Copertura assicurativa e acquisizione di valido consenso informato da parte dell’odontoiatra

Un profilo sul quale è opportuno focalizzare l’attenzione è quello relativo al consenso informato esaminando, in particolare, le clausole contenute nelle polizze di rc professionale dell’odontoiatra che si occupano di tale aspetto.

 

L’esatta comprensione della portata applicativa delle clausole contenute nelle polizze di rc professionale – e quindi dell’incidenza della valida acquisizione di un consenso informato ai fini di una valida copertura assicurativa – non può prescindere, tuttavia, da una preliminare disamina attinente i profili giuridici che vengono in rilievo in materia di consenso informato nell’ambito della responsabilità professionale medica.

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Qual è il principio etico – giuridico su cui si fonda la doverosità del consenso informato?

La doverosità del consenso informato del paziente si fonda sul principio etico-giuridico secondo cui nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non ha previamente espresso il proprio libero assenso. L’adesione non rappresenta un semplice atto formale, ma richiede un approfondito rapporto conoscitivo tra medico/odontoiatra e paziente.

Quali sono le fasi in cui si articola il rapporto conoscitivo medico/odontoiatra-paziente?

Il percorso attraverso il quale si perviene alla raccolta di un valido consenso informato si articola nelle seguenti fasi:informazione adeguata;verifica del fatto che il paziente abbia compreso le informazioni ricevute;adesione libera e volontaria alle procedure.

Quando l’adesione del paziente può ritenersi effettiva e partecipata? 

L’adesione del paziente può ritenersi effettiva e partecipata solo quando è preceduta da:illustrazione dettagliata della natura e della metodologia dell’intervento e dei risultati attesi ragionevolmente conseguibili con lo stesso;informazione circa ogni possibile profilo di rischio conosciuto dell’intervento.

Quali sono le norme che regolano e definiscono il consenso informato? 

1) In primo luogo la Costituzione e, in particolare, gli artt. 13 (che sancisce l’inviolabilità della libertà personale) e 32 (che consacra il principio a mente del quale la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizioni di legge);

2) il Codice Deontologico del Medico Chirurgo e dell’odontoiatra e, in particolare, l’art. 30 (rubricato «informazioni al cittadino») e l’art. 32 (rubricato «acquisizione del consenso», in base al quale detto consenso deve essere reso al paziente in forma scritta e inequivocabile prima di intraprendere procedure diagnostiche o terapeutiche particolari o potenzialmente lesive dell’integrità fisica).

È previsto un obbligo di forma per il consenso informato?

No, potendo lo stesso anche essere manifestato oralmente.

Quali sono i rischi per l’odontoiatra correlati all’acquisizione di un consenso informato orale?

La mancanza di documento comprovante l’acquisizione di un valido consenso informato, nei termini sopra descritti, espone l’odontoiatra a rischi enormi giacché l’onere probatorio che incombe su quest’ultimo è estremamente difficile d’adempiere, anche in considerazione del fatto che, in mancanza di documento scritto, l’unica prova rimane la testimonianza (laddove poi siano stati presenti testimoni diversi dal paziente e dall’odontoiatra… Anche perché la testimonianza resa da un’eventuale assistente o altro collaboratore, legato allo studio dentistico da vincoli di lavoro o da altri interessi, potrebbe risultare non del tutto attendibile).

Quali sono i rischi per l’odontoiatra correlati alla acquisizione di un consenso informato mediante la mera sottoscrizione di un preventivo
o di un modulo prestampato?

Talune sentenze emesse a seguito di un giudizio di responsabilità professionale hanno affermato come il consenso non possa essere ritenuto esistente e validamente rilasciato per il solo fatto che il paziente abbia sottoscritto il preventivo (sottoscrizione che non può essere in alcun modo intesa come volta ad attestare la corretta informazione sulle modalità del trattamento da eseguire) né tanto meno per il solo fatto che al paziente sia stato consegnato un prestampato non firmato né controfirmato, assolutamente generico, non contenente né il nominativo del paziente né il tipo di cure a cui lo stesso avrebbe dovuto sottoporsi. In ogni caso, la firma di un eventuale modulo prestampato non può mai ridursi ad atto formale, teso in via prioritaria a precostituire una dichiarazione di esonero di responsabilità. La sottoscrizione di eventuali moduli dovrebbe invece costituire il momento finale, di revisione e ripensamento del dettagliato processo informativo che il professionista avrebbe dovuto svolgere per rendere edotto e consapevole il paziente della decisione da questi assunta autorizzando le cure.

Cosa prevedono le polizze di rc professionale relative agli odontoiatri con riferimento al consenso informato?

Nella maggior parte delle polizze destinate agli odontoiatri si richiede, ai fini dell’operatività della garanzia, l’acquisizione di valido consenso informato scritto, non rispondendo la compagnia assicurativa di eventuali responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza di valido consenso informato.
La ragione di tale previsione risiede nel fatto che l’acquisizione da parte dell’odontoiatra di un valido consenso informato in forma scritta, rappresenta per quest’ultimo un’importantissima forma di garanzia, in mancanza della quale l’odontoiatra che pure abbia correttamente eseguito la sua prestazione, non riesce a essere adeguatamente difeso in caso di controversie con il paziente. 

Quando in una polizza si rinviene la clausola a mente della quale la garanzia assicurativa non sarà operante per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto, come opera la copertura assicurativa nell’ambito di un giudizio di responsabilità professionale di un odontoiatra laddove il paziente deduca esclusivamente di avere subito un danno senza tuttavia porre in alcun modo la questione relativa al rilascio di valido consenso informato?

Si è già precisato come la mancata acquisizione di valido consenso informato costituisca uno specifico titolo di responsabilità a carico dell’odontoiatra, indipendentemente dall’esito dell’intervento eseguito sul paziente.
Laddove quindi il paziente imputi al professionista esclusivamente un tale tipo di responsabilità, è evidente che la copertura assicurativa – a fronte di una clausola quale quella sopra riportata – non possa operare.
Diversa è invece la fattispecie nella quale il paziente imputi al professionista di avere subito un danno a seguito di un intervento, senza in alcun modo porre detto danno in correlazione con l’acquisizione o meno di un valido consenso informato.
In tale caso, la polizza assicurativa nella quale sia inserita una clausola del tenore di quella in esame sarà comunque operativa, anche nell’ipotesi in cui l’odontoiatra non abbia raccolto un valido consenso informato. Ciò in quanto tale ultimo profilo non è in discussione e non prevedendo la clausola contenuta in polizza una generale esclusione della garanzia per tutti i casi di mancata acquisizione di valido consenso informato, ma limitando l’esclusione ai soli casi di responsabilità derivante esclusivamente dall’assenza di valido consenso informato scritto.

Vi possono essere clausole contenute nelle polizze rivolte agli odontoiatri che prevedono formule diverse relativamente al rapporto intercorrente tra la copertura assicurativa e l’acquisizione di valido consenso informato?

Si rinvengono sul mercato assicurativo svariate clausole alle quali occorre prestare molta attenzione. Vi sono per esempio polizze che contengono clausole che, a differenza della situazione esaminata nel punto che precede, escludono qualsiasi copertura assicurativa in mancanza di valido consenso informato scritto, a prescindere dalla tipologia di responsabilità fatta valere dal paziente. Vi sono poi clausole che limitano e/o escludono la copertura assicurativa in mancanza di valido consenso informato, senza precisare i criteri di riferimento (scritto? verbale?) che verranno presi in considerazione – al momento della trattazione del sinistro – al fine di verificare l’effettiva validità di tale consenso, con ciò lasciando molta incertezza sulla concreta portata applicativa della garanzia assicurativa che potrebbe variare di volta in volta.

Ancora, vi sono polizze che limitano la copertura assicurativa nel senso di prevedere scoperti e/o franchigie a fronte della mancata acquisizione di valido consenso informato. Anche in questo caso occorre prestare particolare attenzione perché la polizza, a fronte magari di un aumento di premio, potrebbe «millantare» la concessione di una garanzia estremamente ampia, che copre anche la mancata acquisizione di valido consenso informato, mentre in realtà, di fatto, tale apparente maggiore garanzia viene svuotata dalla misura dello scoperto e/o della franchigia, spesso previsti in importi tali da non permettere in concreto la operatività della garanzia.

Copertura assicurativa e acquisizione di valido consenso informato da parte dell’odontoiatra - Ultima modifica: 2008-10-18T09:21:52+00:00 da elisabettadolzan

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