Una paziente che così paziente non era

Adesso aspettatevi anche questo: il paziente che, sapendo che andrà impunito, esce dallo studio urlando e inveendo frasi poco piacevoli da udire e da far sentire a chi magari è ancora seduto in sala d’aspetto in attesa del proprio turno. La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione di una paziente che forse così paziente non era…

Il caso

“Con sentenza del 14 novembre2017, il Tribunale di Forlì, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace, assolveva M.S. dal delitto di minaccia ascrittole, consumato il <omissis> perché il fatto non sussiste. Il Tribunale osservava che l’espressione proferita dall’imputata “il mio incubo finisce qui, ora inizia il vostro, vi rovino, voglio la vostra testa” si riferiva alla volontà di adire il giudice civile per vedersi risarcire il danno a suo dire patito a seguito delle cure somministratele dalla sua dentista, la persona offesa B.R., posto che il tentativo di accordo transattivo non stava andando a buon fine. Propone ricorso la parte civile B.R., a mezzo del suo difensore, adducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in quanto la frase riportata nell’imputazione, attestata dalla registrazione della conversazione telefonica operata dalla persona offesa era stata pronunciata in tono intimidatorio, così come emergeva da altri stralci della medesima; non poteva pertanto affermarsi che la M. si fosse limitata a prospettare un’azione civile di risarcimento dei danni. Costei, infatti, aveva anche minacciato di rivolgersi ai carabinieri del Nas, all’Ordine dei Medici ed alla stampa locale per esercitare un’illegittima ed intimidatoria pressione sulla B.

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Il difensore dell’imputata ha presentato memoria con la quale chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso in quanto versato in fatto (ovvero sia stravolto nei fatti, ndr) e volto a fornire una tesi alternativa a quella ritenuta dal giudice in assenza di manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso presentato nell’interesse della parte civile (la dentista, ndr) non merita accoglimento. La Corte territoriale aveva ricondotto la frase pronunciata dall’imputata al contesto che l’aveva provocata rilevando come la stessa fosse parte di una conversazione telefonica in cui la paziente, l’imputata, si era lamentata, ancora una volta, del fatto che la persona offesa, il suo medico dentista, le avesse procurato, nel corso di una cura, un grave danno, l’avulsione ingiustificata di un dente.

La conversazione, ed in particolare la frase indicata in imputazione – nel ricorso, invero, se ne citano anche altre, senza però allegare, ai fini della necessaria autosufficienza del ricorso, l’integrale trascrizione della stessa - si spiegava come un legittimo tentativo, seppure realizzato con toni concitati, di spingere la controparte ad una bonaria composizione della controversia. Una osservazione, quella testé riportata, della Corte di merito, che può considerarsi affetta da manifesti vizi logici.

Si deve aggiungere che, anche se, poi, fossero state realmente proferite le ulteriori frasi menzionate nel ricorso – circa la volontà di denunciare i fatti alle forze dell’ordine, all’Ordine dei Medici e propagarli per via giornalistica (di cui però non si è avuta compiuta contezza) – non si potrebbe ugualmente affermare che fosse stato prospettato alla persona offesa un male ingiusto posto che, anche in tal caso, si deve fondatamente ritenere che l’imputata avrebbe denunciato quanto effettivamente (secondo il suo punto di vista) subito, l’inappropriata cura.

Ne deriva che, con la sentenza impugnata, la Corte di merito ha correttamente applicato i principi di diritto formulati da questa Corte, secondo i quali: - elemento essenziale del delitto di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, efficacia intimidatoria che deve essere valutata nel contesto nel quale si colloca la condotta (Sez. 5, n. 45502 del 22.4.2014, Scognamillo, Rv. 261678; Sez. 5, n. 31693 del 7.6.2001, Tretter, Rv. 219851); - il reato di minaccia si concretizza con la prospettazione di un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario, male che non può essere costituito dalla prospettazione di una legittima azione giudiziaria civile e dalla diffusione di notizie relative all’inadempimento negoziale commesso nei confronti dell’agente (Sez. 5, n. 51246 del 30.9.2014, Marotta, Rv. 261357).

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali…”.

La minaccia

Ora, a ben vedere frasi del tipo “il mio incubo finisce qui ora inizia il vostro, vi rovino, voglio la vostra testa” non parrebbero così inoffensive e prive di intento intimidatorio dal momento che se è vero che è prospettazione di legittima azione giudiziaria civile, laddove il Professionista sia convinto di aver ben operato possono in quest’ultimo sì ingenerare ansia per la prospettazione di un male che ritiene essere assolutamente ingiusto. Ma cos’è per un giurista la minaccia? L’art. 612 del Codice Penale così recita: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.”. Come rileva la sentenza sopra riportata, il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà psichica, la libertà morale; è un reato di pericolo ed è sufficiente che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore.

Forse c’era altro agli atti del procedimento che non conosciamo, né è nostra intenzione dubitare o, peggio ancora, criticare l’operato della Corte ma ci è difficile comprendere come si possa non ritenere minacciose frasi come quelle riportate in sentenza, quelle urlate dalla paziente alla Professionista; tale decisione parrebbe, invero, non essere in linea con il principale indirizzo giurisprudenziale che vuole, per l’appunto, la minaccia di un male ingiusto, che vede nel “turbamento della psiche del destinatario” l’esistenza del reato di minaccia (una tra tante, Cass. Pen. n. 7511/2000 “Perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l’agente prospetti un male ingiusto che, quand’anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà. Difatti, poiché l’evento da cui dipende l’esistenza del reato consiste nel turbamento della psiche del destinatario, che si realizza con la stessa rappresentazione del male futuro, il nesso tra la condotta e l’evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta. …”). Di più. Nel 2006 la Cassazione Penale ebbe addirittura a sentenziare su un caso analogo a quello odierno: “Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto – la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente – che può derivare anche dall’esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge. …” (Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 8251/2006) e quindi se minacci per poter concludere la mediazione bonaria inopinatamente interrotta stai commettendo un reato ai sensi dell’art. 612 c.p. Ma tant’è, la Corte ha deciso diversamente.

Bando al risentimento

Assodato che le diverse correnti giurisprudenziali non possono venire in aiuto al professionista onesto e giustamente offeso dalle male parole che possono vederlo destinatario, sarà necessario allora abbandonare ogni sorta di suscettibilità e risentimento ed accogliere queste… definiamole “minacce-non-minacce” come sfida.
Me la pagherai? Ho lavorato in scienza e coscienza… bonne chance!

Mariateresa Garbarini
Una paziente che così paziente non era - Ultima modifica: 2019-10-03T15:04:35+00:00 da monicarecagni
Una paziente che così paziente non era - Ultima modifica: 2019-10-03T15:04:35+00:00 da monicarecagni

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