Cenni sulla gestione della Sicurezza del Lavoro

Benché presente da parecchi decenni nel nostro panorama normativo, è solo con il D.Lgs.626 del 1994 e poi con il D.Lgs. 81/2008 che la problematica relativa alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ha assunto rilevanza assoluta. Il recentissimo D.Lgs. “correttivo» 106/2009 dovrebbe poi costituire l’ultimo intervento veramente sostanziale in materia. Le statistiche tutt’altro che tranquillizzanti relative all’andamento infortunistico del Bel Paese hanno spinto i legislatori ad adottare misure sempre più stringenti sebbene sia sempre mancata, sia per motivi politici che di opportunità, un’adeguata caratterizzazione delle piccole realtà imprenditoriali con indice di pericolosità reale basso.

L’argomento offre il fianco a facili fraintendimenti ogniqualvolta si tenti di porre l’accento sulla necessità di semplificare la gestione della Sicurezza del Lavoro al titolare di uno Studio Dentistico. Lungi dal voler ignorare la problematica, il professionista si trova nella necessità di ridurre al minimo adempimenti burocratici che hanno un senso solo in realtà più complesse o con statistiche infortunistiche rilevanti. Esiste poi l’eterna problematica relativa all’interpretabilità delle norme. È vero che le linee guida sono regionali ma non è un mistero che ogni organo di vigilanza (ODV) territoriale adotti criteri diversi di controllo complicando non poco la vita ai datori di lavoro e ai loro consulenti.

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La realtà dello studio dentistico

Volendo affrontare come sempre il problema da un punto di vista pratico, dobbiamo prima di tutto chiederci quanto siano vere quelle rilevazioni che assegnano un punteggio piuttosto contenuto in merito al numero di infortuni nei nostri studi. La possibilità che un’assistente alla poltrona si ferisca con uno strumento potenzialmente infetto non è poi così remota, benché non trovi quasi mai riscontro nei nostri registri. È quindi con lo spirito di compiere una «vera» valutazione dei rischi presenti in azienda che possiamo prendere i provvedimenti necessari. Per quanto detto più sopra, sarebbe poi opportuno avere la possibilità di conoscere direttamente o indirettamente i criteri seguiti dagli ODV competenti per zona, non tanto per gli adempimenti fondamentali che sono sacrosanti e inderogabili, quanto per quelli formali e, a volte, poco comprensibili.

Centralità e procedure

Premetto che nella stragrande maggioranza dei nostri studi l’incarico fondamentale di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) è ricoperto dallo stesso Datore di Lavoro (DdL). Infatti la relativa semplicità delle procedure e delle strutture rende poco conveniente il ricorso a terzi. Più utile e sicuramente producente è il ricorso a un consulente per l’approccio alla materia e quantomeno per la prima stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). A questo riguardo è prevista la possibilità, per le aziende fino a 10 addetti, di ricorrere all’autocertificazione, documento che appunto certifica l’avvenuta valutazione di cui sopra. Va da sé che, in caso di ispezione, potrebbe risultare problematico dare spiegazioni sul lavoro eseguito in mancanza di supporto scritto.

Sono a disposizione del DdL diversi strumenti a supporto; anche le associazioni datoriali hanno distribuito software o dispense cartacee atte a facilitare il compito. Sottolineo comunque che si tratta appunto di strumenti utilissimi sì, ma non esaustivi; necessitano sempre di un certo grado di competenza. Ricordo poi che il legislatore con gli ultimi decreti ha posto chiaramente l’accento su alcuni aspetti peculiari della nuova realtà lavorativa italiana. Dovremo obbligatoriamente prendere in considerazione la comprensione linguistica del dipendente, le differenza di sesso e di età, la valutazione dello stress lavoro-correlato. Fondamentale poi la formazione e informazione dei lavoratori, tanto che il relativo apparato sanzionatorio prevede pesanti conseguenze in caso di inadempienza.

Da segnalare la revisione dei contratti d’appalto con l’introduzione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali); l’ultimo intervento correttivo dell’agosto scorso ha di fatto ristretto parzialmente il campo d’applicazione di quest’ultimo dispositivo. Aggiungo che a breve entrerà in vigore pienamente la normativa sulle radiazioni ottiche; al riguardo il possesso di apparecchiature laser merita sicuramente un futuro approfondimento. Ancora in riferimento alle figure previste nell’organigramma della sicurezza, mi preme sottolineare che ai dipendenti spetta la possibilità di eleggere un proprio rappresentante (RLS), il quale deve ricevere tutta la relativa documentazione e formazione prevista; le attribuzioni di questo lavoratore sono normate in modo piuttosto dettagliato.

Non spetta pertanto al DdL dare indicazioni circa le candidature; a quest’ultimo compete esclusivamente l’obbligo di informare adeguatamente i lavoratori riguardo questa opportunità. In caso di mancata elezione l’organo di competenza provvederà a comunicare il nominativo del Rappresentante Territoriale (RLST). Occorre poi tenere ben presente che il rispetto della normativa sulla Sicurezza del Lavoro va inteso sempre e comunque in modo dinamico, in modo tale da non rimanere spiazzati ogniqualvolta il legislatore pone mano all’argomento e anche per evitare di produrre documenti cartacei di cui si perde in breve tempo la memoria.

In buona sostanza questo significa che bisogna dotarsi di un minimo di organizzazione e competenza, costituire un team sufficientemente preparato ad affrontare serenamente gli adempimenti. Le battaglie (sacrosante) per la semplificazione vanno combattute nelle opportune sedi; nel frattempo dobbiamo provvedere a ottimizzare la gestione.

Formazione e informazione

Ricordavo più sopra quanto sia importante ottemperare a queste disposizioni. Nell’organigramma della sicurezza, oltre al DdL e al RSPP, sono previsti l’RLS, gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso; tutti devono ricevere adeguata formazione secondo un percorso stabilito dalla normativa vigente. Un dipendente adeguatamente formato non rappresenta un ostacolo, anzi, può e deve essere un aiuto strategico importante. È stato introdotto il concetto di «formazione continua», secondo il quale questi eventi non devono costituire l’eccezione ma la routine; è opportuno prevedere e predisporre percorsi formativi fin dall’atto dell’assunzione. Discorso a parte e complesso riguarda la figura del Medico Competente (MC).

Mi limito in questa sede a ricordare che la necessità della Sorveglianza Sanitaria deve eventualmente emergere dalla valutazione dei rischi. Un RLS che deve obbligatoriamente seguire un corso formativo di 32 ore acquisirà un minimo di nozioni che dovranno essere adeguatamente gestite al fine di affiancare il DdL nella gestione della sicurezza. Quest’ultimo, a sua volta, assumendo l’incarico di RSPP deve frequentare un corso che attualmente è ancora di 16 ore, ma che a breve sarà impostato in base alla complessità dell’attività aziendale e potrà arrivare a un massimo di 40 ore. Approfittare di questo «obbligo» per introdursi alla problematica e dotarsi di un metodo procedurale costituisce un investimento a medio termine.

La peculiarità degli studi dentistici non ci esime dal dover considerare la valutazione dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico), la valutazione dello stress lavoro-correlato e la situazione delle cosiddette «lavoratrici madri in genere». La normativa vigente prevede una valutazione ad hoc da impostare in presenza di personale femminile e da rinnovare ogniqualvolta una dipendente si trovi in gravidanza. Anche qui è oltremodo importante informare e predisporre una «rivisitazione» del mansionario.

Conclusioni

Lungi dal poter affrontare in modo esaustivo una materia tanto complessa e ampia, proverò a proporre, come di consueto una lista di controllo per i principali adempimenti.

  • Verbalizzazione degli incarichi previsti dall’organigramma della sicurezza;
  • verifica periodica delle nomine;
  • verifica degli attestati di formazione obbligatoria (RSPP, RLS, Addetto/i antincendio, Addetto/i Primo Soccorso);
  • predisposizione del DVR e delle valutazioni specifiche datate e firmate da tutte le figure previste;
  • verbalizzazione dei corsi di formazione e delle sessioni informative;
  • verbalizzazione dell’avvenuta informazione delle dipendenti circa la normativa sulle «lavoratrici madri»;
  • predisposizione di un programma di miglioramento;
  • predisposizione e controllo periodicamente dei registri previsti (manutenzione estintori, manutenzioni varie ecc.);
  • riunioni informative ogniqualvolta venga introdotta una nuova procedura o macchinario;
  • predisposizione della procedura «entry system» per i nuovi assunti;
  • verifica periodica delle procedure scritte di lavoro e della loro assimilazione.
Cenni sulla gestione della Sicurezza del Lavoro - Ultima modifica: 2009-11-25T09:50:31+00:00 da Redazione

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