Concorso in abusivismo, una sentenza come futuro monito

Torna la Corte di Cassazione a parlare di abusivismo, intervenendo su un punto che, seppur lapalissiano dal punto di vista giuridico, ha ritenuto dover meglio specificare al fine di evitare futuri, inutili e gravosi contenziosi: la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. non è applicabile al reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 348 c.p.

Il caso

Presentava ricorso avanti la Corte di Cassazione il Signor T.C. avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p. (concorso in abusivismo), per essersi prestato a ricoprire la carica di direttore sanitario di uno studio, pur essendo privo delle necessarie abilitazioni nonché per essersi qualificato quale odontoiatra nella dichiarazione indirizzata alla ASL.

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A propria discolpa, lamentava dapprima l’irritualità dell’interrogatorio, delegato dall’Autorità giudiziaria ai NAS violando così il diritto dell’imputato a essere interrogato nella circoscrizione del Tribunale ove era radicata la competenza per il reato contestato, di poi sosteneva non aver mai svolto l’attività di odontoiatra (posta in essere, invece, da un odontotecnico), e che, in assenza di prove che confermassero fosse egli a conoscenza dell’attività illecita da quest’ultimo posta in essere non poteva essergli contestato alcun concorso nel reato di abusivismo. Da ultimo – e in considerazione che i pazienti curati dall’odontotecnico (peraltro tutti soddisfatti) fossero un numero esiguo (solo sei) – contestava la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. quale beneficio a favore del reo (“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale…”).

La decisione

Se il primo motivo di gravame non ingenerava dubbio alcuno nei magistrati che, al contrario, ben si uniformavano per questioni procedurali alle decisioni assunte sul punto dalla Corte distrettuale, maggior attenzione rivolgevano, invece, all’assetto probatorio e all’applicabilità o meno dell’art. 131 bis c.p.

Sostenevano: “… 3. Il secondo motivo è inammissibile perché omette di confrontarsi criticamente con le puntuali ragioni giustificative della correlata affermazione di responsabilità, né è volto a rilevare mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili in questa Sede, bensì a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi  temi d’accusa, traendone le logiche conseguenze del caso.

3.1 Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso le diverse impostazioni ricostruttive prospettate dal ricorrente (cfr. pagg. 4-5 della sentenza di secondo grado), non solo ponendone in rilievo, attraverso il richiamo ai passaggi argomentativi, l’assoluta genericità e la totale assenza di riscontri, ma altresì osservando, con dirimenti argomentazioni che:

  • l’essersi falsamente qualificato come odontoiatra era azione certamente utile per dare legittimità formale ad uno studio dentistico dove, in realtà, operava solo un odontotecnico;
  • non può ritenersi che l’imputato abbia assunto e mantenuto la direzione sanitaria dello studio senza essere a conoscenza del fatto che ivi si svolgesse l’attività odontoiatrica da parte di un semplice odontotecnico. All’imputato non poteva sfuggire, nei pur saltuari accessi effettuati, che lo studio non era attrezzato come semplice laboratorio per la creazione e la sistemazione delle protesi, ma come luogo ove si ricevevano i pazienti e si somministravano loro cure dirette, essendo munito di un classico “riunito” alla studio dentistico e dotato dei farmaci necessari per l’esercizio della professione odontoiatrica. Erano, inoltre, facilmente rinvenibili le annotazioni degli appuntamenti che il concorrente prendeva con gli ignari pazienti. Né infine gli poteva sfuggire che nessun professionista esterno aveva in quel periodo preso in locazione lo studio.

4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, in quanto reiterativo di medesima censura formulata in sede di appello, alla quale la Corte ha fornito ampia risposta con la quale il ricorrente non si confronta. Correttamente i giudici di Appello hanno evidenziato che, nonostante la mite sanzione applicata dal giudice e nonostante l’assenza di prova di conseguenze dannose per i pazienti, il fatto non appare di modesta gravità in ragione del lungo periodo nel quale l’imputato ha offerto al coimputato l’illecita copertura e del fatto che l’odontotecnico non si limitava a svolgere compiti di supporto all’attività di un professionista, ma svolgeva in autonomia sui diversi pazienti le cure riservate alla competenza dell’odontoiatra. A ciò deve aggiungersi che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità (Sez. 6, n. 6664 del 25/01/2017 Rv. 269543; Sez. 7, ord. n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406). …”.

Il ricorso era quindi respinto, la condanna mantenuta oltre al pagamento delle spese processuali. A ciò, la Suprema Corte aggiungeva, rinvenute ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e in ossequio alle statuizioni della sentenza n. 186 emessa dalla Corte Costituzionale il 13 giugno 2000, che il ricorrente versasse in favore della Cassa delle ammende l’ulteriore importo determinato in via equitativa di duemila euro.

La giusta beffa

Le tesi difensive del ricorrente, fantasiose e creative, non hanno trovato il favore della Corte che ha ritenuto non solo di dovere respingerle ma anche di doverle “punire”, portandole ad esempio, come futuro monito, a chi intenzionato a male impegnare tempo e soldi pubblici. Un plauso, dunque, ai magistrati e anche alla sentenza n. 186 della Corte Costituzionale che, seppur ancora poco utilizzata, ben può assurgere a deterrente per evitare un errato utilizzo della Giustizia.

Mariateresa Garbarini
Concorso in abusivismo, una sentenza come futuro monito - Ultima modifica: 2018-12-11T10:15:11+00:00 da Redazione

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