Dopo la richiesta da parte dell’Associazione italiana di medicina estetica odontoiatrica (S.I.M.E.O) e della Perioral and oral integrated esthetics scientific international  society  (P.O.I.E.S.I.S.), l’AIFA si è così pronunciata.

La legge 24 luglio 1985 n. 409 recita che:  «formano oggetto della professione di odontoiatra le attività  inerenti  alla diagnosi ed alla terapia delle  malattie  ed  anomalie  congenite  ed acquisite dei denti, della  bocca,  delle  mascelle  e  dei  relativi tessuti,   nonchè   alla   prevenzione   ed   alla    riabilitazione odontoiatriche» e stabilisce che «gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione».

Pubblicità

Pertanto dato che il  medicinale  «Botox»  e’  autorizzato  per  il trattamento di spasmo emifacciale e distonie focali associate  e  che il medicinale «Dysport»  e’ autorizzato  per  il  trattamento  dello spasmo  emifacciale, si dispone che, può essere accettata l’estensione all’odontoiatra della  possibilita’  di  prescrivere  e  somministrare   la   tossina botulinica di tipo A, quando si utilizzano Botox e Dysport per il trattamento rispettivamente di spasmo emifacciale e distonie focali.

L’utilizzo aggiuntivo che viene consentito in odontoiatria pertanto è al solo fine terapeutico e non estetico.

Novità nei trattamenti a base di tossina botulinica consentiti all’odontoiatra - Ultima modifica: 2017-03-16T12:29:17+00:00 da redazione

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome