Associazione per delinquere e abusivismo

Già molte volte la Suprema Corte ha avuto occasione di affrontare il reato di esercizio abusivo della professione, piaga che colpisce soprattutto (ma non esclusivamente) il mondo dell’odontoiatria, limitando per lo più le proprie decisioni al delitto così come strettamente codificato. Rivoluzionaria appare allora una nuova pronuncia sul punto, che amplia la propria disamina e ravvisa, come reato connesso, altro e ben più grave delitto quale quello codificato dall’art. 416 del Codice Penale ed identificato nella associazione per delinquere.

Il reato di esercizio abusivo della professione

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Dall’ultima volta che abbiamo avuto occasione di affrontare in questa rubrica il reato di abusivismo disciplinato dall’art. 348 del Codice Penale (vd. DM di luglio 2007), altra giurisprudenza è stata creata tesa per lo più a confermare e consolidare gli indirizzi già affermati dalla Suprema Corte. Si è allora ribadito, ad esempio, la preclusione in capo all’odontotecnico di effettuare qualsivoglia manovra nel cavo orale di un paziente ivi comprendendo anche la semplice ispezione dello stesso, ipotizzando una responsabilità concorsuale per quei medici dentisti od odontoiatri che si avvicendassero nella collaborazione con “l’abusivo” laddove ci fossero stati elementi per ritenere che l’odontotecnico effettuasse attività non consentite (Corte d’Appello di Milano, Sez. II^). Si è altresì esteso il reato di esercizio abusivo della professione alla figura dell’assistente alla poltrona addetta ad operazioni di detartarizzazione, sostenendo che stante l’invasività delle operazioni di detartrasi (richiedendo le stesse l’impiego di strumenti specialistici e presiedendo ad un’attività di assoluta delicatezza in ragione degli esiti che potrebbero derivare da una inesperta effettuazione) non potesse dubitarsi della necessità di riservare tale manovra al medico dentista quindi penalmente censurabile ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale in caso di abusivo svolgimento (Cassazione Penale, Sez. VI^, sent. n° 16527/2007). Ancora. Ha ravvisato la Corte piena cooperazione delittuosa del medico-odontoiatra nell’esercizio abusivo dell’odontotecnico (invece di semplice e non punibile connivenza) solo sulla scorta di mere seppur numerose testimonianze di pazienti che davano quali presenti i professionisti durante gli interventi di odontoiatria eseguiti dai tecnici (Cassazione Penale, Sez. VI^, sent. n° 45295/2007) non perdendo mai comunque occasione di ribadire con vigore il concretizzarsi del delitto di esercizio abusivo della professione medica in capo all’odontotecnico direttamente installatore di una protesi dentaria (ex pluris Cassazione Penale, Sez. IV^, sent. n° 27741/2007).

La svolta

I Signori M.L. e P.B., indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo della professione medica ed alla truffa, e per ciò sottoposti da ordinanza del Giudice delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze alla misura coercitiva degli arresti domiciliari il primo e della presentazione alla Polizia Giudiziaria il secondo, adivano la Corte di Cassazione dopo aver visto emettere dal medesimo Tribunale ordinanza di rigetto avverso l’avanzata richiesta di riesame.
E ciò sulla scorta di svariati motivi.

Innanzitutto lamentavano i ricorrenti perseguire l’associazione costituita dal M.L. finalità del tutto lecite (pratica ed insegnamento di tecniche bioenergetiche) che non si ponevano quindi in contrasto né con i precetti penali né con il dettame di cui all’art. 21 della Carta Costituzionale (Diritto di manifestare il proprio pensiero con parole, scritti o altri mezzi di diffusione, ndr). Sicché appariva del tutto inipotizzabile il concretizzarsi del reato di cui  all’art. 416 del Codice Penale  (Associazione per delinquere).  Di poi, i ricorrenti lamentavano l’impossibilità di ipotizzare, pur solo in astratto, i cosiddetti “reati fine” (reati per il compimento dei quali è costituita l’organizzazione) dell’associazione imputata, dal momento che il reato di cui all’art. 348 del Codice Penale (Abusivo esercizio di una professione) appariva essere eventualmente abituale e comunque strettamente connesso allo svolgimento di condotte proprie di soggetti abilitati.
Asserivano inoltre non essere ipotizzabile nemmanco il reato di truffa, non risultando essere stata proposta alcuna querela e, comunque, mancando alcun artificio o raggiro, presupposti questi indispensabili per la configurazione del reato. Il primo motivo appariva subito del tutto inaccoglibile per la sua manifesta infondatezza, non potendo la Suprema Corte – interpellata in merito alla legittimità o meno di ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame – pronunciarsi considerando vuoi la ricostruzione dei fatti vuoi l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori ma dovendosi limitare alla verifica delle ragioni giuridicamente significative poste a fondamenta delle stesse o all’assenza di illogicità evidenti, quindi la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.   

Ritenuto, nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del riesame coerente con le acquisizioni richiamate nella decisione, nessuna censura o nessuna diversa costruzione poteva essere quindi prospettata. Ricordava infatti la Sezione adita come il Tribunale avesse posto in rilievo, con valutazione del tutto assorbente, come al M.L. (titolare di studio presso il quale operava la P.B. in qualità di suo assistente) facesse capo un’attività organizzata volta ad effettuare anamnesi e diagnosi, prescrivere cure e praticare rimedi in assenza, non solo dei requisiti prescritti per l’esercizio della professione medica, ma pure per quelli previsti per le cosiddette metodologie “non convenzionali”. Respinti di poi anche gli ulteriori motivi di impugnazione, vuoi perché connessi

al primo motivo di gravame già censurato, o perché generici o perché mere ripetizioni di contestazioni avanzate in appello, la Suprema Corte condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, non accogliendo le istanze da questi avanzate. Chiara e notevole è la portata di tale decisione, perché ravvisare altro e ben più grave capo di imputazione in capo al professionista odontoiatra, invece  dell’ormai solita concorsualità, comporta severi cumuli di pena.

Il reato di associazione per delinquere

Recita infatti il primo comma dell’art. 416 del Codice Penale  “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. …”. Quali sono le condizioni perché si possa ravvisare il reato di associazione per delinquere? 

Innanzitutto è necessaria l’esistenza di un minimum di organizzazione a carattere stabile, senza che occorra alcuna distribuzione gerarchica di funzioni.
Di poi, l’obiettivo dell’associazione deve essere la commissione di più delitti (non di contravvenzioni) ed occorre la partecipazione di almeno tre persone. Inoltre il delitto de quo si perfeziona non appena è costituita l’associazione e permane fino alla cessazione e lo scioglimento della stessa.
Deve esserci infine la volontà da parte del componente di entrare a far parte di un’associazione, avendo lo scopo di commettere delitti e sapendo che in essa vi sono almeno due persone che si propongono lo stesso fine. Se il “brigantaggio” (quando “gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie”) non è circostanza aggravante speciale in tutta evidenza applicabile al settore che ci occupa, lo è invece altra che ricorre allorché il numero degli associati è di dieci o più di dieci (con conseguente inasprimento della pena). 

La pericolosità sociale

Al fine di tutelare l’interesse che ha la pubblica Amministrazione di subordinare a cautele l’esercizio di alcune professioni particolarmente importanti e delicate, l’art. 348 del Codice Penale punisce “chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. Ma cosa ha indotto i Giudici della Suprema Corte a discostarsi dalla imputazione di concorsualità nel reato ravvisata ormai da tempo ed in modo costante ed unanime in capo al professionista odontoiatra? Cosa ha convinto l’Organo Giudicante della necessità di inasprire le pene da infliggere in casi di esercizio abusivo di professioni, qualunque esse siano?La ratio sottesa all’incriminazione dell’associazione per delinquere è palese: l’esistenza di una delinquenza organizzata suscita inevitabilmente allarme nella popolazione ed è anche di per sé sola in grado di portare grave perturbamento dell’ordine pubblico.

L’attuale cronaca sempre più interessata da casi di abusivismo, portati alla ribalta non solo da quotidiani ma anche da trasmissioni di denuncia e/o satiriche di ampia visibilità e gradimento presso il pubblico televisivo, ha dimostrato come oggigiorno il cittadino sia spesso vittima di improvvisati o, per l’appunto, organizzati malfattori e necessiti di attenta tutela nella salvaguardia del bene sommo della vita e della salute, bene – si ricorda – costituzionalmente garantito.
E non vi è crimine più odioso di quello che approfitta della credulità, della disperazione e della fiducia di cittadini deboli e malati, naturali vittime dell’abusivismo sanitario.

Da oggi, queste avranno almeno la “soddisfazione” di veder adeguatamente puniti – e con aspre pene – non solo il falso medico autocertificatosi tale avanti il proprio datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) o l’odontotecnico collaboratore di studio, ma anche le eventuali associazioni costituite tra chi (vuoi direttori sanitari vuoi medici-odontoiatri) ha come unico scopo non la tutela della salute bensì quella del proprio portafoglio.

Associazione per delinquere e abusivismo - Ultima modifica: 2008-11-18T11:08:52+00:00 da elisabettadolzan

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