Il passatempo

Stavolta a essere sotto la lente dei Giudici è un Avvocato, cancellato dal proprio Ordine che non gradiva l’hobby cui l’Iscritto si dedicava, con passione e anche con successo, seppur a tempo perso: l’Odontoiatria.

Provo profonda ammirazione (forse invidia?) per questi poliedrici cervelli, capaci di spaziare nelle vaste praterie della conoscenza con facilità e leggerezza. E così, tra un comma e una corona, il nostro raggiungeva traguardi considerevoli: una laurea in Giurisprudenza e una in Odontoiatria, che lo legittimavano entrambe a richiedere l’iscrizione ai relativi Albi professionali. Con l’abrogazione dell’art. 4, 3° comma, L. 409/1985 ad opera del D.L. 34/2023 poi, che impediva all’Odontoiatra di iscriversi tout court ad altro Albo, il futuro dell’Avvocato/Dentista appariva pieno di rosee prospettive.
È vero, l’abrogazione è stata successiva agli accadimenti, ma tant’è, alla base della cancellazione e della sua conferma i Giudici non hanno comunque posto la normativa istitutiva dell’Odontoiatria ma altra legge che, a parer loro, non poteva concedere scampo.

Incompatibilità legali

Stavolta hanno avuto da eccepire gli Avvocati. Forti del disposto di cui all’articolo 18 della Legge Professionale Forense (L. 247/2012), hanno curato di cancellare il Collega dall’Ordine perché iscritto anche all’Albo degli Odontoiatri.
Recita infatti il suddetto articolo: “La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”.
Quindi, si specificano i requisiti che deve avere “l’altra” occupazione per poter essere ritenuta incompatibile con l’Avvocatura, sottolineando che deve essere autonoma e svolta continuativamente o professionalmente, ed espressamente si indicano, e questa è la mannaia che cala sul collo del malcapitato, gli Ordini cui un Avvocato può essere iscritto. Non conosco gli atti del giudizio, ma credo che il difensore abbia tentato di tutto, pur consapevole del fatto che quando una normativa detta un elenco, senza inserire paroline come “salvo…”, “eccetto…”, “escluso…”, c’è poco margine di discussione: quello è e quello rimane.

Magari avrei puntato sulla contraddittorietà dei termini adottati laddove viene individuato come incompatibile un lavoro svolto professionalmente (immagine che pacificamente riconduce alle professioni protette con obbligo di iscrizione agli Albi), esclusi quelli di carattere scientifico (e l’Odontoiatria appartiene senza tema di smentita alle lauree scientifiche), dimenticandone poi l’inserimento nell’elenco categorico.
Sarebbero state però parole al vento, buone solo per mischiare un po’ le carte e (forse) instillare un fugace dubbio nella mente dei Giudicanti. Il Collega puntava invece sulla secondarietà del lavoro, sul fatto che l’Odontoiatria fosse in realtà solo una passione estemporanea e che non coinvolgesse il Dottore più di tanto se non giusto quelle ore conclusive della giornata, terminati processi, atti e diffide. Anzi, di più. Il legale dell’Avvocato/Dentista sottolineava come lontana era l’idea di svolgere una attività lavorativa nel settore, confermando che l’iscrizione all’Albo servisse solo ed esclusivamente per poter accedere a corsi post lauream (che ne richiedevano imprescindibilmente il requisito) solo ed esclusivamente per approfondire tematiche e argomenti che da sempre appassionavano il suo Assistito. Quindi una “condicio sine qua non” la cui assenza avrebbe comportato la fine dei propri sogni e del proprio interesse. Uno svago culturale, che però i Giudici gli negarono ponendolo di fronte ad una scelta: o l’Avvocato o il Dentista.

Hobbies

Gli interessi e le attitudini personali sono solitamente inseriti tra i punti finali dei curricula nonostante ritengo siano di estrema importanza perché ti consentono di capire, al di là dei titoli di studio, la personalità di chi ti si sta proponendo. Lettura, cinema, teatro, sport, musica, odontoiatria, … in effetti la voce stona e non si possono biasimare i Giudici che non hanno dato credito alla tesi difensiva.
L’Avvocato decida, allora, “da grande” cosa vuole fare, sapendo che forse, oggi come oggi, è più utile per un Odontoiatra saper barcamenarsi tra leggi e leggine piuttosto che per un Avvocato intrattenere i propri Assistiti dissertando di impianti e protesi.

 

Il passatempo - Ultima modifica: 2024-07-24T09:13:44+00:00 da K4
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