A volte le aule dei Tribunali restituiscono ai Professionisti quei riposi notturni quasi sadicamente negati dal Legislatore. E nessuno come il Datore di Lavoro sa quanto gravose possano essere le responsabilità che un infortunio possa arrecargli, anche laddove “oggettivamente” non ve ne siano.
La materia è delicata e richiede la massima attenzione. Un Paese che possa definirsi “civile” non può non avere a cuore la salute e la sicurezza dei propri Lavoratori. Le innumerevoli morti sul lavoro e gli ancor più innumerevoli infortuni che ancora oggi avvengono altro non fanno che ribadire l’importanza dell’impegno che tutti, per l’ambito di spettanza, dobbiamo porre in argomento: il Lavoratore deve proteggersi, il Datore di Lavoro deve proteggere, il Legislatore deve imporre le protezioni e il Giudice deve valutarle.
La vita, però, insegna che, a volte, gli scherzi del destino rendono l’affannarsi umano un’inutile corsa verso la perfezione, con buona pace di chi nulla contro il fato avrebbe potuto.

Le conseguenze di una caduta imponderabile

Il caso questa volta non è di natura odontoiatrica, ma comunque afferente a realtà lavorative comuni che potrebbero ben interessare anche questo specifico settore.
“Con sentenza n. 23621/19 depositata il 30/12/19 la Corte di appello di Bari, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del danno biologico differenziale proposta da D.T.P. nei confronti del proprio datore di lavoro, ASL BA, a seguito dell’infortunio sul lavoro subito il 20.11.2012 (consistente in una caduta, dopo il parcheggio dell’autovettura, su un marciapiede strutturalmente disconnesso e incompleto nel piazzale antistante l’obitorio della struttura sanitaria ove il medico radiologo svolgeva la propria attività).
La Corte territoriale, richiamati i criteri di distribuzione dell’onere della prova che si ricollegano all’invocata violazione degli obblighi di protezione dettati dall’art. 2087 c.c., ha escluso un profilo di responsabilità del datore di lavoro, sia ex art. 2087 c.c., ritenendo intervenuto l’evento per un comportamento colposo del lavoratore, che aveva parcheggiato l’automobile in un’area non autorizzata al parcheggio, non avendo specificato - al di là del fatto che l’area in cui aveva parcheggiato era ubicata all’interno dell’Ospedale di Corato - le ragioni per cui la ASL dovesse rispondere della manutenzione dei cordoli del marciapiede sul quale era caduto, cordoli posti al di fuori della struttura sanitaria ove lavorava il medico”. Il Lavoratore ricorreva in Cassazione e l’ASL prontamente resisteva.

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Chi è causa del suo mal… paghi le spese

Tra i tre motivi di gravame, il primo è quello che più ci interessa. “Con il primo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., avendo la Corte territoriale adottato una motivazione assolutamente lacunosa e carente in relazione alla ricostruzione dell’infortunio, avendo omesso l’unica circostanza pacifica e rilevante, ossia che il sinistro è avvenuto nell’area pertinenziale l’Ospedale di Corato mentre il medico si recava sul posto di lavoro. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.
In particolare, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass.n. 23940 del 2017).

La Corte d’appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto infondata la pretesa del lavoratore, rilevando che, con riguardo agli obblighi di protezione imposti al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c., il lavoratore aveva adottato un condotta imprevedibile in quanto aveva ritenuto di parcheggiare l’automobile in una zona non autorizzata a parcheggio, e con ciò ha “interrotto il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’incidente”; anche con riguardo agli obblighi del custode, ex art. 2051 c.c., la Corte territoriale ha fornito motivazione della esclusione di un profilo di responsabilità della ASL rilevando che il ricorso introduttivo del giudizio era carente di elementi costitutivi con particolare riguardo alla sussistenza di una potestà di fatto dell’azienda sanitaria sui cordoli del marciapiede su cui il medico era caduto, non potendo, pertanto, rinvenirsi nella ASL la veste di “custode” (cfr. sul punto, Cass. n. 1859 del 2000).
Invero, la Corte territoriale si è conformata all’orientamento consolidato di questa Corte che ha affermato come la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all’attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili (cfr. da ultimo Cass. 8911 del 2019, Cass. n. 24742 del 2018)”.
Morale: ricorso rigettato e Lavoratore indisciplinato condannato pure al pagamento delle spese di giudizio.

Il brivido dell'imprevisto

Ciò che Charles Baudelaire considerava la caratteristica della bellezza, da oggi per il Datore di Lavoro sarà una protezione da cospicue richieste di risarcimenti: l’imprevisto, una volta comunque messo in sicurezza il Lavoratore, non sarà più ascrivibile al Datore di Lavoro, che andrà libero da responsabilità per le inaspettate conseguenze che da questo potranno derivare.

 

Nessun risarcimento per i danni causati dagli imprevisti - Ultima modifica: 2022-11-18T11:12:50+00:00 da K4
Nessun risarcimento per i danni causati dagli imprevisti - Ultima modifica: 2022-11-18T11:12:50+00:00 da K4

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