Che cos’è e quali obblighi comporta per il datore di lavoro il nuovo CCNL che riguarda anche i lavoratori degli studi odontoiatrici professionali.
Negli studi odontoiatrici il lavoro del personale ausiliario è inquadrato giuridicamente come lavoro subordinato. Si comprende dunque che la firma di un nuovo contratto collettivo di lavoro, il CCNL, vada accolta con la massima attenzione e ben compresa, in quanto è lo strumento da utilizzare per favorire armonia e cooperazione nell’equipe odontoiatrica. Lo scorso febbraio, fra l’organizzazione datoriale Confprofessioni e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, dopo sei anni di vacanza contrattuale (situazione che si è verificata per la prima volta da quando è in vigore questo CCNL) è stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori degli studi professionali, che porta molte novità sia sul piano economico sia su quello delle mansioni.
Gli aumenti di stipendio
La prima novità è l’aumento lordo dello stipendio mensile. Gli aumenti sono proporzionati ai vari livelli contrattuali di inquadramento, uguali per tutti gli studi professionali. Rispetto agli aumenti previsti nel precedente contratto, che doveva scadere nel 2018, quelli di quest’anno sono, in termini reali cioè tenuto conto del coefficiente di rivalutazione monetaria, poco più che doppi. Gli stipendi però non aumenteranno immediatamente dell’intero importo previsto dal contratto, ma in modo scaglionato. Il 70% dell’aumento previsto entrerà a regime con la paga di ottobre del 2024. L’ultimo scaglione di aumento, il più piccolo, è previsto a ridosso della scadenza contrattuale ufficiale del 28 febbraio 2027, data in cui dovrebbe venire rinnovato il contratto. Nella Tabella 1 sono riportati gli stipendi minimi previsti dal nuovo contratto e il loro avanzamento temporale.
Tabella 1 - Minimi tabellari con aumenti 2024 - 2026 | ||||
Mese di decorrenza | ||||
Livello | mar-24 | ott-24 | ott-25 | dic-26 |
Quadri | 2.281,51 € | 2.345,02 € | 2.408,53 € | 2.436,76 € |
1 | 2.018,99 € | 2.075,19 € | 2.131,39 € | 2.156,38 € |
2 | 1.758,60 € | 1.807,55 € | 1.856,50 € | 1.878,26 € |
3 S | 1.631,19 € | 1.676,60 € | 1.722,01 € | 1.742,20 € |
3 | 1.616,37 € | 1.661,37 € | 1.706,37 € | 1.726,37 € |
4 S | 1.567,44 € | 1.611,07 € | 1.654,70 € | 1.674,10 € |
4 | 1.511,28 € | 1.553,35 € | 1.595,42 € | 1.614,12 € |
5 | 1.406,48 € | 1.445,63 € | 1.484,78 € | 1.502,19 € |
Le nuove declaratorie
Per l’odontoiatria il nuovo CCNL presenta novità importanti, che incidono in modo diretto e immediato anche sui rapporti di lavoro in essere. Il testo approvato ratifica un precedente accordo integrativo, siglato fra le stesse parti sindacali nel dicembre del 2018, con cui, in via sperimentale, si introducevano delle declaratorie, le descrizioni dettagliate delle mansioni correlate ai vari livelli di inquadramento contrattuale, relative a una nuova figura di lavoratore, denominato CSO, collaboratore di studio odontoiatrico, e si recepiva la nuova figura qualificata dell’ASO, l’assistente di studio odontoiatrico come individuata da un decreto ministeriale che, a quel tempo, iniziava a essere impiegata negli studi odontoiatrici italiani. Nelle premesse di quell’accordo si leggeva l’intento di valorizzare innanzitutto la figura dell’ASO, cosa che avveniva inquadrandola in tre livelli contrattuali e stipendiali, a partire dal quarto per arrivare al terzo super, ancorando l’avanzamento nei livelli, dal quarto al terzo, in base al solo scorrere del tempo, e precisamente in presenza di esperienza lavorativa effettiva di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni del livello inferiore. Il contenuto dell’accordo è stato ora recepito nel CCNL nei termini qui indicati.
Nell’accordo del 2018 si inseriva inoltre una particolare figura di lavoratore odontoiatrico, incasellabile nelle varie figure, diverse dall’ASO, che possono comporre l’equipe odontoiatrica. Si pensi agli odontotecnici, agli impiegati amministrativi, agli addetti alle pulizie, alle figure qualificate che a vario titolo potrebbero partecipare al lavoro nelle strutture odontoiatriche, quali infermieri, tecnici della sterilizzazione eccetera. La nuova figura, sempre nominata “CSO” viene ora dettagliata nel nuovo contratto, allegando anche il disciplinare del percorso formativo. L’inquadramento del nuovo profilo è il quarto, si tratta dunque di mansione d’ordine e senza alcuna autonomia dal datore di lavoro, e non sono previsti avanzamenti di carriera.
L’una tantum compensativa
Per compensare i lavoratori del lungo periodo di vacanza contrattuale, ossia i sei anni trascorsi dal momento della scadenza del contratto precedente alla data del rinnovo, il contratto dispone l’erogazione di una somma una tantum di 400 euro, parametrata a un contratto a tempo pieno e riproporzionata in base ai mesi lavorati nel periodo 1° aprile 2018 - 1° marzo 2024. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità o paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. La somma spettante a ogni lavoratore sarà corrisposta in due tranche di uguale importo, la prima il 1° maggio 2024 e la seconda il 1° maggio 2025. Il contratto consente di erogare la somma, anziché come emolumento stipendiale, come “welfare”, potendo così rientrare nel plafond detassato ed escluso dalla base imponibile contributiva previsto dall’art. 51 del Tuir, con evidente vantaggio del lavoratore e del datore di lavoro.
Considerando che nel 2024 detto plafond è stato portato a 1.000 euro per tutti e a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, potrebbe essere conveniente erogare in forma di “welfare” l’intera somma nel corrente anno.
Più bilateralità
Gli enti bilaterali sono organismi paritetici, partecipati dalle rappresentanze sindacali di parte datoriale e lavoratrice, costituiti per erogare servizi e supporto alle parti, nello spirito della collaborazione reciproca. Promuovono l’occupazione regolare e di qualità, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attività formative, gestione di fondi per la formazione e integrazione del reddito, certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva, sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda l’apprendistato, è demandata agli enti bilaterali la definizione del piano formativo individuale.
I firmatari del contratto collettivo hanno dato vita a due enti bilaterali, EBIPRO e CADIPROF, le cui prestazioni assistenziali, anche sanitarie, sono consultabili su www.gestioneprofessionisti.it. I beneficiari delle coperture e delle provvidenze del sistema sono i datori di lavoro e i loro dipendenti, purché sia applicato questo contratto collettivo. I compiti e le funzioni dei due Enti sono descritti, negli articoli da 15 a 16 del contratto collettivo. Per realizzare questi progetti, i contratti collettivi prevedono un finanziamento obbligatorio a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti, che nel nuovo contratto ammonta per i primi a 27 euro a lavoratore. Il datore di lavoro non si può sottrarre a questo onere, e in caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari a 43 euro per quattordici mensilità, che incide su tutte le componenti della retribuzione compreso il TFR e l’obbligo contributivo. Nel nuovo contratto è stato inserito il principio in base a cui l’aumentata contribuzione alla bilateralità è destinata a rafforzare le prestazioni di welfare e a estendere le coperture sanitarie anche ai familiari dei lavoratori iscritti. Infine, per ogni anno di vigenza contrattuale è riconosciuto ai dipendenti un permesso retribuito di una giornata, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano CADIPROF.