diritto alla difesa!) perché altrimenti nessun avvocato lo accetterebbe mai tra i propri assistiti, il reo confesso che si presenta con una fedina penale di tutto rispetto e che continua imperterrito nel proprio delinquere consapevole del fatto che tanto una più una meno poco importa. Genetica? Predisposizione al crimine? Sarà, ma le insignificanti pene previste dal Legislatore per l’accertato abusivo sicuramente non disincentivano il diabolico perseverare dell’umano errore.

Diabolica pervicacia - Ultima modifica: 2016-02-15T08:48:41+00:00 da Redazione

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