Un controllo di routine, affrontato con la tranquillità del Giusto, si è trasformato in un incubo per un’odontoiatra che si è vista denunciata dall’Ispettorato del Lavoro per mancata applicazione dei dettati di cui al D.Lgs. 230/1995, oggi D.Lgs. 101/2020, in materia di radioprotezione. Come in un’opera teatrale di Eugène Ionesco, la professionista entrava in un vorticoso turbinio di norme, abrogazioni, testi unici che nulla però potevano al cospetto del buon senso.

Il caso

Una dottoressa compariva in qualità di imputata avanti il Tribunale di Ascoli Piceno per aver commesso il reato di cui all’art. 61 c. 3 lett. e) del D.Lgs. 230/1995, perché in qualità di titolare di studio odontoiatrico non provvedeva a rendere edotti i lavoratori, nella specie l’assistente alla poltrona, nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione. Scrive il Tribunale: “… Ricostruzione dei fatti oggetto del processo. Dall’istruttoria dibattimentale espletata sono emerse le seguenti circostanze di fatto: - l’ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, in data 15 novembre 2017, nell’ambito di attività ispettiva in materia di radioprotezione, effettuava un primo sopralluogo presso lo studio odontoiatrico di (...), a seguito del quale veniva richiesta, alla dipendente (...), presente in loco, la documentazione che attesta la sua formazione in tema di radioprotezione; - l’accertatore intervenuto (...), si recava nuovamente, il 15 gennaio 2018, presso il detto studio professionale, poiché tra la documentazione ricevuta dal titolare, (...), non figurava quella inerente la formazione della dipendente, ( ...), in tema di rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti; - sebbene, infatti, fosse stato inviato l’attestato di partecipazione, conseguito da quest’ultima, in data 11 aprile 2015, ad un corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori e per la sicurezza (RLS), (e sebbene) fosse attestato dall’ANDI (omissis), in uno alla dichiarazione del tutor ANDI (...), come, nel corso del detto convegno, fossero stati affrontati, approfonditi e verificati con somministrazione di test di apprendimento, i temi riguardanti “sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti”, ai sensi del D.L.vo 230/1995 (omissis), l’ispettorato del lavoro rilevava, tuttavia, che il documento de quo richiamava, quale addentellato normativo di riferimento, l’art. 37, co. 6 e11, del D.L.vo 81/2008, e non l’art. 61, co. 3, D.L.vo 230/1995, disposizione cardine in tema di disciplina dell’attività di formazione dei dipendenti in materia di radioprotezione; l’ente insisteva, dunque, affinché (...) fornisse documentazione attestante la specifica preparazione di (...) con riferimento ai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti, reputata necessaria poiché la stessa, in veste di assistente alla poltrona, poteva entrare a contatto con macchinari emittenti le dette radiazioni (omissis); - con pec del 28 febbraio 2018, l’imputata inviava, dunque, all’accertatore, due schede di prenotazione, rispettivamente a firma di (...), con riferimento ad un corso, sempre indicata dall’ANDI, specifica dedicata alla formazione in temi di rischi derivanti dall’impiego delle radiazioni ionizzanti, tenutosi in data 10 marzo 2018 (omissis); (...), preso, dunque, atto, dell’ottemperanza dell’imputata alle a lei imposte, a seguito del primo accesso ispettivo del 15 novembre 2017, la ammetteva al pagamento ridotto, a titolo di sanzione, dell’importo di euro 1.131,89, pari ad un quarto del massimo previsto; …”. In parole povere, la formazione non era stata fatta a detta di una normativa ma in virtù di un’altra. E ciò non poteva che comportare gravi responsabilità omissive in capo all’odontoiatra titolare dello studio. La cosa, invero, se poteva apparire di poco conto per i non addetti ai lavori, non poteva passare inosservata a chi ben conosceva non solo la materia odontoiatrica ma anche quali e quante incombenze legali avrebbero dovuto essere affrontate per poter svolgere la professione in regola con norme e cavilli. Una normativa dedicata, il D.Lgs 230/1995 oggi superato dal D.Lgs. 101/2020, non poteva essere sostituita da un testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 per l’appunto: una infarinatura ad ampio spettro come quella impartita da quest’ultimo non avrebbe mai potuto competere con informazioni e conoscenze specifiche e mirate impartite in materia di radioprotezione a chi quel rischio doveva, per le mansioni attribuite, affrontare ogni giorno.

La decisione

E qui la svolta. Grazie all’escussione di testimoni si è potuto appurare che in realtà quella che dall’Ispettorato del Lavoro era stata identificata come “assistente alla poltrona”, carente di formazione ai sensi e per gli effetti di specifica normativa, mai aveva in realtà “assistito” l’odontoiatra, risultando assunta con mansioni di segreteria limitate al rispondere al telefono e prendere appuntamenti. La lavoratrice non risultava, a un ulteriore controllo, nemmanco “classificata” nel DVR come soggetto a rischio e per tale motivo la sua formazione ben poteva essere meno specifica e quindi più generica, quale quella prevista dal D.Lgs. 81/2008. Come giustamente concludeva il Tribunale “… Invero, è lo stesso dato normativo sopra richiamato, ovvero l’art. 61, co. 3, lett. e), D.L.vo 230/1995 (oggi art. 111, co. 2, D.L.vo 101/2020) a riservare l’attività di formazione de qua ai lavoratori esposti al rischio in esso considerato, tra cui non figura (…) dipendente di uno studio dentistico, a cui è inibito l’utilizzo di macchinari radiografici e, pertanto, soggetto non classificato. …”.

Sic et simpliciter

La linearità della decisione assunta stupisce quasi per la sua semplicità e restituisce fiducia nei rapporti con le Istituzioni spesso incrinati da cavilli irrealistici: la formazione, per essere davvero efficace per il raggiungimento del fine ultimo che è la sicurezza sul lavoro, deve essere mirata e precisa per le mansioni attribuite: ti aggiri tra macchinari radiografici? D.Lgs. 101/2020; ti dividi tra segreteria ed agenda? D. Lgs. 81/2008. Semplice, chiaro, lineare, adeguato e, soprattutto, giusto.

Un rischio calcolato - Ultima modifica: 2022-03-15T14:36:22+00:00 da Paola Brambilla
Un rischio calcolato - Ultima modifica: 2022-03-15T14:36:22+00:00 da Paola Brambilla

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